Welfare

Principali agevolazioni fiscali per la famiglia

Introduzione

Nel presente lavoro si dà conto -  in estrema sintesi- delle principali agevolazioni fiscali che interessano la famiglia, comprendendo nel novero sia le misure di favore che concernono strettamente il nucleo familiare, sia quelle che lato sensu possono intendersi quali "agevolazioni familiari" (ad es. agevolazioni fiscali immobiliari, spese mediche etc). 

Detrazioni per carichi di famiglia

I carichi di famiglia danno diritto a detrazioni dall'imposta lorda (IRPEF) di importo differenziato, sia in relazione al rapporto tra il contribuente e il soggetto a carico, sia in relazione al reddito percepito dal contribuente (nel senso che l'importo delle detrazioni si riduce all'aumentare del reddito). Tali agevolazioni spettano purché (ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del TUIR) le persone alle quali si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro. La legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017, commi 252 e 253) ha elevato da 2.840,51 a 4.000 euro la soglia di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico per i figli di età non superiore a 24 anni, a partire dal 1° gennaio 2019.

I familiari per cui possono spettare le agevolazioni sono (giusto il richiamo all'articolo 433 del codice civile):

  • coniuge, figli e in loro mancanza i discendenti più prossimi;
  • genitori e, in loro mancanza, ascendenti più prossimi;
  • fratelli e sorelle;
  • suoceri, nuore, generi;
  • adottanti.

Per il coniuge e i figli la detrazione spetta se tali soggetti sono fiscalmente a carico, ancorché conviventi o residenti all'estero. Per gli altri familiari si prescrive che essi siano conviventi con il contribuente, ovvero che da esso percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell'autorità giudiziaria (articolo 12, comma 1, lettera d) del TUIR).

Detrazioni per figli a carico

La legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 483) ha innalzato l'importo delle detrazioni IRPEF spettanti per figli a carico: è stata in particolare elevata da 800 a 950 euro la detrazione IRPEF per figli a carico di età pari o superiore a tre anni, da 900 a 1.220 euro quella prevista per ciascun figlio di età inferiore a tre anni, nonché dal 220 a 400 euro quella spettante per ciascun figlio portatore di handicap, con le conseguenti modifiche al citato articolo 12, comma 1, lettera c) del TUIR.

Resta fermo che, per i contribuenti con più di tre figli a carico, la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro; in presenza di più figli l'importo di 95.000 euro è aumentato, per tutti, di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 15/E del 16 marzo 2007, ha chiarito che la detrazione spetta a prescindere dall'età del figlio e dalla convivenza con i genitori, nonché dalla eventuale circostanza che il figlio sia portatore di handicap.

 La detrazione per i figli a carico è ripartita tra i genitori, non legalmente ed effettivamente separati, nella misura del 50 per cento ciascuno. E' consentito, sulla base di un accordo tra i genitori, attribuire interamente la detrazione al genitore con un reddito complessivo di ammontare più elevato, in modo da permettere, in caso di incapienza di uno dei genitori, il godimento per intero delle detrazioni da parte del genitore fiscalmente capiente.

Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione, in mancanza di accordo, spetta al genitore affidatario del (o dei) figlio (figli). Nell'eventualità di un affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50 per cento ciascuno, in mancanza di diverso accordo.

E' inoltre previsto, nell'ipotesi in cui il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari, non possa usufruire, in tutto o in parte, della detrazione, per limiti di reddito, che la detrazione stessa è assegnata per intero all'altro genitore, il quale è tenuto a riversare al genitore affidatario l'intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, il cinquanta per cento, salvo diverso accordo.

Nel caso in cui un coniuge sia fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo per l'intero ammontare.

Infine, è statuito che per il primo figlio si applichino, se più convenienti, le detrazioni per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato, nei seguenti casi:

  • qualora l'altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia in seguito legalmente ed effettivamente separato;
  • qualora vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato.

Tale misura costituisce dunque un'agevolazione per le famiglie monoparentali.

