Lo stato di emergenza e le ordinanze di protezione civile
Il sisma del 24 agosto 2016
Nella G.U. n. 197 del 24 agosto 2016 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2016 di dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016. Tale decreto, in particolare, ha disposto il coinvolgimento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici citati.
Gli effetti di tale decreto sono stati estesi (da un successivo D.P.C.M. 24 agosto 2016 pubblicato nella G.U. del 25 agosto 2016 ) anche ai territori delle province di Fermo e di Macerata.
Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato d'emergenza per i territori colpiti, fino al centottantesimo giorno dalla medesima data del 25 agosto, e sono stati stanziati 50 milioni di euro per gli interventi di immediata necessità, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 sono stati estesi gli effetti della dichiarazione di stato d'emergenza, adottata con la delibera del 25 agosto 2016, agli eventi sismici che hanno colpito in data 26 ottobre, le Regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, destinando altresì 40 milioni di euro al fine di consentire al Capo del Dipartimento della Protezione civile di assicurare con la massima tempestività ed efficienza gli interventi necessari all'assistenza alle popolazioni colpite. Successivamente ai nuovi eventi sismici verificatisi il 30 ottobre, con la delibera 31 ottobre 2016 , il Consiglio dei ministri ha provveduto ad estendere ulteriormente gli effetti della citata dichiarazione dello stato d'emergenza del 25 agosto 2016 e autorizzato lo stanziamento di ulteriori 40 milioni di euro.
Con la delibera del 20 gennaio 2017 (G.U. 24/17) sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, si è provveduto nel limite di un ulteriore stanziamento di 30 milioni euro a valere sul fondo per le emergenze nazionali.
Con la delibera del Consiglio dei ministri del 1 0 febbraio 2017 è stato prorogato lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.
Con la delibera del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017 è stato deliberato un ulteriore stanziamento per fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri 25 agosto 2016. In particolare, lo stanziamento di risorse di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 e' integrato di 70 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
L'art. 16 sexies, comma 2, del D.L. 91/17 ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016. Con la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 , lo stato di emergenza è stato prorogato di centottanta giorni. Per il proseguimento degli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, si provvede nel limite complessivo di euro 570.000.000,00, di cui euro 300.000.000,00 mediante utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali e di cui euro 270.000.000,00 mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario.
I commissari e le ordinanze di protezione civile
Con il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016 (comunicato pubblicato sulla G.U. 228/16 ), Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. Successivamente, con il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 (comunicato pubblicato sulla G.U. 233/17 ) Paola De Micheli e' stata nominata Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per un approfondimento sull'attività della struttura commissariale si rinvia al sito web sisma 2016.gov.it .
Al fine di avviare e disciplinare i primi interventi urgenti di protezione civile, il Dipartimento di protezione civile ha emanato una serie di ordinanze, mentre il Commissario straordinario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2 del D.L. 189/16, ha emanato proprie ordinanze, riconducibili a tre macro aree: organizzazione della struttura e controlli, ricostruzione privata e ricostruzione pubblica.
Per il dettaglio dei contenuti di entrambi le tipologie di ordinanze, si rinvia al focus intitolato "Gli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale - Le ordinanze emanate".
Un bilancio sulla attività svolta nei territori colpiti dal sisma del 2016 e 2017 in Italia centrale, comprensivo dei contenuti dei principali interventi normativi e delle sintesi delle ordinanze commissariali emanati, è contenuto nel rapporto "L'attività del Commissario Straordinario ed il futuro della ricostruzione del Centro Italia: una strategia sostenibile " pubblicato nel mese di settembre 2017.
Il D.L. 189/2016
L'ambito di applicazione
Il decreto legge n. 189 del 2016 è stato adottato al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal sisma del 24 agosto 2016; a motivo del reiterarsi degli eventi sismici nel mese di ottobre 2016, è stato adottato il decreto legge n. 205 del 2016, il cui contenuto è confluito nel provvedimento in esame.
L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto, che include non solo i comuni elencati negli allegati 1 e 2, ma anche altri comuni in cui si siano verificati danni causati dagli eventi sismici diversi da quelli indicati negli allegati, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici. L'allegato 1 riguarda i comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, mentre l'allegato 2 reca l'elenco dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016. L'elenco dei comuni è stato ulteriormente ampliato con il D.L. 8/2017 (v. infra).
