Difesa e Sicurezza

Pubblica amministrazione

Il riordino dei ruoli e le risorse per le Forze di polizia

Nell'ambito dei provvedimenti di riforma della pubblica amministrazione è stato disposto un riordino della disciplina dei ruoli delle Forze di polizia che ha comportato, tra l'altro l'assorbimento delle funzioni del Corpo forestale dello Stato negli altri corpi di Polizia. Nel corso della legislatura il Parlamento ha approvato una serie di interventi in materia di personale e risorse delle Forze di polizia, che hanno trovato spazio normativo sia nell'ambito delle manovre finanziarie si ain altri provvedimenti d'urgenza, con una particolare attenzione alle attività di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo internazionale.

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La legge di riforma della pubblica amministrazione (L. 124/2015) ha previsto, nell'ambito di una delega generale per la riorganizzazione dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato  (art. 8), diversi principi e criteri direttivi volti all'adozione di provvedimenti per un complessivo riordino della strutture della Forze di polizia volti tra l'altro:

  • alla razionalizazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, anche con l'obiettivo di realizzare una migliore cooperazione sul territorio;
  • all'istituzione del numero unico europeo 112;
  • alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, con eventuale assorbimento dello stesso in altre Forze di polizia;
  • alla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progresione di carriera del personale delle Forze di Polizia;

Razionalizzazione delle Forze di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato

In attuazione di tali disposizioni è stato adottato dapprima il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177   (poi integrato dal D.Lgs. 228/2017  ) che è volto a dare attuazione alla delega nella parte in cui detta principi e criteri direttivi relativi al complessivo riordino delle Forze di polizia, alla razionalizzazione, al potenziamento dell'efficacia delle richiamate funzioni e al transito del personale del Corpo forestale dello Stato in altre Forze di polizia che assorbe il medesimo Corpo.

 Nello specifico  sono stati definiti i comparti di specialità assegnati alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, tenendo conto delle competenze nel tempo sviluppate.

Sono state poste le basi per la razionalizzazione dei presidi di polizia, privilegiando l'impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell'Arma nel restante territorio. Si afferma la competenza della Guardia di Finanza per l'assolvimento dei compiti di sicurezza a mare con contestuale trasferimento al Corpo dei mezzi navali della Polizia di Stato e dell'Arma. Si dettano le disposizioni per la gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia e per la realizzazione sul territorio nazionale del servizio numero unico di emergenza europea 112.

Con un secondo gruppo di disposizioni è stato disciplinato l'assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato e delle relative funzioni nell'Arma Carabinieri, con la sola eccezione di un contingente limitato da assegnare alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle amministrazioni pubbliche, compreso il Ministero delle politiche agricole e forestali. La legge di delegazione aveva infatti stabilito che il transito del personale "nelle altre Forze di polizia" ovvero "in altre amministrazioni pubbliche" potesse  avvenire solo "in un contingente limitato", coerentemente con il principio che l'assorbimento del Corpo non deve compromettere l'unitarietà e la continuità delle funzioni dallo stesso si qui assolte.  Il riordino non ha interessato i sei corpi forestali delle regioni e delle province autonome che, previsti dai relativi statuti approvati con norme di rango costituzionale, già attualmente non fanno parte del Corpo forestale dello Stato.

Revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia

L'attuazione dei principi di delega è proseguita con l'adozione decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95  , in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia.

L'intervento è correlato al  riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate attuato contestualmente dallo decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94  , adottato in attuazione della legge 244/2012.

Il decreto legislativo 95/2017 ha portato alla revisione dei ruoli del personale delle quattro Forze di polizia:

  • Polizia di Stato;
  • Arma dei carabinieri;
  • Corpo della Guardia di finanza;
  • Corpo di polizia penitenziaria.