 Ai fini del calcolo delle predette detrazioni, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (articolo 12, comma 4-bis).

 Il comma 1-bis dell'articolo 12 prevede un'ulteriore detrazione ove vi siano almeno quattro figli a carico, che ammonta a 1.200 euro.

Come già anticipato, le detrazioni per figli a carico (comma 2 dell'articolo 12) spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. La legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017, commi 252 e 253) ha elevato da 2.840,51 a 4.000 euro la soglia di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico per i figli di età non superiore a 24 anni, a partire dal 1° gennaio 2019.Le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate al mese in cui sono cessate le condizioni richieste (comma 3 dell'articolo 12).

Il comma 4 dell'articolo 12 del TUIR stabilisce che le detrazioni per carichi di famiglia spettano esclusivamente quando i rapporti contemplati nelle varie ipotesi sono numeri maggiori di zero e minori di uno. Se il rapporto è pari a zero, minore di zero o pari a uno le detrazioni non spettano.

Si ricorda che l'articolo 7, comma 2, lettera e) del D.L. 70/2011 ha sollevato i contribuenti dall'obbligo di presentare ogni anno al sostituto d'imposta la domanda contenente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia unitamente alle condizioni di spettanza ed ai dati relativi ai familiari per i quali richiedono l'attribuzione del beneficio fiscale. L'adempimento deve essere effettuato, tempestivamente, soltanto al verificarsi di ogni variazione che rilevi ai fini del diritto a fruire delle predette detrazioni.

Detrazioni per coniuge a carico

Per usufruire della detrazione il coniuge a carico deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

L'ammontare della detrazione non è fisso, ma varia in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo di imposta. In sostanza, è prevista una detrazione (800 euro per i redditi fino a 15.000 euro, 690 euro per i redditi fino a 40.000 euro) sulla base della quale calcolare l'importo effettivo, il quale diminuisce all'aumentare del reddito.

Fino a 15.000 euro di reddito la detrazione si calcola mediante la seguente operazione: 800 – [110 × (reddito complessivo/15.000)].

Tra i 15.000 e i 40.000 euro di reddito la detrazione è di 690 euro, a cui si aggiungono: 10 euro tra 29.000 e 29.199; 20 euro tra 29.200 e 34.699; 30 euro tra 34.700 e 34.999; 20 euro tra 35.000 e 35.099; 10 euro tra 35.100 e 35.199.

Tra 40.000 e 80.000 la detrazione si calcola mediante la seguente operazione: 690 ×  [(80.000 - reddito complessivo) ÷ 40.000].

Concretamente l'importo della detrazione per il coniuge a carico si aggira intorno ai 700 euro per i redditi fino a 40.000 euro. Per i contribuenti con un reddito di 8.000 euro la detrazione corrisponde a circa 740 euro. In corrispondenza di 35.000 euro di reddito la detrazione è di 720 euro. Al di sopra dei 40.000 euro di reddito la detrazione diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi a 80.000 euro.

Di seguito una tabella esemplificativa: 

Reddito lordo

Detrazione

8.000

740

15.000

690

35.000

720

40.000

690

60.000

345

75.000

86

  

Detrazione per altri familiari

La detrazione per gli altri familiari a carico (per ciascun familiare a carico e convivente) è ripartita pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione. Anche in questo caso per calcolare la detrazione spettante, il cui importo diminuisce all'aumentare del reddito complessivo, occorre effettuare un'operazione sulla base della detrazione di 750 euro.

La formula per il calcolo è la seguente: 750 ×  [(80.000 - reddito complessivo) ÷ 80.000].

I familiari per cui possono spettare le agevolazioni sono genitori e, in loro mancanza, ascendenti più prossimi; fratelli e sorelle; suoceri, nuore, generi; adottanti. È necessario che siano conviventi con il contribuente ovvero che ne percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell'autorità giudiziaria (articolo 12, comma 1, lettera d) del TUIR).

