L'A.C. 1813, approvato dal Senato il 30 aprile 2019 e l'A.C. 445, di contenuto sostanzialmente analogo, intervengono sulla discplina vigente in materia di divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine anti-persona nonché sulle norme riguardanti la messa al bando delle munizioni a grappolo, al fine di vietare il finanziamento di imprese che producono o commercializzano mine anti-persona e munizioni (o submunizioni) a grappolo, cd. cluster, e sanzionare le banche e gli altri soggetti operanti nel settore finanziario che svolgano tali attività.
Si ricorda che una analoga iniziativa legislativa era giunta sino all'approvazione definitiva nella scorsa legislatura, ma era stata poi rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica (XVII leg. Doc. I, n. 2), in quanto priva della cd. "clausola di salvaguardia penale" per le condotte dolose di finanziamento poste in essere da soggetti qualificati, e perciò determinando, per la medesima condotta di finanziamento, due regimi punitivi diversi – l'uno penale, l'altro amministrativo – in ragione soltanto dell'incarico ricoperto dal soggetto agente nell'ambito di un intermediario abilitato o della natura del fruitore (società e non imprenditore individuale). In ragione degli "evidenti profili di illegittimità costituzionale" derivanti da tale disparità di trattamento, si chiedeva alle Camere un intervento in grado di assicurare la rilevanza penale delle condotte di assistenza finanziaria, da chiunque realizzate, alle attività proibite dalla proposta di legge.