Ambiente e gestione del territorio

Il finanziamento degli interventi di protezione civile

L'articolo 5, comma 5-quinquies della legge n. 225 del 1992, come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. d), del decreto-legge n. 93 del 2013, detta disposizioni specifiche sul finanziamento del Fondo, per il quale viene autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013 (coperta con una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile) e ha previsto che, a decorrere dal 2014, la dotazione del Fondo sia determinata annualmente dalla legge di stabilità (ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. d), della L. 196/2009). Viene inoltre prescritto dal citato articolo 5, comma 5-quinquies che sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, devono essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali. Al pari di quanto già previsto dal comma 4-quinquies dell'art. 5 della L. 225/1992 per il Fondo per la protezione civile, anche sul nuovo Fondo per le emergenze nazionali vige l'obbligo di relazione al Parlamento sulle modalità del suo utilizzo.

Per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali per l'anno 2014l'articolo 2, comma 1 del D.L. 74 del 2014 ha previsto:

  • la revoca e la riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali delle risorse disponibili, iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la mancata attivazione degli gli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative adottate in seguito a calamità naturali;
  • la revoca e la riassegnazione al citato Fondo di quelle inutilizzate di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, (legge di stabilità 2014), da destinare agli interventi di cui al comma 347 del medesimo articolo, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Il comma 346 della legge di stabilità 2014 ha istituito un fondo, con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014, finalizzato ad interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi per le quali vi sia stato il rientro all'ordinario ai sensi della  legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero vi sarà nel corso del 2014.
  • l'individuazione dei suddetti interventi da revocare effettuata con il D.P.C.M. 28 ottobre 2014  (G.U. 21 gennaio 2015, n. 16), che ha determinato la riassegnazione delle economie di spesa per mutui non più attivabili al Fondo per le emergenze nazionali per un totale di 45,8 milioni di euro;
  • il divieto a partire dal 13 maggio 2014 (entrata in vigore del decreto-legge 74/2014)di attivazione dei mutui, concessi in virtù di specifiche disposizioni normative, adottate fino al 31 dicembre 2011, per far fronte a interventi di spesa per calamita' naturali, a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • l'esclusione dal divieto di attivazione dei mutui per quelli la cui procedura di attualizzazione sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del decreto legge.
Si ricorda che l'articolo 1, comma 120 della legge 27 dicembre 2013,  legge di stabilità 2014, come modificato dall'articolo 20-bis del decreto legge 16/2014, e, successivamente, dall'  art. 7, comma 9-septies, D.L. 12 settembre 2014, n. 133 prevede che, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito delle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020, una quota di  50 milioni di euro a valere sulla quota nazionale è destinata al Fondo per le emergenze nazionali, e un importo pari a  50 milioni di euro per l'anno 2014 è destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009, individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per l'esercizio finanziario 2014, il comma 1-ter del suddetto art. 2 del D.L. 74 del 2014 destina al Fondo per le emergenze nazionali, nella misura di 100 milioni di euro, i proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari emessi dal Monte dei Paschi di Siena, sottoscritti dal Governo per circa 4 miliardi, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

A decorrere dal 1° gennaio 2015 è stato disposto il passaggio di competenze dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze, per il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamità naturali, dal comma 5-septies dell'articolo 5 della legge n. 225/1992, come sostituito dall'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 74/2014, che in particolare ha previsto:

  • il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al pagamento del residuo debito mediante utilizzo: 1) delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, 2) nonché di quelle versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del medesimo comma 5-septies;
  • l'individuazione dei suddetti mutui e dei prestiti obbligazionari effettuata con il D.P.C.M. 28 ottobre 2014   (G.U. 21 gennaio 2015, n. 16);
  • l'affluenza al Fondo per le emergenze nazionali delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto di quelle effettivamente necessarie per le predette finalità; 
  • l'affluenza al Fondo per le emergenze nazionali altresì delle disponibilità per le medesime finalità non impegnate nell'esercizio finanziario 2013 e delle risorse derivanti dal disimpegno di residui passivi, ancorché perenti, per la parte non più collegata a obbligazioni giuridiche vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto della quota da versare all'entrata del bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare nel suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2014.