Con l'articolo 1 è stato, altresì, fissato al 31 dicembre 2018 il termine della gestione straordinaria disciplinata dal decreto-legge e sono stati individuati gli organi che operano nell'ambito della medesima gestione: Commissario straordinario, vice-commissari, cabina di coordinamento della ricostruzione, nonché comitati istituzionali in ognuna delle regioni colpite.
L'articolo 2 ha disciplinato le funzioni del Commissario straordinario, che opera con propri provvedimenti, anche a mezzo di ordinanze, e dei Vice Commissari.
L'articolo 3 ha previsto l'istituzione, in ognuna delle Regioni colpite dagli eventi sismici, di "uffici speciali per la ricostruzione", consentendo, tra l'altro, assunzioni in deroga ai vincoli vigenti nel limite di 0,75 milioni di euro per il 2016 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2017-2018.
L'articolo 4 ha previsto l'istituzione di un Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016, per l'attuazione degli interventi di immediata necessità.
Misure per la ricostruzione pubblica e privata
L'articolo 4-bis, corrispondente sostanzialmente all'articolo 2 del D.L. n. 205/2016, ha disciplinato la procedura per l'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di container, nonché per la stipula dei contratti per la fornitura, il noleggio e la disponibilità dei container medesimi. Specifiche disposizioni riguardano l'acquisizione dei moduli per le esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili.
L'articolo 5 elenca i criteri che devono essere applicati al processo di ricostruzione; sono individuate le tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, che possono beneficiare di contributi fino alla copertura integrale delle spese occorrenti. L'articolo disciplina poi la concessione e la fruizione dei finanziamenti agevolati, che rappresentano la modalità con cui sono erogati i contributi destinati ad interventi destinati alla riparazione/ricostruzione di edifici, al rimborso di danni a beni/prodotti delle attività economiche e alla delocalizzazione di imprese. Una specifica disposizione rinvia alla legge di bilancio la determinazione dell'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare in relazione alla quantificazione dei danni e delle risorse necessarie (comma 9). In attuazione dell'art. 5, comma 4, è stato emanato il D.M. 10 novembre 2016 , che prevede la concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti agevolati, erogati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito, per gli interventi di ricostruzione dei beni danneggiati.
L'articolo 6 disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo. La misura del contributo è generalmente riconosciuta nella percentuale del 100%, tranne in alcuni casi relativi alle unità immobiliari ubicate nei comuni non inclusi negli allegati 1 e 2 (diverse dall'abitazione principale e da quelle concesse, in locazione, comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa) per i quali la percentuale riconoscibile non supera il 50%. La percentuale rimane invece pari al 100% qualora gli immobili siano ricompresi all'interno di centri storici e borghi caratteristici.
L'articolo 7 individua le finalità dei contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, mentre l'articolo 8 prevede una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di interventi di immediata riparazione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi.
L'articolo 9 disciplina la concessione di contributi per i beni mobili danneggiati. L'articolo 10 esclude le unità immobiliari collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, non utilizzabili a fini residenziali o produttivi nei Comuni interessati dagli eventi sismici, dalla possibilità di accedere ai contributi per la ricostruzione.
L'articolo 11 stabilisce che gli interventi di ricostruzione o ripristino degli abitati interessati sono effettuati attraverso la predisposizione di una pianificazione urbanistica delle zone perimetrate e l'adozione di strumenti urbanistici attuativi (commi 1 e 2), con il coinvolgimento delle popolazioni interessate, delle regioni, degli uffici speciali per la ricostruzione e dei comuni (comma 4). Gli strumenti urbanistici attuativi adottati dai comuni individuano, tra l'altro, gli aggregati edilizi, le unità minime d'intervento (UMI) e i soggetti esecutori degli interventi (comma 3). I medesimi strumenti urbanistici innovano gli strumenti urbanistici vigenti e, se includono beni paesaggistici, sono considerati piani paesaggistici (comma 6). Inoltre, se negli strumenti urbanistici attuativi sono presenti previsioni e prescrizioni di dettaglio, la realizzazione dei singoli interventi può avvenire con segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), che attesti la conformità degli interventi medesimi alle previsioni dello strumento urbanistico attuativo (comma 7). E' stabilita altresì la costituzione di un consorzio obbligatorio dei proprietari per la realizzazione di interventi di ricostruzione o ripristino, con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, ed è previsto il potere sostitutivo del Comune nei confronti dei proprietari non aderenti al consorzio (commi 9-11).
