dossier 7 settembre 2021
Studi - Ambiente Impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi

Lo schema di decreto legislativo A.G. 293, composto da 19 articoli e sei allegati, reca il recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimenti dei rifiuti delle navi.

La Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE, ha l'obiettivo di proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dell'Unione e di garantire nel contempo il buon funzionamento del traffico marittimo, migliorando la disponibilità e l'uso degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti delle navi.

La direttiva ha inteso allineare la legislazione dell'UE alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi ("convenzione MARPOL"), la quale ha stabilito i divieti generali relativi agli scarichi delle navi in mare, nonché le condizioni alle quali alcuni tipi di rifiuti possono essere scaricati nell'ambiente marino. 

Il recepimento della Direttiva era stato previsto con la legge n. 53 del 22 aprile 2021 ("Legge di delegazione europea 2019-2020", direttiva n. 18 dell'Allegato).

Non essendo stati approvati criteri direttivi specifici, il recepimento è sottoposto ai criteri generali di delega elencati nell'articolo 32 della legge n. 234 del 24 dicembre 2012:

a)       le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti;

b)       ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione della normativa;

c)        gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (c.d. gold plating);

d)       ove necessario, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. In ogni caso le sanzioni penali sono previste "solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti";

e)        al recepimento di direttive o di altri atti che modificano precedenti direttive o di atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione;

f)         nella redazione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g)       quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti territoriali;

h)       le direttive che riguardano le stesse materie o che comportano modifiche degli stessi atti normativi vengono attuate con un unico decreto legislativo, compatibilmente con i diversi termini di recepimento;

i)         è sempre assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

 

Si segnala che l'articolo 1, c. 2 della citata legge 53/2021 prevede inoltre che gli schemi dei decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono trasmessi alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti  dalla legge,  affinché su di essi sia espresso il  parere  dei  competenti  organi parlamentari.

La direttiva (UE) 2019/883 , di seguito richiamata più nel dettaglio, ha lo scopo di tutelare l'ambiente marino riducendo gli scarichi in mare dalle navi, al tempo stesso assicurando il flusso del traffico marittimo. Intende allineare la legislazione dell'UE alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi ("convenzione MARPOL"), la quale stabilisce i divieti generali relativi agli scarichi delle navi in mare, nonché le condizioni alle quali alcuni tipi di rifiuti possono essere scaricati nell'ambiente marino. Si stabilisce che gli Stati membri mettano a disposizione, in tutti i porti, impianti di raccolta adeguati alle esigenze delle navi che utilizzano abitualmente il porto, "senza causare loro ingiustificati ritardi" (articolo 4). Per ciascun porto deve essere predisposto e attuato un adeguato piano di raccolta e gestione dei rifiuti; le relative informazioni devono essere chiaramente comunicate agli operatori navali e rese pubbliche e facilmente accessibili (articolo 5). Il comandante di una nave che fa scalo in un porto dell'Unione, prima di lasciare tale porto, consegna tutti i rifiuti presenti a bordo a un impianto di raccolta (articolo 7). La relativa tariffa è dovuta indipendentemente dall'avvenuto conferimento dei rifiuti (articolo 8).

Ai sensi dell'articolo 2, par. 1, nn. 3 e 4 della direttiva, i rifiuti accidentalmente pescati (intesi come "rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca") sono inclusi tra i "rifiuti delle navi".

E' posto l'obbligo, per gli Stati membri, di effettuare ispezioni su almeno il 15 per cento delle navi che fanno scalo nei porti ogni anno, selezionate sulla base di una valutazione del rischio dell'Unione (articoli 10 e 11). A tutto il personale è assicurata la formazione necessaria per acquisire le conoscenze essenziali in materia di trattamento dei rifiuti (articolo 15).

Il termine per il recepimento è scaduto il 28 giugno 2021 (articolo 24).  Risulta avviata una procedura di infrazione (2021_0272), attualmente allo stato di messa in mora.

 

La Direttiva UE

La Direttiva (UE) 2019/883 si applica a tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto di uno Stato membro, a esclusione delle navi adibite a servizi portuali (ai sensi dell'art. 1, par. 2, del regolamento (UE) 2017/352), e con l'eccezione delle navi militari da guerra, delle navi ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali.