Complessivamente la riforma si è fondata sulle seguenti finalità:

  • l'adeguamento delle dotazioni organiche di ciascun ciorpo rendendole più vicine alla consistenza effettiva del personale in servizio e rimodulandole nell'ambito dei diversi ruoli;
  • la semplificazione dell'ordinamento, anche attraverso la rimodulazione e la valorizzazione del percorso formativo e la riduzione dei tempi per la conclusione delle procedure di selezione, anche attraverso l'utilizzo dei mezzi informatici; 
  • l'ampliamento delle opportunità di progressione in carriera attraverso la valorizzazione del merito e della professionalità, nonché dell'anzianità di servizio;
  • l'elevazione del titolo di studio per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli di base, nonché al possesso di titoli di studio universitari per la partecipazione al concorso ovvero per l'immissione in servizio, dopo il corso di formazione iniziale, nelle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali; 
  • l'ampliamento delle funzioni, in particolare, per il personale con qualifica e gradi apicali del ruolo degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con il conseguente intervento sui trattamenti economici connessi alle nuove funzioni e responsabilità;
  • l'adeguamento, in particolare, delle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali, attraverso la loro qualificazione professionale, rispettivamente, direttiva e dirigenziale, conseguente al potenziamento delle funzioni;
  • l'adeguamento della disciplina della dirigenza e dei relativi trattamenti economici, con il superamento di alcuni istituti risalenti nel tempo.

Per quanto riguarda, in particolare, le dotazioni organiche, sono state così rideterminate:

  • Polizia di Stato: da 117.291 a 106.242 unità (forza effettiva 101.980);
  • Arma dei carabinieri: da 117.930 a 117.800 (di cui 7.178 provenienti dl Corpo forestale dello Stato);
  • Corpo della Guardia di finanza: da 68.130 a 62.791 unità;
  • Corpo di polizia penitenziaria: da 45.262 a 41.274 unità (forze effettiva 38.744).

Successivamente, i risparmi conseguenti al transito del personale del Corpo forestale ad altre amministrazioni sono stati destinati all'attuazione della revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Ulteriori risorse - corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale non impiegate - sono destinate alle medesima finalità, nonché all'incremento delle facoltà assunzionali per l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria e il Corpo della Guardia di finanza e ad assunzioni straordinarie per la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Polizia penitenziaria (DL 148/2017, art. 7).

Con la finalità di dotare il settore della sicurezza delle risorse necessarie per svolgere al meglio le relative funzioni sono stati approvati, nel corso della XVII legislatura, interventi in materia di personale e di mezzi per le Forze di polizia, anche al fine di incrementarne le capacità assunzionali, in primo luogo nell'ambito delle manovre finanziarie annuali. Tra questi interventi, si ricordano quelli introdotti dalla legge di stabilità 2016 con il c.d. "pacchetto sicurezza"  che ha previsto - per fare fronte, in particolare, alle esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo internazionale, anche tenendo conto dello svolgimento del Giubileo straordinario - una serie di misure, volte, in particolare, all'incremento delle risorse destinate alla difesa ed alla sicurezza nazionale.

Sono stati a tal fine istituiti nuovi fondi:

  • Fondo per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali (presso il MEF) con una dotazione di 150 milioni per il 2016;
  • Fondo per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (presso il MEF) con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per il 2016; ulteriori 10 milioni di euro per il 2016 sono autorizzati per il rinnovo e l'adeguamento della dotazione dei giubbotti antiproiettile della Polizia di Stato;
  • Fondo per interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica (presso il Ministero della difesa) con una dotazione finanziaria di 245 milioni di euro per il 2016.

Per quanto concerne più direttamente il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, in considerazione dell'impegno profuso ai fini di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale per l'anno 2016, la legge di stabilità ha previsto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso del predetto anno.

Sono stati, al contempo, adottati provvedimenti di urgenza per intervenire, a fronte delle nuove minacce per la sicurezza - con misure di immediata applicazione – nella lotta al terrorismo   e dei c.d. foreign fighters; per definire misure per la sicurezza nelle città   e contro la violenza negli stadi  .

Nelle relazioni annuali   trasmesse al Parlamento si è dato periodicamente conto dell'attività delle forze di polizia, dello stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

La legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha previsto - per fare fronte, in particolare, alle esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo internazionale, anche tenendo conto dello svolgimento del Giubileo straordinario - una serie di misure, volte, in particolare, all'incremento delle risorse destinate alla difesa ed alla sicurezza nazionale.