Detrazioni per i soggetti non residenti 

Si rammenta che l'articolo 24, comma 3-bis del TUIR - per effetto dell'articolo 7 della legge europea n. 161 del 2014 - ha introdotto nel nostro ordinamento il regime fiscale dei cd. non residenti Schumacker. 

Esso consente alle persone fisiche residenti in un altro Paese Ue o in uno degli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, con il quale è assicurato un adeguato scambio di informazioni, di beneficiare delle stesse detrazioni e deduzioni Irpef previste per i contribuenti italiani a condizione che abbiano prodotto almeno il 75% del loro reddito complessivo nel nostro Paese.  In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il decreto 21 settembre 2015 del ministero dell'Economia e delle Finanze. La norma è in vigore dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 ed estende alle predette persone fisiche il sistema di determinazione dell'imposta stabilito dagli articoli da 1 a 23 del Tuir, ivi comprese le detrazioni e deduzioni previste dal Testo unico. Nel conteggio complessivo dei redditi devono essere computati tutti i proventi risultanti dalle dichiarazioni presentate nel Paese di residenza o di produzione del reddito (o da eventuali altre certificazioni fiscali lì previste). 

 

Deduzioni fiscali su colf, badanti, baby sitter

L'articolo 10, comma 2, ultimo periodo del TUIR consente di dedurre dal reddito imponibile i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro. L'importo massimo deducibile è di 1.549,37 euro.

Detrazioni fiscali per asili nido e bonus asilo nido

Per le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, è possibile usufruire di una detrazione (articolo 1, comma 335, della legge n. 266 del 2005 e articolo 2, comma 6, della legge n. 203 del 2008 che ha disposto l'applicazione della misura a regime), per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.

La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione.

La legge di bilancio 2017 (n. 232 del 2016, comma 355), con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, ha attribuito, a partire dal 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità (importo massimo di 90,91 euro) per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Il buono è corrisposto dall'INPS su domanda del genitore. il bonus asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido). 

Il bonus asilo nido non può essere fruito, inoltre, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei voucher asili nido o baby-sitting. Si ricorda che l'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 92/2012 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi. La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia usufruito in parte del congedo parentale. La legge di bilancio 2017 (n. 232 del 2016, commi 356-357) ha previsto la proroga per il 2017 e 2018 della facoltà riconosciuta alla madre lavoratrice, anche autonoma, di richiedere un contributo economico (cd. voucher asili nido o baby-sitting) in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale.

Assegno di natalità

La legge di stabilità 2015 (n. 190 del 2014, commi da 125 a 129) ha previsto, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno – che non concorre alla formazione del reddito complessivo - è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Per poter ottenere il beneficio economico si richiede la condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui. L'importo dell'assegno di 960 euro annui è raddoppiato quando il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente è in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore ISEE non superiore ai 7.000 euro annui. L'assegno è corrisposto ai cittadini italiani, UE, e stranieri in possesso di permesso di soggiorno.

L'assegno è corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari a 80 euro se la misura annua dell'assegno è pari a 960 euro ovvero per un importo pari a 160 euro se la misura annua dell'assegno è pari a 1.920 euro.

Il finanziamento della misura è stato previsto fino al 2020: 202 milioni di euro per il 2015, 607 milioni per il 2016, 1.012 milioni per ciascun anno del biennio 2017-2018, 607 milioni per il 2019 e 202 milioni di euro il 2020. Il D.P.C.M. 27 febbraio 2015   ha definito le procedure necessarie per l'erogazione e il monitoraggio del beneficio.

Per i nati fino al 2017, l'assegno è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Per tale motivo, il finanziamento della misura è stato previsto fino al 2020.

La legge di bilancio 2018 (art. 1, commi 248-249 della legge 205/2017) ha disposto la proroga per il 2018 della normativa attualmente prevista dall'articolo 1, comma 125, della stabilità 2015 per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 (comma 248), ma solo fino al primo anno di età o nel primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione (e non per i primi tre anni) per un importo annuo di 960 euro erogato su base mensile (80 euro). Come in precedenza, la misura è raddoppiata per ISEE familiari fino a 7.000 euro anni (1.920 euro annui).

