Pubblica amministrazione

Procedimento disciplinare

Gli articoli da 12 a 17 del D.Lgs. 75/2017   intervengono in materia di responsabilità disciplinare nel pubblico impiego, attraverso la modifica degli articoli da 55 a 55-sexies del D.Lgs. 165/2001  .

 

Più specificamente:

    - si prevede, per quanto riguarda i soggetti titolari del potere disciplinare, per le infrazioni di minore gravità (per le quali è prevista la sanzione del rimprovero verbale), che la competenza spetti al responsabile della struttura presso cui il dipendente presta servizio e secondo le procedure stabilite dal contratto collettivo. Per le restanti infrazioni, punite con sanzioni diverse dal mero rimprovero verbale, la competenza spetta all'ufficio per i procedimenti disciplinari, che ciascuna amministrazione deve individuare secondo il proprio ordinamento, ferma restando la possibilità, previa convenzione, di provvedere alla gestione unificata delle funzioni dell'ufficio da parte di più amministrazioni;

    - si avvia il procedimento disciplinare, di competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari (al di fuori dei casi di licenziamento senza preavviso, di cui all'articolo 55 quater, commi 3-bis e 3-ter) con la segnalazione, da parte del responsabile della struttura presso cui il dipendente presta servizio, da effettuare "immediatamente" e comunque entro 10 giorni, dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbiamo avuto conoscenza. L'ufficio per i procedimenti disciplinari provvede "con immediatezza" e comunque non oltre 30 giorni (decorrenti dalla segnalazione o dal momento in cui ha comunque avuto conoscenza dei fatti di rilevanza disciplinare), alla contestazione scritta dell'addebito e alla convocazione (con un preavviso di almeno 20 giorni) dell'interessato per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il procedimento disciplinare deve concludersi, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro 90 giorni dalla contestazione dell'addebito. Vengono inoltre ridefinite (senza significative novità sostanziali) le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare in caso di trasferimento del dipendente e le modalità di comunicazione tra amministrazione dipendente;

   - riguardo l'effettivitàdel procedimento disciplinare, si prevede che i vizi del procedimento disciplinare (ossia la violazione dei termini e delle disposizioni che lo disciplinano), ferma l'eventuale responsabilità del dipendente cui essi siano imputabili, non determinano la decadenza dell'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, siano comunque compatibili con il principio di tempestività (con ciò prevedendo di fatto la trasformazione dei termini del procedimento disciplinare da perentori a (meramente) ordinatori;

   - si dispone la nullità delle disposizioni di regolamento o interne (comunque qualificate), nonché delle clausole contrattuali, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati per legge o che comunque aggravino il procedimento disciplinare;

   - la possibilità (da parte dell'amministrazione) di riaprire il procedimento disciplinare, nel caso in cui la sanzione disciplinare (incluso licenziamento) sia annullata in sede giurisdizionale per violazione del principio di proporzionalità, rinnovando la contestazione degli addebiti entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza;

   - si introduce una disciplina differenziata per il procedimento disciplinare nei confronti del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ausiliario (ATA), stabilendo che nei casi di infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, la competenza del relativo procedimento è in capo al responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e la procedura si svolge secondo le norme stabilite dal contratto collettivo. Nel caso in cui il responsabile della struttura non abbia qualifica dirigenziale o si proceda per infrazioni punite con sanzioni più gravi, si procede invece dinanzi all'ufficio per i procedimenti disciplinari;

 

  • nell'ambito dei rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale (di cui all'articolo 55-ter del D.Lgs. 165/2001  ) oltre a disposizioni di mero coordinamento (in relazione ai soggetti titolari del potere disciplinare), si prevede in primo luogo che il procedimento disciplinare sospeso possa essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi sufficienti per concludere il procedimento, anche sulla base di un provvedimento giurisdizionale non definitivo; inoltre, per quanto riguarda i tempi del procedimento disciplinare ripreso o riaperto successivamente alla sentenza del giudice penale, si dispone l'applicazione dei termini generali, che decorrono nuovamente ed integralmente;
  • si modifica l'articolo 55-quater del D.Lgs. 165/2001  , relativo ai licenziamenti disciplinari;
  • in relazione al false attestazioni o certificazioni (di cui all'articolo 55-quinquies del D.Lgs. 165/2001  ), si prevede che (ferma restando la possibilità che la condotta rientri tra quelle punite con il licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 55-quater) i contratti collettivi nazionali individuino le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità dell'erogazione dei servizi all'utenza;
  • si prevede (modificando l'articolo 55-sexies del D.Lgs. 165/2001  ) che il dipendente sia comunque sospeso dal servizio (con privazione della retribuzione per un periodo da tre giorni a tre mesi) nel caso in cui dalla violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa derivi lacondanna della P.A. al risarcimento del danno. Inoltre, si prevede che il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili (quindi anche non dirigenti) la sospensione dal servizio fino a un massimo di 3 mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento nel caso in cui questa sia prevista.