segnalazione 3 settembre 2018
Studi - Affari sociali Adempimenti vaccinali relativi ai minori di età tra zero e sedicianni che frequentano le istituzioni scolastiche, formative e educative

Lart. 6, co. 3-octies, del decreto legge 91/2018 di proroga termini, inserito nel corso della conversione in legge al Senato, differisce all'anno scolastico e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia 2019-2020 il divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia (sia pubbliche e paritarie, sia private) dei minori per i quali non siano stati adempiuti gli obblighi di vaccinazione previsti dalla normativa vigente (qui il dossier dei Servizi studi Camera e Senato). Il decreto legge,  trasmesso dal Senato l'8 agosto 2018, è ora in discussione alla Camera (A.C. 1117).

L'adempimento relativo agli obblighi vaccinali, come ridefiniti dal decreto legge 73/2017 (legge 119/2017), è divenuto infatti un requisito per l'accesso ai servizi educativi e alle scuole per l'infanzia (art. 3, co. 3, primo periodo ), a partire già dall'a.s.2017/2018 e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia 2017/2018. 

Si segnala che, tra gli adempimenti necessari per attuare la nuova normativa sulle vaccinazioni, vi è quello in capo all'AIFA, chiamata a pubblicare sul proprio sito i dati relativi alla disponibilità dei vaccini in formulazione monocomponente e parzialmente combinata, e l'istituzione, presso il  Ministero della salute, dell'Anagrafe nazionale vaccini, finalizzata a monitorare sul territorio nazionale l'attuazione dei programmi vaccinali . 

In vista dell'avvio del nuovo anno scolastico 2018-2019, e in attesa che sia completato il procedimento d'adozione del decreto ministeriale deputato ad istituire l'Anagrafe Nazionale Vaccini (v. art. 4-bis del decreto legge 73/2017), il ministero della Salute e il ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca hanno emanato una circolare per fornire nuove indicazioni operative riguardo gli adempimenti vaccinali relativi ai minorenni di età compresa tra 0 e 16 anni che frequentano le istituzioni scolastiche formative e educative.

La Circolare Ministero della salute/MIUR del 5 luglio 2018 stabilisce quanto segue:

  •  per i minori da 0 a 6 anni e per la prima iscrizione alle scuole (minori 6 -16 anni) può essere presentata una dichiarazione sostitutiva di avvenuta vaccinazione. Più in particolare, per il solo anno scolastico e il calendario annuale 2018/2019, in ipotesi di prima iscrizione alle istituzioni scolastiche, formative ed educative, nel caso in cui i genitori/tutori/affidatari non presentino entro il 10 luglio 2018 la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ai sensi del penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2017, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale d'istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie potranno ammettere i minorenni alla frequenza sulla base delle dichiarazioni sostitutive presentate entro il termine di scadenza per l'iscrizione, fatte salve le verifiche, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle predette dichiarazioni, nel rispetto delle disposizioni previste dal Reg.UE 2016/679

  • per il solo anno scolastico e calendario annuale 2018/2019, per i minori da 6 a 16 anni, quando non si tratta di prima iscrizione, resta valida la documentazione già presentata per l'anno scolastico 2017-2018, se il minore non deve effettuare nuove vaccinazioni o richiami

  • per il solo anno scolastico e calendario annuale 2018/2019, nell'ipotesi d'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia dopo il 10 luglio 2018, il minorenne avrà accesso ai servizi presentando la documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2017, ivi compresa la dichiarazione sostitutiva, che sarà soggetta alle verifiche previste dal d.P.R. n. 445 del 2000, nel rispetto delle disposizioni previste dal Reg.UE 2016/679.

A seguito di un incontro con i sindacati, il ministro Marco Bussetti ha  chiarito che eventuali responsabilità connesse ad autocertificazioni non veritiere da parte dei genitori/tutori/affidatari  ricadranno esclusivamente sugli autori delle stesse e non sulla dirigenza scolastica.

Vedi anche Vaccini, semplificazioni burocratiche per l'anno scolastico 2018-2019 sul sito del Ministero della salute