Contributi versati a fondi sanitari integrativi

L'art. 10, comma 1, lettera e-ter) del TUIR include tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo anche i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi di legge, che erogano prestazioni in specifici ambiti di intervento individuati dal Ministro della salute.

La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico, per la sola parte non dedotta da queste ultime

Iscrizione e abbonamenti a strutture sportive

L'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies) del TUIR consente di detrarre da IRPEF il 19 per cento delle spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. L'importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a 210,00 euro; la detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori).  

Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico

La legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017, comma 28) ha reintrodotto la detraibilità al 19%, prevista in passato per i soli anni 2008 e 2009, delle spese, fino a un massimo di 250 euro, sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (articolo 15, comma 1, lettera i-decies) del TUIR).

Le detrazioni per l'affitto

Si ricorda che in via generale il TUIR riconosce ai locatari di immobili adibiti ad abitazione principale una detrazione per canoni di locazione pari a 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e a 150 euro, se il reddito complessivo è compreso tra i 15.493,72 e 30.987,41 euro (articolo 16 del D.P.R. n. 917 del 1986).

Per i giovani con un'età compresa tra i 20 e i 30 anni, con un reddito inferiore a 15.493 euro, la detrazione è di 991,60 euro per i primi tre anni. La stessa detrazione spetta ai lavoratori dipendenti fuori sede (la misura è di 495,80 euro se il loro reddito è compreso tra i 15.493,72 e 30.987,41 euro).

Gli inquilini che hanno un contratto a canone concordato hanno diritto ad una detrazione di 495,80 euro se il loro reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e di 247,90 euro, se il reddito complessivo è compreso tra i 15.493,72 e 30.987,41 euro.

Il decreto-legge n. 47 del 2014 all'articolo 7 ha previsto una detrazione per il triennio 2014-2016 in favore dei conduttori di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale, pari, complessivamente, a 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro e a 450 euro, se il reddito complessivo è compreso tra i 15.493,72 e 30.987,41 euro.

L'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del TUIR riconosce una detrazione IRPEF del 19% per i canoni di locazione, per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché per gli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. La legge di bilancio 2018 (comma 23) ha previsto che per gli studenti "fuori sede" per il 2017 e il 2018 il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia; lo stesso requisito è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

La detrazione spetta, alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, anche per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità (ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato), dagli studenti iscritti a un corso di laurea all'estero, purché presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentano un adeguato scambio di informazioni a fini fiscali.

Il regime dell'abitazione principale 

In estrema sintesi si ricorda che l'abitazione principale del contribuente, come definita ex lege, dal 2014 non è assoggettata a IMU (legge di stabilità 2014, n. 147 del 2013) e dal 2016 essa non sconta più nemmeno la TASI (legge di stabilità  2016, n. 208 del 2015).

Sono previste agevolazioni specifiche anche in relazione all'acquisto dell'abitazione principale non di lusso (imposta di registro con aliquota agevolata al 2 per cento in luogo del 9 per cento; imposte ipocatastali in misura fissa pari a 200 euro), alle condizioni di legge.

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) ha esteso la possibilità di usufruire dell'imposta di registro con l'aliquota agevolata al 2 per cento anche a chi al momento del rogito possiede già un immobile, a condizione che lo alieni entro un anno dalla data dell'atto. Lo stesso provvedimento (comma 56) ha introdotto una detrazione IRPEF del 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA sull'acquisto, effettuato entro il 2016, di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali. 

Per ulteriori informazioni sulla tassazione degli immobili si rinvia alla documentazione pubblicata sul sito internet della Camera.

Il leasing immobiliare abitativo

La legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 76 a 84, della legge n. 208 del 2015) ha disciplinato gli aspetti civilistici e fiscali della locazione finanziaria di immobili da adibire ad uso abitativo (c.d. leasing immobiliare). Tale contratto costituisce una forma di finanziamento alternativo al contratto di mutuo a favore delle persone fisiche finalizzato all'acquisto o alla costruzione di un immobile da adibire ad abitazione principale. In connessione a tale contratto sono previste le seguenti agevolazioni fiscali: deducibilità ai fini Irpef e riduzione dell'imposta di registro.

