Politica economica e finanza pubblica

Il ciclo di bilancio

La tempistica e i contenuti del ciclo della programmazione di bilancio nazionale sono definiti anche in riferimento nuove regole di Governance economica adottate al livello europeo, tese a favorire un più intenso coordinamento ex ante delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri della UE ed una più stretta sorveglianza in campo fiscale e macro-economico. Il ciclo di bilancio è stato oggetto di alcune modifiche ad opera della legge n.163 del 2016 (consulta qui il dossier  ) che ha disegnato la nuova legge di bilancio, ricomprendendo in un unico provvedimento la legge di stabilità e la legge di bilancio.

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La tempistica e i contenuti del ciclo della programmazione di bilancio nazionale sono fortemente influenzati nonché definiti dalle nuove regole di Governance economica adottate al livello europeo, tese a favorire un più intenso coordinamento ex ante delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri della UE ed una più stretta sorveglianza in campo fiscale e macro-economico.

 

Nel 2011 è stato introdotta la procedura del Semestre europeo, volta a garantire la coerenza delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, da approvare nella seconda metà dell'anno, con le raccomandazioni approvate dalle istituzioni dell'UE nella prima metà dell'anno. L'obiettivo del semestre è sostanzialmente quello di sottoporre alla valutazione delle Istituzioni comunitarie, la Commissione europea, in primis, i documenti programmatici di finanza pubblica, prima ancora che essi siano resi definitivi a livello nazionale. La procedura si articola a livello europeo nelle seguenti fasi temporali:

  • gennaio: presentazione da parte della Commissione dell'indagine annuale sulla crescita, poi negli ultimi anni anticipata al mese di novembre;
  • febbraio/marzo: il Consiglio europeo elabora le linee guida di politica economica e di bilancio a livello UE e a livello di Stati membri;
  • metà aprile: gli Stati membri sottopongono contestualmente alla Commissione i Piani nazionali di riforma (PNR, elaborati nell'ambito della nuova Strategia per la crescita e l'occupazione UE 2020) ed i Piani di stabilità e convergenza (PSC, elaborati nell'ambito del Patto di stabilità e crescita), tenendo conto delle linee guida dettate dal Consiglio europeo;
  • inizio giugno: sulla base dei PNR e dei PSC, la Commissione europea elabora le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati membri;
  • giugno: il Consiglio ECOFIN e, per la parte che gli compete, il Consiglio Occupazione e affari sociali, approvano le raccomandazioni della Commissione europea, anche sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio europeo di giugno;
  • seconda metà dell'anno (c.d. semestre nazionale): gli Stati membri approvano le rispettive leggi di bilancio, tenendo conto delle raccomandazioni ricevute. Nell'indagine annuale sulla crescita dell'anno successivo, la Commissione dà conto dei progressi conseguiti dai Paesi membri nell'attuazione delle raccomandazioni stesse.

A dicembre 2011 è poi entrato in vigore il pacchetto dei sei provvedimenti legislativi comunitari noto come "Six pack",  – volto a rafforzare il suddetto quadro di riferimento con l'introduzione di una riforma sia della parte preventiva sia di quella correttiva del Patto di stabilità e crescita (PSC).  Nell'ambito di tale pacchetto, la Direttiva 2011/85/UE   ha poi specificamente fissato regole minime comuni per i quadri di bilancio nazionali, finalizzate a renderli più trasparenti, confrontabili e il più possibile completi e veritieri, con un medesimo orizzonte temporale pluriennale programmatorio (minimo tre anni). In proposito si veda il tema sull'armonizzazione dei sistemi contabili.

Nel 2013, il processo di programmazione nazionale sopra delineato è stato integrato sulla base di un pacchetto di interventi c.d."Two pack" (Regolamento n. 472/2013   e Regolamento n. 473/2013  ). Tali regolamenti, entrati in vigore il 30 maggio 2013 ed immediatamente efficaci negli ordinamenti contabili nazionali, hanno rafforzato le procedure di sorveglianza multilaterale contenute nel Six pack, al fine di renderle più efficaci.

