La legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017 , articolo 1, commi 4-10) ha introdotto disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. In particolare, nei contratti di fornitura relativi a tali servizi, si introduce un termine di prescrizione pari a due anni del diritto al pagamento del corrispettivo. Sono previste altresì norme relative: al diritto dell'utente alla sospensione del pagamento in attesa della verifica della legittimità della condotta dell'operatore; al rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio e alla definizione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI, ora ARERA), di misure a tutela dei consumatori, di misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente, nonché di norme per l'accesso dei clienti finali ai dati riguardanti i propri consumi.
Si evidenzia che il contenuto delle disposizioni introdotte con la legge di bilancio riproduce in sostanza il testo della PDL A.C.3792 già approvata il 5 dicembre 2017 in prima lettura dall'Assemblea della Camera all'unanimità, e poi passata all'esame del Senato (A.S. 2993 ). Consulta qui il relativo dossier .
Nello specifico, si prevede che, nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescriva nel termine di due anni.Tale previsione opera sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese o i professionisti e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia nei rapporti con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera.
Anche nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui sopra, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni. La disposizione relativa all'applicazione del termine di prescrizione di due anni anche ai rapporti tra distributore e venditore, oltre che ai rapporti con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera, non opera con riguardo al settore idrico, dove distributore e venditore coincidono, essendo verticalmente integrati.
Le norme prevedono, altresì, nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico, il diritto dell'utente che abbia inoltrato un reclamo inerente al conguaglio, nelle forme previste dalla medesima ARERA, alla sospensione del pagamento, finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Tale sospensione opera in caso di emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni e qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato. È previsto altresì l'obbligo del venditore di comunicare all'utente l'avvio del procedimento e di informarlo dei conseguenti diritti. È inoltre garantito il diritto dell'utente, in ogni caso, all'esito della verifica della legittimità della condotta dell'operatore, di ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
Le disposizioni non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo sia ascrivibile a responsabilità accertata dell'utente.
L'ARERA, con propria deliberazione, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio, definisce misure a tutela dei consumatori, determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.
Alla medesima Autorità è demandata la facoltà di definire, con propria deliberazione, misure finalizzate a incentivare l'autolettura, senza oneri a carico dell'utente.
Entro il termine del 1° luglio 2019, il Sistema informatico integrato (SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas dovrà permettere ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. All'ARERA è demandata l'adozione di disposizioni per l'attuazione di tale norma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni deve inoltre stabilire le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.
Con riguardo all'ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dalle norme in esame, esso è limitato alle fatture la cui scadenza:
- per il settore elettrico, è successiva alla data del 1° marzo 2018;
- per il settore del gas, è successiva al 1°gennaio 2019;
- per il settore idrico, è successiva al 1° gennaio 2020.
Si ricorda che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito di un'istruttoria avviata per accertare eventuali violazioni del Codice del Consumo da parte degli operatori (quali la fatturazione basata sui consumi presunti; la mancata effettuazione delle letture periodiche dei contatori; la mancata considerazione delle autoletture; la fatturazione a conguaglio di importi significativi, anche a seguito di conguagli pluriennali; la mancata registrazione dei pagamenti effettuati, con conseguente messa in mora dei clienti fino talvolta al distacco; il mancato rimborso dei crediti maturati dai consumatori) con i provvedimenti PS 9354, PS 9541, PS 9542 e PS 9883 dell'11 maggio 2016, aveva concluso quattro procedimenti - avviati a luglio 2015 sulla base di numerose segnalazioni di singoli consumatori e diverse associazioni di consumatori – nei confronti di dei principali operatori nella vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale (Acea, Edison, Eni, Enel Energia ed Enel Servizio Elettrico).
I provvedimenti riguardavano i meccanismi di fatturazione, le richieste di pagamento per bollette non corrispondenti a consumi effettivi, nonché gli ostacoli frapposti alla restituzione dei rimborsi.
L'AGCM, con i menzionati atti, ha accertato che le cinque società avevano posto in essere nel 2015 una pratica commerciale "aggressiva" per i seguenti motivi: gestione inadeguata delle istanze e delle comunicazioni di clienti finali che lamentavano la fatturazione di consumi di elettricità o di gas naturale divergenti da quelli effettivi.
Nel caso di conguagli di elevato importo, le imprese non avevano adottato misure per attenuare l'impatto della bolletta, senza informare adeguatamente gli utenti sulla possibilità di rateizzare né sui termini di pagamento più lunghi. Secondo l'Antitrust, tali comportamenti hanno violato il diritto del cliente a ricevere un'adeguata ed effettiva assistenza e verifica dei propri consumi, prima di procedere al pagamento delle fatture contestate e, pertanto, i comportamenti accertati costituiscono pratiche commerciali aggressive ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonei a creare ostacoli onerosi e sproporzionati di carattere non contrattuale all'esercizio di diritti contrattuali del consumatore.
Nel corso del procedimento, l'AEEGSI, ora ARERA, aveva reso, nell'ambito della collaborazione prevista dal Protocollo di intesa tra le due Autorità, un articolato parere, unico in virtù delle analogie tra le condotte contestate ai quattro gruppi societari, che fa particolare riferimento all'avvio o prosecuzione delle procedure di riscossione, alla messa in mora e sospensione in caso di istanze pervenute dai clienti, alla fatturazione di importi definiti erronei, anomali e/o non correttamente stimati, e alle richieste di pagamento di importi di notevole entità a seguito di conguaglio o in caso di prolungato ritardo nell'emissione delle fatture.
Si rammenta che la Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge n. 124 del 2017 ), all'art. 1, commi 78-79, ha disposto che nei casi di fatture di rilevante importo, individuati secondo condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, derivanti da ritardi, interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le misure necessarie affinché, in capo ai fornitori di energia elettrica e gas, sussista in tali casi un obbligo di rateizzazione. Tale obbligo:
a) è accompagnato dal diritto a poter esigere nei confronti del cliente finale l'importo aggiuntivo corrispondente alla maggiorazione per i soli interessi legali;
b) non sussiste se il conguaglio è imputabile a cause riconducibili al cliente finale.