Con il contratto di locazione finanziaria di immobili da adibire ad uso abitativo, la banca o l'intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l'immobile, su scelta e indicazione del soggetto utilizzatore, a disposizione del quale l'immobile è posto per un dato tempo a fronte di un corrispettivo che deve tener conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.

Agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico

La legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 3 della legge n. 205 del 2017) ha prorogato la misura delle aliquote agevolate delle detrazioni in caso di ristrutturazioni edilizie e di interventi per il risparmio energetico degli edifici, introducendo alcune modifiche: in particolare sono stati potenziati i bonus per gli interventi antisismici e per le riqualificazioni energetiche degli edifici condominiali.

Inoltre, limitatamente al 2018, è stata introdotta una detrazione del 36 per cento per le spese sostenute, nel limite massimo di 5.000 euro, per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni: le spese possono anche riguardare la realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione spetta anche per gli interventi sulle parti comuni esterne dei condomìni. A differenza del c.d. bonus mobili, tale agevolazione non è legata ad una ristrutturazione edilizia in corso (articolo 1, commi 12-15 della legge n. 205 del 2017) .

Pertanto fino al 31 dicembre 2018 sono previste le seguenti detrazioni: 

  • 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia con il limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare;
  • 50 per cento per l'acquisto di mobili relativi a interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017, nel limite di spesa di 10.000 euro al netto delle spese sostenute nell'anno 2017 per le quali si è fruito della detrazione;
  • 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali;
  • 36 per cento per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, nel limite massimo di 5.000 euro per unità immobiliare. 

Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la misura della detrazione al 65 per cento è prorogata per cinque anni, fino al 31 dicembre 2021 (legge di bilancio 2017). La misura della detrazione è ulteriormente aumentata al 70 per cento nel caso di interventi che interessano più del 25% della superficie disperdente dell'edificio e al 75 per cento in caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard.

Con riferimento agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 è prevista una detrazione del 50 per cento, ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. Qualora gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell'85 per cento (passaggio di due classi). Con il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 46-quater) è stato previsto che qualora nei comuni ricadenti nella zona sismica a più alta pericolosità (zona 1) siano realizzati interventi di demolizione e di ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti lo consentano, tali da determinare il passaggio di una o di due classi inferiori di rischio sismico, le detrazioni fiscali sono applicate nella misura rispettivamente del 75 e dell'85 per cento, se gli interventi sono eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.

La legge di bilancio 2018 ha previsto una nuova ipotesi di detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, nelle zone sismiche 1, 2 e 3. La misura della detrazione è dell'80 per cento in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e dell'85 per cento in caso di passaggio di due classi di rischio (nuovo comma 2-quater.1 dell'articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013).

 

Detrazioni Irpef per interessi passivi sui mutui ed intermediazione immobiliare

L'articolo 15, comma 1-ter del TUIR consente di detrarre dall'IRPEF il 19 per cento dell'ammontare complessivo - non superiore a 2.582,28 euro - degli oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, di mutui ipotecari per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate alcune condizioni:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;

- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;

- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale; il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione; se invece si tratta di mutui stipulati in data antecedente al 1° dicembre 2007, i termini sono di sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione.

Detta detrazione è cumulabile con quella prevista (anch'essa nella misura del 19 per cento) per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) del Tuir, a specifiche condizioni e per un periodo limitato (per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi).

In ordine  a tale ultima detrazione di cui alla lettera b) dell'articolo 15 TUIR, essa spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), per un importo massimo di 4.000,00 euro.  Essa spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo.

E' detraibile dall'IRPEF, nella misura del 19 per cento, l'ammontare dei compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità (articolo 15, comma 1, lettera b-bis) del TUIR).