In particolare, il regolamento n. 473/2013   conferisce alla Commissione nuove competenze che le consentono di valutare i progetti di bilancio nazionali e, ove necessario, richiederne la revisione al fine di assicurare la correzione dei disavanzi eccessivi. Il regolamento fissa un "calendario comune di bilancio", finalizzato ad una migliore sincronizzazione delle principali fasi di elaborazione dei bilanci nazionali proprio per garantire l'efficacia del Patto di stabilità e crescita e dei relativi obiettivi programmatici in esso assunti. Il calendario aggiunge alla tempistica già fissata con il semestre europeo la presentazione alla Commissione e all'Eurogruppo - entro il 15 ottobre – termine di poco precedente la presentazione alle Camere, il 20 di ottobre, del disegno di legge di bilancio – di un Progetto di documento programmatico di bilancio (DPB) per l'anno successivo, riassuntivo dei contenuti della manovra predisposta con i predetti disegni di legge.

Tale documento, che nel medesimo termine del 15 ottobre va anche trasmesso alle Camere, deve essere coerente con le raccomandazioni delle Istituzioni europee formulate nel contesto del Patto di stabilità e crescita e con le raccomandazioni formulate nel contesto del ciclo annuale di sorveglianza, anche per quanto concerne la procedura sugli squilibri macroeconomici.
Poiché il conseguimento degli obiettivi finanziari fissati con il Patto di stabilità e crescita (PSC) richiede il concorso di tutti i sottosettori delle amministrazioni pubbliche, il documento programmatico di bilancio deve esporre informazioni circa l'entità di tale concorso da parte di ciascuno di questi.

Il parere della Commissione sul progetto di documento programmatico di bilancio dovrebbe essere adottato il più rapidamente possibile e comunque entro il 30 novembre, tenendo conto, per quanto possibile, della tempistica e delle procedure parlamentari nazionali.

Gli Stati membri sono invitati a tener conto del parere della Commissione. La misura in cui tale parere è tenuto in considerazione nella legge di bilancio di uno Stato membro, viene valutato dalla Commissione in sede di decisione circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato. Il mancato seguito alle indicazioni impartite in via preliminare dalla Commissione dovrebbe essere considerato una circostanza aggravante.

Infine, il bilancio dello Stato membro deve essere adottato e definito ogni anno entro il 31 dicembre – come peraltro già previsto nell'ordinamento italiano - insieme ai principali parametri di bilancio aggiornati degli altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche.

La legge di contabilità nazionale (legge n. 196/2009  ), come modificata dalla legge n. 163/2016  , si allinea al nuovo calendario stabilito in sede europea, fissando al 10 aprile la data di presentazione alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, del principale strumento di programmazione economica e finanziaria nazionale, il Documento di Economia e Finanza (DEF), al cui interno è contenuto Programma di Stabilità e del Programma Nazionale di Riforma (PNR) (prima e terza sezione).

La presentazione del DEF nella prima metà del mese di aprile consente alle Camere di esprimersi sugli obiettivi programmatici in tempo utile per l'invio, entro il 30 aprile, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, del Programma di Stabilità e del PNR, che potrà, in questo modo, tener conto delle indicazioni fornite nell'Analisi annuale della crescita, predisposta all'inizio di ciascun anno dalla Commissione europea.

Anche sulla base delle eventuali raccomandazioni formulate dalle autorità europee nel mese di giugno-luglio, nonché al fine di tener conto di variazioni degli andamenti macroeconomici e di finanza pubblica rispetto alle previsioni del DEF, è prevista la presentazione, entro il 27 settembre di ciascun anno, di una Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. La Nota consente di tener conto d'informazioni e dati più dettagliati rispetto a quelli disponibili nel mese di aprile e di procedere all'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, al fine di prevedere una loro diversa ripartizione tra i diversi sottosettori del conto economico della pubblica amministrazione lo Stato, nonché di recepire le raccomandazioni approvate dal Consiglio europeo nel corso del primo semestre dell'anno.