L'articolo 12 disciplina la procedura per la concessione e per l'erogazione dei contributi, mentre l'articolo 13 demanda a successivi provvedimenti commissariali la definizione delle istanze per il riconoscimento dei contributi per interventi riguardanti immobili, già danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009. Si prevede invece l'applicazione delle modalità e condizioni previste dal provvedimento in esame nel caso di interventi su immobili, danneggiati o inagibili a seguito degli eventi sismici del 1997 e del 1998, che abbiano subito ulteriori danni a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.
L'articolo 14 disciplina la procedura per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, nonché sui beni del patrimonio culturale. Ai fini dell'erogazione dei contributi a fronte di tali interventi, il Commissario straordinario può essere autorizzato a stipulare mutui venticinquennali. In particolare, il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze a disciplinare i finanziamenti per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale (comma 1), definendo altresì: un piano delle opere pubbliche e un piano dei beni culturali, un piano di interventi volti a contrastare il dissesto idrogeologico, un piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti (vedi in particolare l'art. 28 del D.L. 189/16), un programma di ripristino e di realizzazione delle infrastrutture ambientali (commi 2, 3 e 9).
L'articolo 14-bis stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuino sui presìdi ospedalieri, nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, verifiche di tenuta sismica e stime del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture, demandando ad una ordinanza di protezione civile l'adozione dei necessari interventi.
L'articolo 15 individua i soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico, nonché ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali (regioni, ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e diocesi qualora gli interventi siano integralmente finanziati con risorse proprie).
L'articolo 15-bis disciplina le procedure per l'affidamento e l'attuazione di interventi urgenti sul patrimonio culturale (commi 1-4), nonché prevede i requisiti delle imprese incaricate degli interventi e dei progettisti (comma 5), nonché previste disposizioni per il potenziamento dell'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma (commi 6-7).
L'articolo 15-ter, corrispondente all'art. 7 del D.L. 205/2016, attribuisce ad Anas S.p.A., in qualità di soggetto attuatore della protezione civile, il compito di provvedere agli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, danneggiate dagli eventi sismici.
L'articolo 16 prevede l'istituzione della Conferenza permanente, con funzioni di direzione, coordinamento e decisione in ordine agli interventi di ricostruzione, e di una Commissione paritetica per ciascuna regione interessata dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e da quelli successivi, con funzioni consultive in relazione alla progettazione dei predetti interventi.
L'articolo 17 disciplina l'estensione della fruizione del cosiddetto Art-Bonus, mentre l'articolo 17-bis inserisce una nuova fattispecie di erogazione liberale deducibile dall'IRES: le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e dei comuni, per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente in favore del quale si effettua il versamento.
L'articolo 18 prevede che i soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza, che è individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
L'articolo 18-bis, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative nell'anno scolastico 2016/2017, prevede deroghe alla normativa vigente in materia di parametri minimi e massimi per la formazione delle classi, istituzione di ulteriori posti nell'organico del personale docente e ATA, spostamento di docenti tra le sedi scolastiche, conferimento di supplenze.
Misure destinate al sistema produttivo
L'articolo 19 interviene a favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, ubicate nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno subito danni in conseguenza di tali eventi, stabilendo per esse - per tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - priorità e gratuità nell'accesso al Fondo di garanzia per le PMI.
L'articolo 20 prevede agevolazioni a favore delle imprese danneggiate ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici, incluse le imprese agricole. A tal fine, una quota di risorse, pari a complessivi 35 milioni di euro, è trasferita dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate alle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni interessate, in qualità di vice commissari.
L'articolo 21 reca una serie di disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, tra l'altro, al fine di autorizzare la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per il finanziamento di misure di sostegno rivolte ai produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati alla stipula di accordi misti volontari, nonché a prevedere contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo.
L'articolo 22 attribuisce al Commissario straordinario il compito di predisporre un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti dagli eventi sismici.
L'articolo 23 contiene una serie di misure per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici.
L'articolo 24 dispone interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, sotto forma di finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti per il ripristino ed il riavvio di attività economiche e per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti.
L'articolo 25 dispone l'applicazione del regime di aiuto per le aree industriali in crisi ai territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, al fine di sostenere nuovi investimenti produttivi e percorsi di sviluppo economico sostenibile (in attuazione di quanto disposto, è stato emanato il D.M. 22 dicembre 2016, le cui disposizioni sono state estese dal D.M. 28 settembre 2017 ai nuovi comuni di cui all'allegato 2-bis del D.L. 189/16, e successivamente sono stati ripartiti 48 milioni di euro con il D.M. 5 ottobre 2017 , pubblicato nella G.U. 244/17).