Detrazione per spese relative a premi assicurativi per morte, invalidità permanente, non autosufficienza

L'articolo 15, comma 1, lettera f), del Tuir consente di detrarre il 19 per cento dei premi assicurativi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana), se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a 530 euro (a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014). Il limite è pari a 1.291,14 per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.

Detrazione per spese di istruzione

E' consentito ai contribuenti detrarre dall'IRPEF (articolo 15, comma 1, lettera e-bis) del TUIR) il 19 per cento delle spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso. E' inoltre detraibile, per la medesima percentuale, l'ammontare delle spese sostenute per la frequenza di corsi universitari (lettera e) del medesimo articolo 15). 

Detrazione per le spese mediche

Il TUIR (articolo 15, comma 1, lettera c)) consente al contribuente di usufruire di una detrazione del 19 per cento per le spese mediche sostenute nel periodo d'imposta (totale delle spese sostenute nel corso dell'anno) purché superi la franchigia di 129,11 euro. .

Spese funebri

Viene riconosciuta una detrazione del 19 per cento delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse (articolo 15, comma 1, lettera d) del TUIR).

Deduzione degli assegni periodici corrisposti al coniuge

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del TUIR sono deducibili dal reddito complessivo gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. 

Spese mediche e per assistenza specifica nei casi di disabilità

Sono deducibili (ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b) del TUIR) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati dalla legge (ex articolo 3 della legge 104 del 1992). Ai fini della deduzione, la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati, e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito.

L'Agenzia delle Entrate effettua una periodica ricognizione dell'insieme di agevolazioni fiscali spettanti alle persone affette da disabilità. Qui l'aggiornamento a marzo 2016.  

Spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione

Le famiglie che adottano un minore straniero possono fruire della deduzione di una parte delle spese sostenute per la procedura di adozione internazionale. In particolare (articolo 10, comma 1, lettera l-bis) del TUIR) è deducibile dal reddito complessivo il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi, purché debitamente documentate e certificate dall'ente autorizzato che ha curato la relativa procedura.Per avvalersi della deduzione non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo (cfr. risoluzione dell'Agenzia delle Entrate  n. 77 del 28.05.2004). E' dunque un'agevolazione fruibile a prescindere dall'effettiva conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall'esito della stessa. La deduzione deve essere operata con applicazione del principio di cassa, in considerazione del periodo di imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute. Non si potranno considerare, ai fini della deduzione, le spese sostenute per le relazioni e gli incontri postadottivi.

Contributi versati per il riscatto del periodo di corso di laurea 

I contributi versati per riscattare gli anni di laurea consentono di recuperare il periodo del corso legale universitario nell'anzianità contributiva necessaria per accedere alla pensione, ai sensi dell'articolo 10 comma 1, lettera e) del TUIR: la norma prevede tra gli oneri deducibili anche i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, qualunque sia la causa che origina il versamento. Il riscatto degli anni di laurea rientra a pieno titolo in tale fattispecie (circolare 29/E del 2001).

Ove il riscatto sia eseguito in favore di familiari a carico che non hanno cominciato un'attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, i contributi versati possono essere detratti dall'Irpef nella misura del 19% (articolo 2, comma 5-bis, Dlgs n. 184/1997).

ISEE

L'erogazione di molti degli interventi e servizi sociali è legata, nella misura o nel costo, alla situazioni economica del nucleo familiare del richiedente, ponderata attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)  , istituito dal D. Lgs. 109/1998   quale prova dei mezzi per l'accesso a prestazioni agevolate. L'Isee, calcolato sulla base d'una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), vale annualmente per tutti i membri del nucleo e per tutte le prestazioni sociali, anche se richieste ad enti erogatori diversi.

L'articolo 5 del D.L. 201/2011   (c.d. Salva Italia) ha demandato ad un D.P.C.M., proposto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE. Contestualmente, ad un ulteriore D.P.C.M., è stata richiesta la regolamentazione del sistema dei controlli e del sistema informativo dell'Isee. Relativamente a questo secondo aspetto, il decreto 8 marzo 2013 Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli   ha istituito la Banca Dati delle prestazioni agevolate   che dà attuazione pratica all'obbligo degli enti erogatori di trasmettere all'INPS i dati dei soggetti che ne hanno beneficiato.