La fase di attuazione degli obiettivi programmatici contenuti nel DEF (o nella Nota di aggiornamento) dovrà essere realizzata in autunno, attraverso la presentazione alle Camere, entro il 20 ottobre di ciascun anno, del disegno di legge di bilancio, che costituisce ora l'unico provvedimento che reca la manovra triennale di finanza pubblica. Tale termine segue il 15 ottobre, termine per la presentazione in sede europea del progetto di documento programmatico di bilancio (vedi paragrafo precedente).

Entro il successivo mese di gennaio dovranno essere presentati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, che sono stati a loro volta precedentemente indicati nel DEF ovvero nella Nota di aggiornamento del medesimo.

La Tabella che segue espone il ciclo e gli strumenti della programmazione economica finanziaria e di bilancio, secondo la disciplina prevista dalla nuova legge di bilancio.

Il ciclo di bilancio: legge n. 196/2009 come modificata dalla legge n.163/2016

Gennaio

Inizio dell'esercizio finanziario (art. 20, L. n. 196/2009).

Entro il mese di gennaio il Governo presenta alle Camere gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica (art. 7, co. 2, lett. f, L. n. 196/2009).

A partire da gennaio, è prevista la presentazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito MEF) di una Relazione mensile sul conto consolidato di cassa riferito alla amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle PA (art. 14, co. 3, L. n. 196/2009). E' altresì prevista la pubblicazione mensile da parte del Ministero dell'economia di un Rapporto sull'andamento delle entrate tributarie e contributive (art. 14, co. 5, L. n. 196/2009).

Febbraio

Entro il 15 febbraio, sulla base dei dati forniti dall'Istat il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione concernente l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per l'anno in corso (art.10, co.10-ter, L.n.196/2009)

Marzo

Il 1° marzo, di prassi, l'ISTAT comunica le stime del PIL e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni dell'anno precedente.

Aprile

Entro il 10 aprile il Ministro dell'economia presenta alle Camere il Documento di economia e finanza (DEF) (art. art. 7, co. 2, lett. a) e art. 10, L. n. 196/2009). Il documento è inoltre inviato, entro il termine sopra indicato, per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari. Il DEF è composto da tre sezioni (art. 10, L. n. 196/2009):

  1. la prima sezione del DEF reca lo schema del Programma di stabilità, che contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo; le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; gli obiettivi programmatici per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle PA, articolati per i sottosettori della PA; l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi (co. 2);
  2. la seconda sezione del DEF contiene l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle PA nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella Nota di aggiornamento; le previsioni tendenziali a legislazione vigente per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio successivo e del saldo di cassa del settore statale, oltre all'indicazione della pressione fiscale; cono inoltre indicate le previsioni relative al debito pubblico (co. 3). In apposita nota metodologica, allegata alla seconda sezione del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle suddette previsioni tendenziali (co. 4, L. n. 196/2009);
  3. la terza sezione del DEF reca lo schema del Programma nazionale di riforma, che contiene lo stato di avanzamento delle riforme avviate, gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività, le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i prevedibili effetti delle riforme in termini di crescita economica, di competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione.

In allegato al DEF sono presentati:                                                                     

  • il Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica e (art. 3, L. n. 196/2009);
  • la Relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti (art.10, co. 7);
  • il programma delle infrastrutture strategiche, ora Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) ai sensi dell'art.201 dal d.lgs. n 50/2016 (art.10,co. 8);
  • la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (art.10, co. 9);
  • per la spesa del bilancio dello Stato, l'esposizione delle risorse destinate alle regioni e province autonome (art.10, co. 10);
  • la relazione sui risparmi di spesa conseguiti mediante le convenzioni Consip (art.2, co.576 L.244/2007);
  • le relazioni che ciascun Ministro invia entro il 1° marzo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia in cui si illustra il grado di raggiungimento degli obiettivi di spesa dell'anno precedente - nonché i motivi dell'eventuale mancato conseguimento degli stessi - stabiliti negli accordi intervenuti tra ciascun Ministro ed il Ministro dell' economia (art. 22-bis, co. 5).

Nel DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica (art.10, co. 6, L. n. 196/2009).

Entro il 30 aprile il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma contenuti nel DEF sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea (art. 9, co. 1, L. n. 196/2009).