In primo luogo, sono istituiti i seguenti fondi (commi da 965 a 973):

  • Fondo per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali (presso il MEF) con una dotazione di 150 milioni per il 2016;
  • Fondo per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (presso il MEF) con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per il 2016; ulteriori 10 milioni di euro per il 2016 sono autorizzati per il rinnovo e l'adeguamento della dotazione dei giubbotti antiproiettile della Polizia di Stato;
  • Fondo per interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica (presso il ministero della difesa) con una dotazione finanziaria di 245 milioni di euro per il 2016.

Per quanto concerne più direttamente il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, in considerazione dell'impegno profuso ai fini di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale per l'anno 2016, la legge di stabilità prevede un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso del predetto anno.

Inoltre, è stata disposta la ricognizione del personale di polizia assegnato a funzioni amministrative o di scorta personale, al fine di valutarne l'eventuale assegnazione ad operazioni di sicurezza e controllo del territorio.

E' stata autorizzata la spesa di 15 milioni per investimenti volti ad accrescere il livello di sicurezza delle sedi istituzionali in Italia e all'estero.

La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), intervenendo con una serie di disposizioni relative al personale del comparto sicurezza, soccorso pubblico e difesa, in considerazione dell'impegno profuso ai fini di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale per l'anno 2016, ha previsto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso del predetto anno.

In particolare, il richiamato contributo si applica al personale che non beneficia di un trattamento retributivo dirigenziale, appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle Forze armate, compreso quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.

Sempre con riferimento al personale, è disposto l'anticipo, dal 1° ottobre 2016 al 1° marzo 2016 del termine a partire dal quale possono essere effettuate le assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza autorizzate dal D.L. 78/2015 (art. 16-ter), al fine di incrementare le attività di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in relazione allo svolgimento del Giubileo straordinario. Inoltre, si autorizza la Polizia di Stato a bandire per l'anno 2016 un concorso nei limiti degli eventuali posti residui.

In materia di personale delle Forze di polizia, il legislatore è ripetutamente intervenuto sulla disciplina in materia di blocco del turn over, prevedendo la possibilità di procedere ad assunzioni in deroga ai limiti previsti.

Per quanto riguarda le facoltà assunzionali, si ricorda che il legislatore, con l' articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008 (come modificato sia dal D.L. 78/2010 sia dal D.L. 95/2012), ha previsto un regime permanente e speciale in materia di turn over a favore dei soli Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, derogatorio rispetto a quello generale previsto per il personale delle pubbliche amministrazioni. In tal senso, per il biennio 2010-2011 tali amministrazioni hanno potuto procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. A regime è stato inoltre previsto che il ricambio del turn-over sia limitato al 20% nel triennio 2012-2014, al 50% nel 2015 e al 100% dal 2016, analogamente alle altre amministrazioni dello Stato.
Successivamente, la legge di stabilità 2013 ( articolo 1, comma 91, della L. 228/2012  ) ha autorizzato, per il comparto sicurezza-difesa e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le assunzioni in deroga alle percentuali del turn over indicate nell'articolo 66, comma 9- bis, del D.L. 112/2008, prevedendo la possibilità di incrementarle fino al 50 per cento (in luogo del 20 per cento) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e al 70 per cento (in luogo del 50 per cento) nel 2015. Le suddette assunzioni sono autorizzate con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

Nella legislatura è intervenuta in materia la legge di stabilità 2014, che ha introdotto una ulteriore deroga ai limiti citati, prevedendo l'effettuazione di assunzioni aggiuntive in tutto il comparto Sicurezza e il comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto stesso (art. 1, comma 464, L. 147/2013  ). Tali assunzioni possono essere effettuate nel 2014 a condizione che il turn over complessivo relativo allo stesso anno non sia superiore al 55% (con un incremento quindi pari al 5%, rispetto alla normativa vigente), e che il contingente complessivo di assunzioni sia corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per il 2014 e a 120 milioni a decorrere dal 2015.

La disposizione prevede una riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza. Per consentire tali assunzioni è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Ancora in tema di assunzioni, il legislatore è più volte intervenuto per modificare i termini per l'effettuazione delle assunzioni.