Misure in materia ambientale
L'articolo 26 esclude, per l'esercizio finanziario 2016, l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente.
L'articolo 27 disciplina l'approvazione di un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario, nonché agli acquedotti.
L'articolo 28 reca disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, affidando al Commissario straordinario il compito di predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione. Si dispone in merito alla classificazione dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici, nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti.
L'articolo 28-bis reca misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione svolte a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
L'articolo 29 stabilisce, fino al 31 dicembre 2018, la non applicazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, in relazione alla finalità indicata di garantire l'attività di ricostruzione privata e pubblica.
Misure in materia di legalità e trasparenza
L'articolo 30 istituisce una Struttura di missione nell'ambito del Ministero dell'interno, preposta al coordinamento delle attività volte alla prevenzione ed al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione. Si istituisce, inoltre, un Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale. E' altresì disciplinata l'Anagrafe antimafia degli esecutori.
L'articolo 31 contiene una serie di disposizioni in merito alla ricostruzione privata, che prevedono l'introduzione dell'obbligo di inserire una clausola di tracciabilità finanziaria dei pagamenti, pena la perdita del relativo contributo statale per la ricostruzione dell'immobile.
L'articolo 32 attribuisce al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica. In tale ambito, rileva la presentazione delle prime linee guida antimafia (delibera CIPE n. 72/2016 ), di cui all'articolo 30, comma 3, del D.L. n. 189 del 2016, e delle seconde linee guida antimafia (delibera CIPE n. 26/ 2017 ).
L'articolo 33 prevede che i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa (non già gestionale) adottati dal Commissario straordinario siano sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti.
L'art. 34 prevede che gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori di ricostruzione possano essere conferiti dai privati esclusivamente a professionisti iscritti in un apposito elenco speciale.
I commi da 1 a 3 dell'articolo 35 definiscono gli obblighi, inerenti alla tutela dei lavoratori ed alla contribuzione previdenziale, al cui rispetto è subordinato il riconoscimento, in tutto o in parte, del contributo di cui al precedente articolo 6 o del corrispettivo per l'esecuzione di lavori sugli immobili, pubblici o privati, danneggiati dagli eventi sismici di cui al precedente articolo 1 ovvero di lavori di ricostruzione di immobili (pubblici o privati) distrutti dai medesimi eventi. I successivi commi da 4 a 8 recano, con riferimento alle suddette attività delle imprese, ulteriori norme in materia di tutela dei lavoratori e di accesso al lavoro.
L'articolo 36 reca disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti, prevedendo la pubblicazione di una serie di atti del Commissario straordinario sul relativo sito istituzionale. L'articolo 36-bisprevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), provveda alle attività informative riguardanti le misure di sostegno di cui al decreto in esame.
L'articolo 36-ter vieta fino al 31 dicembre 2017, nei Comuni colpiti dagli eventi simici, l'installazione di slot machine, videolottery e di altri apparecchi e congegni per il gioco lecito con e senza vincite in denaro.
Misure in materia di protezione civile
L'articolo 37 autorizza un differimento dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella gestione di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. L'articolo 38 detta disposizioni in materia di rimborsi (ai datori di lavoro) per l'impiego di volontariato della protezione civile.
L'articolo 39 reca uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di euro, per il 2016, finalizzato a garantire la continuità nella gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori. Con le medesime finalità, ulteriori disposizioni sono dettate per il completamento del piano radar nazionale.
L'articolo 40 dispone il riutilizzo delle risorse residue ricevute dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le esigenze connesse con gli eventi sismici di cui all'articolo 1, al fine di consentire la realizzazione di attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza.
L'articolo 41 consente la cessione a titolo definitivo agli enti territoriali di beni mobili di proprietà delle Amministrazioni statali che siano stati già assegnati a regioni o ad enti locali e siano stati impiegati per la realizzazione di interventi connessi con gli eventi sismici.
L'articolo 42 stabilisce disposizioni per il coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza, attribuendo al Capo del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il commissario straordinario, la determinazione di modalità e tempi per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività già avviate in prima emergenza.
L'articolo 43 demanda a provvedimenti commissariali la definizione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi e consente che la durata dei contratti di locazione possa essere concordata tra le parti anche per periodi inferiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente.