Gli Stati membri si prevede provvedano a che: • gli impianti portuali di raccolta dispongano della capacità di ricevere i tipi e i quantitativi di rifiuti delle navi che abitualmente utilizzano tale porto; • le formalità e le modalità operative relative all'utilizzo degli impianti portuali di raccolta siano semplici e rapide ed evitino ingiustificati ritardi;  • le tariffe stabilite per il conferimento non creino un disincentivo all'uso degli impianti portuali di raccolta da parte delle navi;  • gli impianti portuali di raccolta gestiscano i rifiuti delle navi in un modo ambientalmente compatibile, conformemente alla direttiva 2008/98/CE e ad altre pertinenti leggi nazionali e dell'Unione sui rifiuti.  La direttiva disciplina la notifica anticipata dei rifiuti e il conferimento dei rifiuti delle navi. Prevede inoltre che i sistemi di recupero dei costi non dovranno costituire un incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare.

Si prevede a tale scopo le navi dovranno pagare una tariffa indiretta, indipendentemente dal conferimento o meno dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta. Dovranno essere soggetti all'imposta indiretta anche i settori della pesca e della navigazione da diporto, dato il loro contributo alla produzione di rifiuti marini.  Al fine di prevedere l'incentivo massimo per il conferimento dei rifiuti di cui all'allegato V della convenzione MARPOL, diversi dai residui del carico, anche per tali rifiuti non si impone una tariffa diretta. Tuttavia, qualora una nave conferisca un quantitativo eccessivo di rifiuti, in particolare i rifiuti operativi, che superi la massima capacità di stoccaggio dedicata così come menzionata nel modulo di notifica anticipata per il conferimento dei rifiuti, sarà possibile addebitare una tariffa diretta supplementare al fine di garantire che i costi relativi al ricevimento di tale quantitativo in eccesso di rifiuti non costituiscano un onere sproporzionato per il sistema di recupero dei costi del porto.  L'eventuale parte dei costi non coperta dalla tariffa indiretta è recuperata in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti dalla nave. Le tariffe possono essere differenziate sulla base dei seguenti elementi: la categoria, il tipo e le dimensioni della nave; la prestazione di servizi alle navi al di fuori del normale orario di lavoro nel porto; la natura pericolosa dei rifiuti. Si applicano tariffe ridotte alle navi adibite al commercio marittimo a corto raggio nonché alle navi che dimostrino di produrre minori quantità di rifiuti e di gestire tali rifiuti in modo ambientalmente sostenibile e compatibile.  Sono previste esenzioni qualora vi siano prove sufficienti del rispetto di una serie di condizioni, quali: la nave svolge servizio di linea con scali frequenti e regolari; esiste un accordo che garantisce il conferimento dei rifiuti e il pagamento delle tariffe in un porto lungo il tragitto della nave; l'esenzione non incide negativamente sulla sicurezza marittima, sulla salute, sulle condizioni di vita e di lavoro a bordo o sull'ambiente marino. Gli Stati membri provvederanno a ispezioni, anche casuali, per qualsiasi nave per verificarne la compatibilità alla direttiva.  La Commissione dovrà elaborare, mantenere e aggiornare una "banca dati sulle ispezioni", cui sono collegati tutti gli Stati membri, che contenga tutte le informazioni necessarie per attuare il sistema di ispezioni istituito dalla direttiva.

Il punto n. 40 delle Premesse dell'atto in esame specifica che a tal fine la banca dati Thetis, operativa sul sito dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), sarà sviluppata e aggiornata, includendo altresì informazioni sugli impianti portuali di raccolta disponibili nei diversi porti.

Si prevede l'adozione da parte degli Stati membri di norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva e per garantirne l'attuazione; le sanzioni previste dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive. La direttiva modifica la direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e abroga la direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico. 

    Per maggiori dettagli sul contenuto della direttiva, si rinvia al Dossier 279/2, predisposto congiuntamente dai Servizi di documentazione di Camera e Senato.