Nel corso della XVII legislatura, raggiunta l'Intesa con le regioni, lo schema di Regolamento sulla revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Atto del Governo n. 18  ) è stato esaminato dalle Camere e successivamente approvato con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.  

Con la riforma, gli enti erogatori sono tenuti a utilizzare l'ISEE come indicatore della situazione economica, anche se possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari. Ai fini dell'applicazione del nuovo ISEE, gli enti erogatori devono adeguare i regolamenti con l'individuazione delle nuove soglie.

Il nuovo ISEE introduce disposizioni innovative:

  • nella nozione di reddito vengono inclusi – a fianco del reddito complessivo ai fini Irpef – tutti i redditi tassati con regimi sostitutivi o a titolo di imposta (quali cedolare secca sugli affitti, premi di produttività) e tutti i redditi esenti, compresi tutti i trasferimenti monetari ottenuti dalla Pubblica Amministrazione, quali: assegni al nucleo familiare, pensioni di invalidità, assegno sociale, indennità di accompagnamento; i redditi figurativi degli immobili non locati e delle attività mobiliari. Viceversa sono sottratte, dalla somma dei redditi, spese e franchigie riferite al nucleo familiare;
  • per quanto riguarda la componente patrimoniale, riferita ai costi dell'abitare: il valore della prima casa viene abbattuto a due terzi e viene considerato solo il valore dell'immobile eccedente il valore del mutuo ancora in essere;
  • la scala di equivalenza viene modificata con un ammontare crescente al numero di figli;
  • per quanto riguarda la disabilità: vengono introdotte tre distinte classi di disabilità - media, grave e non autosufficienza - e franchigie che corrispondono a diversi trattamenti economici;
  • per quanto riguarda le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria: si prevede la possibilità per il disabile adulto convivente con la famiglia di origine, di costituire nucleo anagrafico a sé stante;
  • viene introdotto l'ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato, in caso di variazioni siginificative in corso d'anno dell'indicatore della situazione reddituale dovute a modifiche della situazione lavorativa (licenziamenti/cassa integrazione);
  • per le prestazioni agevolate rivolte a beneficiari minorenni: viene stabilito il principio secondo il quale il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia coniugato con persona diversa dall'altro genitore o via sia legale separazione;
  • per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario: vengono di regola considerati come facenti parte dello stesso nucleo familiare i genitori dello studente richiedente non conviventi, salvo eccezioni, puntualmente enunciate;
  • il sistema dei controlli sulla veridicità dei dati utili per il calcolo ISEE viene rafforzato affidando un ruolo centrale all'INPS che, al fine di rilevare la veridicità di quanto autocertificato dai cittadini, può avvalersi di controlli incrociati con le banche dati dell'Agenzia delle Entrate e degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche. In relazione ai dati autodichiarati, l'Agenzia delle entrate, sulla base di controlli automatici, individua e rende disponibili all'INPS, l'esistenza di omissioni o difformità.

Il Decreto del 7 novembre 2014 di approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica   a fini ISEE, dell'attestazione, nonchè delle relative istruzioni per la compilazione   ha reso pienamente operativa la riforma dell'ISEE a partire dal 1° gennaio 2015. 

In relazione alla compilazione della dichiarazione sostituiva unica (DSU), la legge di stabilità 2015 (legge 190/2014  ), al comma 314, ha ampliato la sfera delle informazioni che gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare all'Anagrafe Tributaria, includendovi anche il valore medio di giacenza annuo di depositi e conto correnti bancari. 

L'articolo 10 del D. Lgs. 147/2017   istitutivo del Reddito di inclusione (ReI) dispone, al fine di semplificare gli adempimenti e, al contempo, di migliorare la fedeltà nelle dichiarazioni, che le DSU a fini ISEE siano effettuate con modalità precompilata.