In particolare:

  • le assunzioni del personale dei Corpi di Polizia e dei Vigili del fuoco da effettuare nel 2015 non possono essere effettuate prima del 1° dicembre 2015, ad eccezione, in particolare, degli allievi agenti di PS del concorso 2014, del personale della Polizia penitenziaria da assumere per il 2014 e 2015 e del personale dei gruppi sportivi presenti in tutte le forze di polizia. (art. 1, co. 264, L. 190/2014  );
  • le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, in attuazione dell'articolo 1, comma 464, della L. n. 147/2013 sono state prorogate al 31 dicembre 2015 (art. 1, co. 3, D.L. n. 192/2014  );
  • le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013 adottate in deroga alle percentuali del turn over indicate dalla legislazione vigente, sono state prorogate al 31 dicembre 2015 (art. 1, co. 5, D.L. n. 150/2013, nonchè art. 1, co. 3, D.L. n. 192/2014).

La stessa legge di stabilità 2014 ha incrementato le risorse complessivamente disponibili per il trattamento economico accessorio del personale appartenente ai Corpi di polizia, sia ad ordinamento civile che militare (art. 1, comma 103, L. n. 147/2013), prevedendo un aumento (rispetto agli stanziamenti ordinari) di 100 milioni di euro per l'anno 2014. In relazione a tali risorse è disposta l'esplicita deroga ai limiti del trattamento economico accessorio stabiliti dall'art. 9, co. 2-bis, D.L. n. 78/2010 (convertito da L. n. 122/2010), ai sensi del quale fino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Sul punto si ricorda che già era stata prevista una deroga in tale direzione relativamente all'esercizio finanziario 2013. In particolare, l'art. 6, co. 2, del decreto-legge n. 93/2013, ha sospeso in favore delle Forze armate e delle Forze di polizia l'efficacia della disposizione di cui al citato art. 9, co. 2-bis, del D.L. n. 98/2010, così impedendo la prevista riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale. Tale deroga era motivata nella relazione illustrativa al provvedimento con la stretta necessità di far fronte alle esigenze di funzionalità dei comparti interessati, i quali impiegano maggiormente il personale in specifiche attività operative per le quali è prevista la corresponsione di indennità ed emolumenti accessori. Tale maggiore impiego era correlato altresì alle cessazioni dal servizio di personale non pienamente reintegrato in applicazione del parziale blocco del turn over, disciplinato ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del D.L. n. 112/2008).

Con riferimento agli altri interventi approvati nel corso della legislatura, si segnala che:

