Sviluppo economico e politiche energetiche

Interventi a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017  , articolo 1, commi 4-10) ha introdotto disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. In particolare, nei contratti di fornitura relativi a tali servizi, si introduce un termine di prescrizione pari a due anni del diritto al pagamento del corrispettivo. Sono previste altresì norme relative: al diritto dell'utente alla sospensione del pagamento in attesa della verifica della legittimità della condotta dell'operatore; al rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio e alla definizione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI, ora ARERA), di misure a tutela dei consumatori, di misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente, nonché di norme per l'accesso dei clienti finali ai dati riguardanti i propri consumi. 

Si evidenzia che il contenuto delle disposizioni introdotte con la legge di bilancio riproduce in sostanza il testo della PDL A.C.3792   già approvata il 5 dicembre 2017   in prima lettura dall'Assemblea della Camera all'unanimità, e poi passata all'esame del Senato (A.S. 2993  ). Consulta qui il relativo dossier  .

Nello specifico, si prevede che, nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescriva nel termine di due anni.Tale previsione opera sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese o i professionisti e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia nei rapporti con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera.

Anche nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui sopra, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni. La disposizione relativa all'applicazione del termine di prescrizione di due anni anche ai rapporti tra distributore e venditore, oltre che ai rapporti con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera, non opera con riguardo al settore idrico, dove distributore e venditore coincidono, essendo verticalmente integrati.

   Si ricorda, in proposito, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in occasione dell'audizione svolta presso la X Commissione della Camera dei deputati in data 12 settembre 2017, aveva appunto segnalato l'opportunità di introdurre un termine breve di prescrizione (ipoteticamente biennale) per l'emissione delle fatture relative ai consumi di energia e acqua effettuati in un determinato arco temporale, ritenendo che tale termine di prescrizione breve dovesse essere applicabile sia alla fatturazione del consumatore da parte del venditore, sia alla fatturazione del venditore da parte del distributore.
L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI , ora ARERA), entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, definisce le misure necessarie all'implementazione delle previsioni di cui sopra, in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie per l'attuazione di quanto previsto dalle norme sopra descritte.
Si ricorda che l'art. 1, comma 528, della  legge in commento ha ridenominato l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico " Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente - ARERA", attribuendo alla stessa una serie di funzioni di regolazione e controllo con la finalità di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti e garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria.

Le norme prevedono, altresì, nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico, il diritto dell'utente che abbia inoltrato un reclamo inerente al conguaglio, nelle forme previste dalla medesima ARERA, alla sospensione del pagamento, finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Tale sospensione opera in caso di emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni e qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato. È previsto altresì l'obbligo del venditore di comunicare all'utente l'avvio del procedimento e di informarlo dei conseguenti diritti. È inoltre garantito il diritto dell'utente, in ogni caso, all'esito della verifica della legittimità della condotta dell'operatore, di ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.

Le disposizioni non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo sia ascrivibile a responsabilità accertata dell'utente.

L'ARERA, con propria deliberazione, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio, definisce misure a tutela dei consumatori, determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.

Alla medesima Autorità è demandata la facoltà di definire, con propria deliberazione, misure finalizzate a incentivare l'autolettura, senza oneri a carico dell'utente.

Entro il termine del 1° luglio 2019, il Sistema informatico integrato (SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas dovrà permettere ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. All'ARERA è demandata l'adozione di disposizioni per l'attuazione di tale norma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni deve inoltre stabilire le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.

Con riguardo all'ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dalle norme in esame, esso è limitato alle fatture la cui scadenza:

  • per il settore elettrico, è successiva alla data del 1° marzo 2018;
  • per il settore del gas, è successiva al 1°gennaio 2019;
  • per il settore idrico, è successiva al 1° gennaio 2020.

 

Si ricorda che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito di un'istruttoria avviata per accertare eventuali violazioni del Codice del Consumo da parte degli operatori (quali la fatturazione basata sui consumi presunti;  la mancata effettuazione delle letture periodiche dei contatori; la mancata considerazione delle autoletture; la fatturazione a conguaglio di importi significativi, anche a seguito di conguagli pluriennali; la mancata registrazione dei pagamenti effettuati, con conseguente messa in mora dei clienti fino talvolta al distacco; il mancato rimborso dei crediti maturati dai consumatori) con i provvedimenti PS 9354, PS 9541, PS 9542 e PS 9883 dell'11 maggio 2016, aveva concluso quattro procedimenti - avviati a luglio 2015 sulla base di numerose segnalazioni di singoli consumatori e diverse associazioni di consumatori – nei confronti di dei principali operatori nella vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale (Acea, Edison, Eni, Enel Energia ed Enel Servizio Elettrico).

I provvedimenti riguardavano i meccanismi di fatturazione, le richieste di pagamento per bollette non corrispondenti a consumi effettivi, nonché gli ostacoli frapposti alla restituzione dei rimborsi.

L'AGCM, con i menzionati atti, ha accertato che le cinque società avevano posto in essere nel 2015 una pratica commerciale "aggressiva" per i seguenti motivi: gestione inadeguata delle istanze e delle comunicazioni di clienti finali che lamentavano la fatturazione di consumi di elettricità o di gas naturale divergenti da quelli effettivi.

Nel caso di conguagli di elevato importo, le imprese non avevano adottato misure per attenuare l'impatto della bolletta, senza informare adeguatamente gli utenti sulla possibilità di rateizzare né sui termini di pagamento più lunghi. Secondo l'Antitrust, tali comportamenti hanno violato il diritto del cliente a ricevere un'adeguata ed effettiva assistenza e verifica dei propri consumi, prima di procedere al pagamento delle fatture contestate e, pertanto, i comportamenti accertati costituiscono pratiche commerciali aggressive ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonei a creare ostacoli onerosi e sproporzionati di carattere non contrattuale all'esercizio di diritti contrattuali del consumatore.

Nel corso del procedimento, l'AEEGSI, ora ARERA, aveva reso, nell'ambito della collaborazione prevista dal Protocollo di intesa tra le due Autorità, un articolato parere, unico in virtù delle analogie tra le condotte contestate ai quattro gruppi societari, che fa particolare riferimento all'avvio o prosecuzione delle procedure di riscossione, alla messa in mora e sospensione in caso di istanze pervenute dai clienti, alla fatturazione di importi definiti erronei, anomali e/o non correttamente stimati, e alle richieste di pagamento di importi di notevole entità a seguito di conguaglio o in caso di prolungato ritardo nell'emissione delle fatture.

Quanto all'attività parlamentare prodromica all'adozione delle disposizioni in esame, si ricorda che l'Assemblea della Camera, nella seduta del 6 ottobre 2015, aveva approvato le mozioni Baldelli ed altri n. 1-00967  , Ricciatti ed altri n. 1-00984  , Ruocco ed altri n. 1-00985  , Allasia ed altri n. 1-00986  , Vargiu ed altri n. 1-00995   e Benamati ed altri n. 1-00996  , concernenti iniziative per la tutela dei diritti dei consumatori nei confronti degli operatori del mercato dell'energia elettrica e del gas, che impegnavano il Governo, tra l'altro: a intervenire varando una moratoria sulle c.d. «maxibollette» e rafforzando il principio che collega la fatturazione al consumo effettivo, almeno con cadenza annuale, assicurando, attraverso idonee iniziative normative, le modalità di rimborso agli utenti degli importi già versati, qualora le fatturazioni, a seguito di accertamenti, risultassero illegittime e non rispondenti ai consumi reali di energia elettrica e del gas; ad assumere iniziative per la rapida diffusione di parametri finalizzati all'individuazione delle anomalie negli importi delle fatture e le modalità e procedure per la corretta gestione delle stesse, al fine di aumentare il grado di trasparenza dei mercati coinvolti e rafforzare i meccanismi a tutela dei consumatori; ad assumere iniziative per sospendere ogni attività esecutiva di pretesa di pagamento di bolletta elettrica e gas esosa nei confronti degli utenti fino a quando le autorità competenti non abbiano completato le verifiche per accertare che la condotta degli operatori non abbia violato le norme del codice del consumo e non sia illegittima; ad adottare specifiche iniziative per la sospensione dei pagamenti delle bollette energetiche con importi spropositati e non rispondenti ai consumi reali di energia elettrica e del gas, fino al completamento delle verifiche avviate dalle autorità competenti sulle condotte adottate dalle società fornitrici in merito alle violazioni del codice del consumo; a intervenire per stabilire che, in caso di condotta illegittima da parte dei gestori dei servizi, i consumatori coinvolti non fossero obbligati al pagamento dei conguagli considerati errati o delle fatture basate su consumi stimati per le quali il cliente avesse già comunicato i dati con l'autolettura o questi fossero stati letti a distanza, e che gli stessi ricevessero tempestivamente il rimborso delle somme eventualmente già versate, ma non dovute.
Successivamente, anche a seguito dell'approvazione delle citate mozioni, è stato istituito presso il MISE un tavolo tecnico, finalizzato ad affrontare e risolvere la questione delle maxibollette di energia elettrica e gas derivanti da conguagli, presieduto da un rappresentante del MISE e composto da rappresentanti dell'Autorità Antitrust e dell'AEEGSI, di Igas, Assogas, Anigas, Assoelettrica, Utilitalia, Aiget, Energia concorrente, Unione nazionale consumatori, Codici, Cittadinanzattiva, Confapi, Confagricoltura, Confcooperative, Cia e Rete Imprese Italia e da una delegazione del Consiglio nazionale consumatori e utenti. Il 23 marzo 2016, a conclusione dei lavori del Tavolo, il MiSE ha proposto l'adozione di un protocollo di autoregolamentazione che impegni le imprese ad accettare e stimolare le autoletture, a facilitarne l'acquisizione e fornire al consumatore informazione pronta ed esaustiva sulle bollette basate su consumi presunti. Il Mise ha inoltre invitato l'AEEGSI ad adottare opportuni provvedimenti per disciplinare le modalità attraverso cui tali informazioni devono essere fornite, ad adeguare le sanzioni ai distributori per la lettura o comunicazione tardiva dei dati di misura, a introdurre o rafforzare gli strumenti per responsabilizzare i distributori (tra cui gli indennizzi automatici a venditori e clienti finali in caso di lettura tardiva), e a migliorare ulteriormente la qualità dei dati di misura.
L'AEEGSI, ora ARERA, con Deliberazione 463/2016/R/COM del 4 agosto 2016, ha dato atto dei lavori del Tavolo tecnico, che ha individuato alcune linee di intervento, e nello specifico: interventi di autoregolazione, relativamente ai quali le associazioni degli operatori si sono rese disponibili a sottoscrivere un protocollo di autoregolazione con impegni volti a promuovere l'autolettura; interventi di regolazione, finalizzati ad adottare provvedimenti per migliorare ulteriormente la qualità dei dati di misura, per responsabilizzare i diversi soggetti; introduzione di obblighi di rateizzazione a fronte di casistiche di maxi-bollette (come individuate dalla stessa Autorità) e misure per corresponsabilizzare le imprese di distribuzione.
All'esito dei lavori, il Tavolo ha quindi individuato una serie di proposte tra le quali: l'adozione di un protocollo di autoregolamentazione che impegni le imprese ad accettare e stimolare le autoletture, a facilitarne l'acquisizione e a fornire al consumatore informazioni pronte ed esaustive sulle bollette basate sui consumi presunti; l'emanazione, da parte dell'Autorità dell'energia, di provvedimenti sulle modalità di fornitura delle informazioni, sull'adeguamento delle sanzioni ai distributori per lettura o comunicazioni tardive delle misurazioni, sugli strumenti per responsabilizzare i distributori (ad es. indennizzi automatici) e sul miglioramento della qualità dei dati di misura; l'adozione di normative più stringenti sugli obblighi di fatturazione sulla base di dati reali di consumo.

Si rammenta che la Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge n. 124 del 2017  ), all'art. 1, commi 78-79, ha disposto che nei casi di fatture di rilevante importo, individuati secondo condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, derivanti da ritardi, interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le misure necessarie affinché, in capo ai fornitori di energia elettrica e gas, sussista in tali casi un obbligo di rateizzazione. Tale obbligo:

a) è accompagnato dal diritto a poter esigere nei confronti del cliente finale l'importo aggiuntivo corrispondente alla maggiorazione per i soli interessi legali;

b) non sussiste se il conguaglio è imputabile a cause riconducibili al cliente finale.