Entro il 30 aprile ciascun Ministero, a cura del proprio Ufficio centrale del bilancio, trasmette alla Ragioneria generale dello Stato il conto del bilancio e il conto del patrimonio relativi all'anno precedente per la redazione del Rendiconto (art. 37, co. 1, L. n. 196/2009).

Maggio

Entro il 31 maggio, il Ministro dell'economia presenta alle Camere la Relazione sul conto consolidato di cassa riferito alle amministrazioni pubbliche (I trimestre) (art. 14, co. 4, L. n. 196/2009).

Entro il 31 maggio, il Ministro dell'economia trasmette alla Corte dei conti il Rendiconto generale dello Stato relativo all'esercizio precedente, per il giudizio di parificazione (art. 37, co. 2, L. n. 196/2009).

Entro il 31 maggio con D.P.C.M. su proposta del Ministro dell'economia sono definiti gli obiettivi di spesa per ciascun ministero, riferiti al triennio successivo.

Giugno

Entro il 15 giugno ciascun Ministero trasmette alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni di merito, una Relazione sullo stato della spesa per l'analisi dell'efficacia nell'allocazione delle risorse e dell'efficienza dell'azione amministrativa rispetto alle missioni e ai programmi del bilancio dello Stato (art. 3, co. 68, L. n. 244/2007).

Entro il 30 giugno, il Governo presenta alle Camere il disegno di legge di assestamento delle previsioni del bilancio dello Stato per l'anno in corso (art. 7, co. 2, lett. e) e art. 33, L. n. 196/2009).

Con il disegno di legge di assestamento possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie anche relative a programmi di missioni di spesa tra loro diverse, nell'ambito di ciascun stato di previsione. Il disegno di legge è inoltre corredato di un relazione tecnica, in cui si dà contro della coerenza del valore del saldo netto da finanziare risultante dal provvedimento rispetto agli obiettivi programmatici di bilancio (art. 33, co. 3, L. n. 196/2009).

Entro il 30 giugno di ogni anno, ad integrazione del DEF, il Ministro dell'economia trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno (art. 10, co. 11, L. n. 196/2009).

Entro il mese di giugno, il Ministro dell'economia presenta alle Camere il disegno di legge di approvazione del Rendiconto per l'esercizio precedente (con il giudizio di parificazione della Corte dei conti) (art. 35, co. 1, L. n. 196/2009).

Settembre

Entro il 27 settembre il Governo presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) (art. 7, co. 2, lett. b), e art. 10-bis, L. n. 196/2009). La Nota contiene (art. 10-bis):

  1. l'eventuale aggiornamento delle previsioni macro-economiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento;
  2. l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici individuati dal DEF, al fine di prevedere una loro diversa ripartizione tra lo Stato e le amministrazioni territoriali ovvero di recepire le indicazioni contenute nelle raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione europea;
  3. le eventuali modifiche e integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio europeo relative al Programma di stabilità e al PNR,
  4. l'obiettivo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale;
  5. l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici (comma 1).

Qualora il Governo intenda procedere a una modifica degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, è tenuto ad inviare, preventivamente alla presentazione della Nota, entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il relativo parere da esprimere entro il 15 settembre. Le linee guida sono altresì trasmesse entro il medesimo termine alle Camere (co. 2).

La Nota di aggiornamento del DEF è corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e le relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Alle relazioni è allegato un quadro riassuntivo delle leggi di spesa a carattere pluriennale (co.3 e 4); in apposita sezione del suddetto quadro riassuntivo, è esposta la ricognizione di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato. Entro il 30 giugno i Ministeri competenti comunicano al MEF i dati necessari alla suddetta ricognizione (co. 5).

In allegato alla Nota sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica (co. 7). Alla Nota è inoltre allegato il Rapporto sui risultati conseguiti nel contrasto all'evasione fiscale (art.10-bis1, comma 1 L.n.196/2009)

Entro il 30 settembre, il Ministro dell'economia presenta alle Camere la Relazione sul conto consolidato di cassa riferito alle amministrazioni pubbliche (I semestre), (art. 14, co. 4). La Relazione presentata nel mese di settembre riporta, rispetto alle altre di maggio e novembre, l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle PA e delle relative forme di copertura (art. 14, co. 4, L. n. 196/2009).