  • è stata disposta la revisione, da effettuare entro il 1° aprile 2015, dell'Accordo nazionale quadro di amministrazione delle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale) del 2009, con il quale vengono definiti principalmente gli orari di servizio (turni, lavoro straordinario ecc.) e le procedure per la contrattazione decentrata (art. 1, co. 266, della L. n. 190/2014  , legge di stabilità 2015);
  • sono state abrogate le disposizioni sulle promozioni automatiche per i dirigenti generali e dirigenti superiori della Polizia di Stato all'atto della cessazione dal servizio (art. 1, co. 258, L. n. 190/2014  );
  • è stata disposta la ridefinizione della modalità di accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del personale civile che presta servizio negli stessi uffici o reparti specificamente individuati, volte a sostituire i sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi attualmente in uso, ed idonee ad attestare l'effettivo svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell'erogazione dei compensi per lavoro straordinario (art. 1, co. 403, L. n. 147/2013  ). Per la definizione delle nuove modalità, la disposizione rinvia ad un decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della giustizia. Ciò sembrerebbe indicare la definizione di un sistema comune alle diverse Forze di polizia, nonché comune al personale delle Forze insieme al personale civile che opera negli stessi uffici;
  • è stata introdotta una novità riguardante i sindacati del personale della Polizia di Stato, prevedendo che possono essere formati, diretti e rappresentanti da appartenenti alla Polizia di Stato, oltre che in attività di servizio, anche in quiescenza, mentre nella versione previgente dell'art. 83 della L. n. 121/1981 si faceva riferimento a coloro che, pur non essendo in servizio, sono comunque assoggettabili ad obblighi di servizio (art. 7, co. 9-bis del D.L. n. 101/2013); sempre in materia di sindacati, è intervenuto il decreto-legge n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014 che ha previsto, in luogo della disposizione di carattere generale che prevede la riduzione del 50% per ciascuna associazione sindacale dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, che per le forze di polizia e per i vigili del fuoco la fruzione dei permessi sindacali è a favore di un solo rappresentante per ciascuna organizzazione; per i vigili del fuoco si prevede poi che è consentita la fruzione dei permessi sindacali su formale e diretta convocazione dell'amministrazione a favore di un solo rappresentante per ciascuna organizzazione;
  • si interviene in materia di commissioni mediche per gli accertamenti dei requisiti psicofisici e per altri accertamenti sanitari relativi al personale del comparto sicurezza e difesa, consentendo che le convenzioni per l'istituzione di commissioni mediche eroganti le funzioni in comune (per le amministrazioni stipulanti) siano concluse anche tra il Ministero dell'interno ed il Ministero della difesa, mentre la disciplina previgente prevedeva la possibilità di convenzioni tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza, altre Forze di polizia ad ordinamento civile e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Inoltre, novella la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni (art. 7, commi 3-5, D.L. n. 101/2013);
  • si prevede che, entro il 1° gennaio 2016, per il pagamento delle competenze fisse ed accessorie di tutti i Corpi di polizia e delle Forze armate vengano utilizzate le procedure informatiche del Ministero dell'Economia e Finanze e che, all'attivazione della nuova procedura di pagamento, cessi l'invio dei dati mensili al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (art. 1, comma 402, L. n. 147/2013  );
  • si è intervenuti in materia di indennità per il personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali, sostituendo l'attuale limite massimo giornaliero fissato per legge con la piena libertà di contrattazione delle parti in sede convenzionale (art. 6, co. 4, D.L. n. 93/2013  ). In particolare, è stato abrogato il limite massimo e la misura dell'indennità è integralmente rimessa alle convenzioni tra Ministero e società autostradali, fermo il divieto di stabilire misure inferiori a quanto previsto dalle vigenti convenzioni
  • l'articolo 7, comma 1, del DL 14872017 ha destinato i risparmi conseguenti al transito del personale del Corpo forestale ad altre amministrazioni, all'attuazione della revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Il comma 2 destina altre risorse - corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale non impiegate - alla medesima finalità, nonché all'incremento delle facoltà assunzionali per l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria e il Corpo della Guardia di finanza e all'assunzione straordinaria per la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Polizia penitenziaria

  • l'art. 7, Comma 10-sexies, del DL 148/2017 riassegna alcune risorse, che non siano state impegnate nell'anno 2017, alla remunerazione delle ore di straordinario effettuate dal personale di Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Vigili del Fuoco

Infine, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi a EXPO Milano 2015, si segnala che il decreto legge n. 90/2014 (art. 3, conv. L. 114/2014) ha autorizzato lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi delle Forze di polizia indetti per il 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del Codice dell'ordinamento militare per l'immissione in ruolo, nell'ambito delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Per quanto riguarda in particolare la Polizia di Stato, le assunzioni sono disposte, in parte, nell'ambito delle autorizzazioni all'assunzione previste dalla legge di stabilità e, in parte, con l'assunzione dei vincitori del concorso per allievo agente indetto nel 2014 nonchè utilizzando le quote residue consentite dalla legislazione vigente.   

La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha riservato per il triennio 2016-2018 complessivi 74 milioni di euro per i rinnovi contrattuali del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate a decorrere dal 2016. Al contempo, ha istituito un Fondo per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (presso il MEF) con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per il 2016; ulteriori 10 milioni di euro per il 2016 sono autorizzati per il rinnovo e l'adeguamento della dotazione dei giubbotti antiproiettile della Polizia di Stato.