Il comma 2 dell'articolo 2 del D.P.C.M. 28 ottobre 2014 ha individuato per 150,9 milioni di euro, le risorse finalizzate al pagamento delle rate di mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, a disposizione dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) ha previsto al comma 52 per le finalità del Fondo per le emergenze nazionali la riassegnazione al medesimo Fondo di una quota pari a 60 milioni di euro dei suddetti 150,9 milioni di euro e, inoltre, al comma 694 della legge di stabilità 2015 è stato previsto un rifinanziamento di 56 milioni di euro per l'anno 2014, di 25 milioni di euro per l'anno 2015 e di 9 milioni di euro per l'anno 2016 a favore del Fondo per le emergenze nazionali, stabilendo che 10 milioni di euro dei 25 milioni di euro per l'anno 2015 siano espressamente destinati agli interventi per la ricostruzione e per la ripresa economica dei territori della regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013. 

Al fine di  integrare le risorse del Fondo  per le emergenze nazionali, l'articolo 11, comma 1 del D.L. 192 del 2014 (cd. D.L. milleproroghe) consente, con una modifica all'art. 2, comma 1-quinquies del D.L. 74 del 2014, l'utilizzo anche per il 2015 delle somme iscritte nei bilanci regionali, provenienti dalle economie accertate a seguito della completa attuazione dei piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, al fine di avviare interventi di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate da eventi calamitosi, di cui viene disposto nel  corso del 2015 il rientro nella gestione ordinaria. Inoltre, l'articolo 4 del  D.L. n. 185 del 2015 ha incrementato le risorse del Fondo per le emergenze nazionali  di 50 milioni di euro per l'anno 2015.

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha previsto misure di carattere finanziario a favore di territori colpiti da eventi calamitosi.

Con i commi 422-428 è stato disciplinata, a favore dei territori colpiti da calamità, individuati da deliberazioni del Consiglio dei Ministri, la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato erogati dalle banche, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, a valere sul plafond messo a disposizione da Cassa depositi e prestiti, ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Al soggetto beneficiario del finanziamento agevolato è attribuito un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, pari all'importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti e le spese. Le modalità di fruizione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

A partire dal sisma del 2009 in Abruzzo, allo scopo di far fronte alle esigenze della ricostruzione del patrimonio privato e delle attività economiche e produttive, sono stati previsti contributi, erogati sotto forma di finanziamenti agevolati concessi dalle banche operanti nei territori colpiti dagli eventi sismici a valere su specifici plafond di provvista di scopo messi a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. attraverso l'utilizzo delle risorse della cd. "gestione separata" (risparmio postale). Nello specifico sono stati costituiti presso Cassa il cd. "Plafond ricostruzione Abruzzo", ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 39/2009, e il "Plafond" ricostruzione sisma 2012" ai sensi dell'articolo 3-bis del D.L. 95/2012.
E' riconosciuto un credito di imposta ai soggetti beneficiari, che è ceduto alle banche in luogo del pagamento degli oneri dei finanziamenti agevolati .
Per un approfondimento sugli interventi della Cassa depositi e prestiti, si rinvia al dossier documentazione e ricerche n. 204/1 " Cassa depositi e prestiti: principali linee di intervento  ". 
In attuazione dei citati commi 422 e seguenti della legge di stabilità è stata emanata la Delibera del Consiglio dei ministri 28 luglio 2016 (G.U. n. 183 del 6 agosto 2016) e, successivamente, con apposite ordinanze relative alle varie regioni interessate, le disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi. Per un commento sintetico della delibera e i link a tutti i provvedimenti pubblicati si rinvia alla scheda " La delibera del Consiglio dei ministri per il finanziamento degli interventi nei territori colpiti da calamità e le ordinanze operative  ".

I commi da 429 a 431 prevedono che in caso di tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali ed imprevedibili, alla ripresa dei versamenti non si applicano sanzioni, interessi e oneri accessori relativamente al periodo di sospensione. Inoltre, alla ripresa dei versamenti, può essere concessa una rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Una analoga rateizzazione dei tributi scadenti nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza può essere concessa anche per i tributi non sospesi né differiti ai contribuenti residenti nei territori colpiti da eventi calamitosi. A tali fini è istituito un Fondo rotativo, con una dotazione di 5 milioni per il 2016. Le modalità attuative e di alimentazione del Fondo sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 454, lettera a), per consentire l'accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali come previsto dal D.L. 5 maggio 2015, n. 51, differisce al 29 febbraio 2016 il termine perentorio entro il quale le regioni possono deliberare la declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici di eccezionale intensità che si sono verificati nel corso dell'anno 2014 e fino a maggio 2015 (data di entrata in vigore del D.L. n. 51).

Con il comma 875, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ed è stata completata la procedura di ricognizione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'ANAS Spa è autorizzata, mediante apposita delibera del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Protezione civile, ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali, come classificate dall'articolo 2, commi 5 e 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.