Entro il 30 settembre è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il provvedimento dell'ISTAT ricognitivo delle amministrazioni pubbliche rientranti nel conto economico consolidato della P.A. (art. 1, co. 3, L. n. 196/2009).

In prossimità del termine del 30 settembre l'ISTAT aggiorna le stime – già rilasciate nel mese di marzo - del Pil e dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche dell'anno precedente.

Ottobre

(sessione di bilancio)

Entro il 15 ottobre il Governo presenta alla Commissione e all'Eurogruppo, e contestualmente trasmette alle Camere (art.9 legge n.196/2009) il progetto di documento programmatico di bilancio (DPB) per l'anno successivo, riassuntivo dei contenuti della manovra predisposta con il disegno legge di bilancio. Il progetto di documento reca in particolare l'obiettivo di saldo di bilancio per le amministrazioni pubbliche e le proiezioni delle entrate e della spesa a politiche invariate per le amministrazioni stesse, unitamente agli obiettivi di entrate e di spesa tenendo conto delle condizioni e criteri per definire il percorso di aumento della spesa pubblica (ed al netto di misure discrezionali sul fronte delle entrate). Riporta inoltre: - le informazioni riguardanti le spese per funzione (inclusi istruzione, sanità e impiego), nonché, ove possibile, le indicazioni sull'effetto distributivo previsto delle principali misure del progetto di bilancio; - le principali ipotesi riguardanti le previsioni macroeconomiche e gli sviluppi economici rilevanti per la realizzazione degli obiettivi di bilancio; - un allegato contenente la metodologia alla base delle previsioni di bilancio e l'impatto stimato delle misure aggregate sulla crescita economica; - infine, indicazioni sulle modalità con cui le riforme e le misure contenute nel progetto di DPB (in particolare gli investimenti pubblici) danno seguito alle raccomandazioni rivolte allo Stato membro dalle Istituzioni europee (articolo 6 del Reg. 473/2013/UE).

Entro il 20 ottobre il Governo presenta alle Camere il disegno di legge di bilancio, che costituisce ora l'unico provvedimento che reca la manovra triennale di finanza pubblica. Ciò in quanto a seguito

delle modifiche operate sulla legge di contabilità ad opera della legge n.163 del 2016, la legge di bilancio e la legge di stabilità vengono ora a ricomprendersi in un unico provvedimento, costituito dalla (nuova) legge di bilancio, che è riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni, secondo quanto dispone ora l'articolo 21 della legge di contabilità, consistentemente modificato. La prima sezione, dedicata esclusivamente alle misure volte a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, svolge sostanzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la seconda, dedicata, invece, alle previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente, assolve le funzione del disegno di legge di bilancio.

In particolare la prima sezione dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente per adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa, oltre ad indicare il livello massimo del ricorso al mercato e del saldo netto da finanziare, in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato della P.A., contiene per ciascun anno del triennio le misure quantitative necessarie alla realizzazione degli obiettivi programmatici indicati dal DEF e dalla Nota di aggiornamento.

La seconda sezione riprende i contenuti del bilancio di previsione, venendo in tal modo a contenere le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, comprensive dell'aggiornamento delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e fabbisogno e delle rimodulazioni concernenti le spese derivanti dai fattori legislativi. Data la nuova struttura del disegno di legge di bilancio, la seconda sezione evidenzia, per ciascuna unità di voto parlamentare, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione.

Pur ricalcando, come detto, il contenuto del bilancio di previsione finora vigente, la seconda sezione viene tuttavia ad assumere un contenuto sostanziale, potendo ora incidere direttamente attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente.

Novembre

Entro il 30 novembre (ma in via di prassi finora prima di tale termine, ai sensi dell'articolo 7 del Reg. 473/2013/UE) la Commissione europea adotta un parere sul documento programmatico di bilancio

Dicembre

Il 31 dicembre termina l'esercizio finanziario (art. 20, L. 196/2009).