Nel corso della XVII legislatura sono state destinate risorse in favore di singoli progetti o finalità. In particolare, queste prevedono:

  • il finanziamento per il Programma Tetra (Terrestrial Trunked Radio), di 30 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Tali risorse sono destinate alla prosecuzione della rete nazionale standard Tetra finalizzata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle forze di polizia. Il finanziamento previsto conferma quanto già disposto dalla legge di stabilità 2013 ed impegna a livello pluriennale risorse aggiuntive per la realizzazione del programma (art. 1, comma 41, L. n. 147/2013  ). La legge di stabilità 2015 ha affidato alla Consip, in luogo dell'organismo appositamente istituito, il parere di ''congruità economica'' per la prosecuzione degli interventi per il completamento e la prestazione del servizio di telecomunicazioni relativo alla rete Tetra (art. 1, co. 549);
  • l'autorizzazione alla spesa di 38 milioni per l'anno 2014, di cui 34 in conto capitale, e 88 milioni per il 2015, in favore delle Forze di polizia per le infrastrutture e l'implementazione dei servizi connessi all'Expo Milano 2015 (art. 1, comma 102, L. n. 147/2013  );
  • lo stanziamento di risorse pari a 8 milioni di euro per l'anno 2014, 36 milioni di euro per l'anno 2015 e 44 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, per l'acquisto di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali (quali caschi, giubbotti antiproiettile), nonché per interventi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti (accasermamento e altro) della Polizia di Stato (art. 8, D.L. n. 119/2014  ). Il disegno di legge di stabilità per il 2016 (AC 3444) prevede una riduzione di tali risorse di circa 6 milioni di euro dal 2016
  • l'articolo 6-bis dell D.L. 148/2017, autorizza una spesa di complessivi 4,5 milioni di euro per il 2017, per i sistemi informativi di Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il contrasto del terrorismo internazionale nonché la manutenzione straordinaria e l'adattamento di strutture e impianti. 

Per l'anno 2014 è stato approvato il rifinanziamento, pari a 100 milioni di euro, del Fondo perequativo, istituito dal D.L. 78/2010 (art. 8, comma 11-bis), destinato al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato dalle misure di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico stabilite dalle disposizioni di cui all'articolo 9 del medesimo D.L. n. 78/2010 (art. 1, comma 466, L. n. 147/2013). Tale intervento segue il rifinanziamento già operato nel 2011 che aveva previsto un incremento della dotazione del fondo di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 (art. 1, commi 1 e 21, del D.L. n. 27/2011, conv. da L. n. 74/2011).

Il Fondo perequativo è stato istituito dall'articolo 8, comma 11- bis, del decreto-legge n. 78 del 2010  , convertito dalla legge n. 122 del 2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, con dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012, per finanziare misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato dal blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali disposto dall'articolo 9, comma 21, dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010. Secondo quanto precisato dall'art. 1, co. 3, del D.L. n. 27/2011, il Fondo è destinato alla corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Inoltre, è stato disposto un particolare vincolo di destinazione della quota del Fondo unico Giustizia, che, in base alla normativa vigente, è assegnata ogni anno al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e soccorso pubblico. Solo per il 2014, tale quota è stata destinata, in misura in ogni caso non superiore al 50 per cento, ad alimentare i Fondi unici per l'efficienza dei servizi istituzionali previsti per le forze di polizia ad ordinamento civile e per quelle ad ordinamento militare (art. 1, comma 467, L. 147/2013  ).

Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha istituito per ogni forza di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Corpo di polizia penitenziaria) e ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Guardia di finanza) un Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali. Ai sensi degli articoli 14 e 15, 53 e 54 del citato D.P.R., i Fondi per le forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare sono utilizzati in particolare per attribuire compensi finalizzati a: incentivare l'impiego del personale nelle attività operative; fronteggiare particolari situazioni di servizio; compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi; compensare la presenza qualificata; compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi.

La legge 12 gennaio 2015, n. 2 ha sostituito il requisito dell'altezza per l'accesso nelle carriere iniziali delle Forze armate e di Polizia e del Corpo dei vigili del fuoco con un diverso parametro che tenga in considerazione la più generale idoneità fisica del candidato allo svolgimento del servizio. A tal fine, la legge:

1) novella il Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010) disponendo che ai fini del reclutamento nelle Forze armate occorre rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento, eliminando, quindi, l'attuale previsione relativa ad un limite minimo di altezza;  

2) rinviano ad un apposito regolamento di esecuzione il compito di modificare le norme del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare che prevedono un limite di altezza ai fini del reclutamento nelle forze armate, adeguandole, al nuovo parametro legislativo;

3) affidano al medesimo regolamento di cui al precedente punto 2 il compito di fissare parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale della Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato.