Pubblica amministrazione

D.Lgs. 126/2016. Disciplina generale delle attività soggette a SCIA (cd. SCIA 1)

  L'oggetto del decreto è delimitato dall'articolo 1, comma 1, dello stesso, che, contestualmente (comma 2), ha rinviato il completamento dell'attuazione della delega a successivi decreti legislativi con cui individuare:

  • le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione;
  • le attività oggetto di SCIA;
  • le attività oggetto di silenzio assenso;
  • le attività per le quali è necessario il titolo espresso.

 

È stata introdotta inoltre una clausola in base alla quale le attività private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o non specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono libere.

Lo scopo di tale precisazione, secondo il legislatore delegato, è quello di "garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica".

In relazione all'attuazione delle disposizioni del decreto nelle amministrazioni territoriali, l'articolo 4 del decreto medesimo assegna alle regioni e agli enti locali il termine del 1° gennaio 2017 per adeguarsi alle nuove disposizioni introdotte dal decreto n. 12.

Le principali novità previste dal decreto legislativo sono tre.

Disposizioni per garantirel'informazione di cittadini e imprese

Il D.Lgs. 126/2016, all'articolo 2, disciplina la predisposizione di moduli unificati e standardizzati che definiscono in maniera esaustiva, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati, delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni oggetto dei decreti di attuazione dell'art. 5, nonché i contenuti della documentazione da allegare (comma 1).

Tali moduli devono inoltre prevedere la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione.

Per quanto concerne le modalità relative alla predisposizione dei moduli, la disposizione specifica che i moduli sono adottati dalle amministrazioni statali con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata. Mentre sono necessari accordi o intese in sede di Conferenza unificata, per adottare una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive.

Il comma 2 introduce per le amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale i moduli e, per ciascuna tipologia di procedimento, l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'Agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione.

Il regime di pubblicità che la disposizione introduce si affianca ad altri obblighi di trasparenza dei procedimenti amministrativi disciplinati in generale dal cd. Codice della trasparenza delle pubbliche amministrazioni, adottato con il D.Lgs. n. 33/2013.

 

In caso di omessa pubblicazione dei moduli e della relativa documentazione, il decreto ha previsto l'attivazione di poteri sostitutivi tra i diversi livelli amministrativi. Ed, in particolare, il comma 3 dell'articolo 2 stabilisce che:

  • in caso di omessa pubblicazione dei documenti da parte degli enti locali, le regioni assegnano agli enti interessati, anche su segnalazione del cittadino, un termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano le misure sostitutive. Per le modalità si fa rinvio, senza ulteriori specificazioni, alla disciplina statale e regionale applicabile nella relativa materia;
  • in caso di omessa pubblicazione da parte delle regioni, si provvede in via sostitutiva ai sensi (ossia con le modalità) dell'art. 8 della L. 131/2003, che ha disciplinato il potere sostitutivo da parte del governo in attuazione dell'art. 120 Cost.

A garanzia dei privati e dei principi di semplificazione e trasparenza del procedimento, il successivo comma 4 stabilisce il divieto per l'amministrazione procedente di chiedere informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati nei moduli pubblicati sul sito istituzionale, nonché il divieto di richiedere documenti in possesso di una pubblica amministrazione.

Eventuali richieste integrative di documentazione all'interessato possono essere rivolte solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, della segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato nei moduli pubblicati sul proprio sito.

Infine, il comma 5 ha introdotto le sanzioni per la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti indicati, nonché per la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati, stabilendo che tali fattispecie "costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi".

La disposizione fa salve le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 33 del 2013 che, in generale, stabilisce che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono valutati ai fini della retribuzione di risultato e del trattamento economico accessorio collegato alle performance dei dirigenti. Il responsabile non risponde dell'inadempimento se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile (art. 46).

Presentazione di istanze, comunicazioni e segnalazioni

Nell'ambito della disciplina generale delle attività private non soggette ad autorizzazione espressa, il decreto legislativo n. 126/2016 ha introdotto alcune disposizioni generali sulle modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni, novellando a tal fine la legge sul procedimento amministrativo (L. 7 agosto 1990, n. 241), in conformità alle indicazioni contenute nella delega.

Il nuovo articolo 18-bis, L. 241/1990  , introdotto dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 126/2016, stabilisce l'obbligo per le amministrazioni di rilasciare una ricevuta dell'avvenuta presentazione dell'istanza, comunicazione o segnalazione, anche in via telematica.

Il rilascio deve essere immediato e la ricevuta deve attestare l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione o della comunicazione, nonché indicare i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza.

Oltre a tale contenuto minimo, la disposizione specifica che la ricevuta costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 della L. 241/1990 solo nel caso in cui contenga le informazioni di cui al richiamato articolo 8. Si precisa in proposito che la data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può essere diversa da quella di effettiva presentazione.

Il nuovo articolo 18-bis dispone inoltre che:

  • la ricevuta non è condizione di efficacia delle istanze, segnalazioni o comunicazioni. Pertanto, ove la ricevuta non venga rilasciata e ferme restando le responsabilità del soggetto competente, queste producono comunque i loro effetti;
  • ove l'istanza, la segnalazione o la comunicazione siano presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini per l'adozione dei provvedimenti inibitori nel caso di SCIA (art. 19, comma 3, L. 241/1990) e per la formazione del silenzio – assenso (nei casi previsti dall'art. 20, comma 1, L. 241/1990) decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle disposizioni introdotte, una modifica all'art. 29, comma 3-ter, della L. 241/1990, introdotta nello stesso decreto (art. 3, co. 1, lett. f)) qualifica le disposizioni della legge concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni come afferenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma , lett. m) della Costituzione.

La concentrazione dei regimi amministrativi (c.d. Scia unica)

Tra i principali contenuti innovativi del decreto (art. 3, comma 2, lett. c)) figura la disciplina della cd. SCIA unica, mediante introduzione di un nuovo articolo 19-bis nella legge sul procedimento amministrativo (L. 241 del 1990).

Tale disposizione regolamenta per la prima volta l'ipotesi in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, ovvero altri atti di assenso comunque denominati, pareri e verifiche preventive.

Si tratta, come evidenziato nella rubrica del nuovo articolo 19-bis, di una concentrazione di più regimi amministrativi che servirebbe a semplificare le ipotesi in cui la SCIA abbia come presupposto il possesso di requisiti che sono oggetto anche di altre segnalazioni o comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, ovvero di altri atti di assenso. Nella prassi, infatti, l'elevata numerosità di adempimenti e atti presupposti che i cittadini e le imprese devono procurarsi autonomamente presso amministrazioni diverse rischia di rendere la stessa SCIA più complicata del procedimento ordinario.

 

Innanzitutto, il comma 1 del nuovo articolo 19-bis della L. 241/1990   prevede che la SCIA è presentata allo sportello unico che ciascuna amministrazione deve indicare sul proprio sito istituzionale e che, di regola, deve essere telematico. Tale modalità di presentazione vale anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Sono ammesse più sedi dello sportello solo in quanto funzionali a garantire più punti di accesso sul territorio.

Il nuovo articolo 19-bis poi disciplina due diverse ipotesi.

Una prima fattispecie procedimentale, riguarda le attività soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per le quali siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche (art. 19-bis, comma 2).

Si tratta pertanto di attività "liberalizzate", ossia attività per le quali all'amministrazione spetta solo verificare la sussistenza di requisiti o presupposti fissati dalle norme. Risultano escluse da tale disciplina le ipotesi in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie anche autorizzazioni, comunque denominate, espresse o perfezionate con il silenzio assenso.

La disposizione prevede che in tali casi l'interessato presenta una unica SCIA allo sportello unico indicato sul sito. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette alle altre amministrazioni interessate, al fine di consentire le verifiche sulla sussistenza dei presupposti e requisiti di loro competenza. Il comma 2 specifica che la trasmissione deve essere fatta immediatamente.

Le amministrazioni interessate che ricevono la SCIA, fino a cinque giorni prima della scadenza del termine di 60 giorni previsto dall'art. 19, L. 241/1990 (30 giorni per la SCIA edilizia), possono presentare eventuali proposte motivate (all'amministrazione che ha ricevuto la SCIA) per l'adozione di provvedimenti inibitori, repressivi o sospensivi previsti dal medesimo articolo 19 in caso di accertamento della carenza dei requisiti e dei presupposti.

 

Ai sensi dell'art. 19, L. 241/1990, i provvedimenti che l'amministrazione può adottare in seguito a SCIA sono, a seconda delle ipotesi: divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli effetti dannosi, ovvero invito a conformare l'attività.

 

Nei casi ricompresi in questa prima fattispecie, l'efficacia della SCIA unica è immediata, in quanto l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione, come chiarito dall'art. 19, co. 2, L. 241/1990, a tale fine opportunamente modificato dal decreto in commento (art. 3, comma 1, lett. b), n. 1. D.lgs. 126/2016).

 

Una seconda e differente ipotesi riguarda le attività soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per le quali sia necessaria l'acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive (art. 19-bis, comma 3).

A differenza dei casi che rientrano nella fattispecie di cui al comma 2, questa seconda ipotesi si riferisce ad attività non pienamente liberalizzate, in quanto il presupposto per la presentazione della SCIA è un atto di autorizzazione o una valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione. Pertanto, in tali casi un procedimento autorizzatorio si innesta sulla SCIA come fase prodromica.

Non si è, pertanto, di fronte ad una vera e propria SCIA, bensì ad un meccanismo procedimentale completamente diverso, per il quale è comunque prevista una concentrazione di regimi.

Infatti, ai sensi del citato comma 3, l'interessato presenta una istanza unica allo sportello unico a seguito del quale viene rilasciata la ricevuta. A decorrere dalla data della presentazione di tale istanza-segnalazione allo sportello unico si procede alla convocazione della conferenza di servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990.

La differenza principale rispetto alle ipotesi di cui al comma 2 consiste nel fatto che nei casi di SCIA in cui siano presupposte autorizzazioni o altri titoli espressi non vi è la possibilità di iniziare subito l'attività. Piuttosto, l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio di tali atti, di cui lo sportello unico deve dare comunicazione all'interessato.