Misure per gli enti territoriali e fiscali
L'articolo 44 prevede: la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti; l'esclusione dal pareggio di bilancio, per l'anno 2016; la sospensione per 6 mesi di tutti i termini relativi ad adempimenti finanziari a carico dei Comuni colpiti dal sisma; la sospensione per il periodo 2017-2021 del versamento delle quote capitali dei piani di ammortamento per il rimborso delle anticipazioni della liquidità delle regioni. Misure di sostegno al reddito dei lavoratori sono previste nell'articolo 45, che riconosce nel limite di 124,5 milioni di euro per l'anno 2016, in via transitoria, un'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale, e della relativa contribuzione figurativa, ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo: impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dei predetti eventi sismici e dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei Comuni colpiti e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico.
Per quanto riguarda le misure in materia fiscale, l'articolo 46 reca la disciplina per le imprese insediate nel territorio colpito dal sisma in caso di perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016, mentre l'articolo 47 dispone l'esclusione dalla base imponibile, ai fini IRPEF, IRES e IRAP, di contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati nell'articolo 1, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, a favore dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno sede o unità locali nei territori interessati dal sisma.
L'articolo 48 prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. Ulteriori disposizioni riguardano i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, che sono esclusi dalla base imponibile dei redditi di lavoro dipendente, fino al 31 dicembre 2016, il differimento di adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative europee, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, nonché la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. È prevista l'applicazione (in via transitoria) di una disciplina di maggior favore alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata presso forme pensionistiche complementari avanzate (cd. anticipo sulla pensione), per determinate finalità (come ad esempio l'acquisto della prima casa), da parte di soggetti residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2. I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero sono esclusi dalla base imponibile a fini IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017. Gli stessi immobili sono inoltre esenti dall'IMU e dalla TASI a partire dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2020. In attuazione dell'art. 48, comma 16, che ha previsto l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI), per i fabbricati danneggiati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici, è stato emanato il decreto 4 agosto 2017 che ha attribuito 12,9 milioni di euro quale anticipazione ai comuni del rimborso del minor gettito dell'IMU e della TASI riferito al primo semestre 2017.
L'articolo 49 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione di termini sostanziali e processuali con riguardo ai Comuni colpiti dagli eventi sismici.
Ulteriori disposizioni
Quanto alle misure in materia di personale, l'articolo 50 riconosce piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile al Commissario straordinario e disciplina l'utilizzo e il compenso di personale da esso impiegato. L'articolo 50-bis, in cui confluisce l'articolo 4 del decreto-legge n. 205 del 2016, prevede l'assunzione di personale a tempo determinato in deroga a limitazioni normative vigenti, da parte dei Comuni interessati dagli eventi sismici (susseguitisi dal 24 ottobre 2016) e del Dipartimento della protezione civile. Si prevede, inoltre, l'eventuale proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.
L'articolo 51 dispone l'incremento del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, nonché destina 50 milioni complessivi nel biennio 2016-2017 per ripristinare il parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per garantire il trasporto delle macerie del terremoto.
Gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio 2017 (L. 232/2016)
L'art. 1, comma 362 ha autorizzato i seguenti stanziamenti per gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016:
- 6,1 miliardi di euro (100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047) per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata (di cui all'art. 5 del D.L. 189/2016);
- 1 miliardo di euro (200 milioni di euro per l'anno 2017, 300 milioni di euro per l'anno 2018, 350 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro per l'anno 2020) per la concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica (di cui all'art. 14 del D.L. 189/2016).
L'art. 1, comma 363, ha consentito alle regioni colpite di destinare, nell'ambito dei pertinenti programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2014-2020, ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro.
Le misure contenute nel decreto-legge 244 del 2016 "proroga termini"
Il D.L. 244/2016 ha prorogato diversi termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi disciplinati dall'art. 48 del D.L. 189/16.
Disposizioni di proroga (art. 14, commi 1-6)
Il comma 1 ha integrato il comma 492 della legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) che disciplina i criteri di priorità nell'assegnazione da parte del Governo agli enti locali di spazi finanziari, al fine di prevedere che rispetto ai criteri citati sia data priorità agli investimenti dei comuni colpiti dai citati eventi sismici e finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa.
Il comma 2 ha prorogato di ulteriori 6 mesi la sospensione delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda (modifica dell'art. 48, comma 2, del D.L. 189/16).
Il comma 3 ha esteso, fino al 31 dicembre 2017, l'esclusione dalla base imponibile IRPEF dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali o dei benefici di qualsiasi genere, concessi sia da parte dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni (modifica dell'art. 48, comma 3, del D.L. 189/16).
Il comma 4 ha prorogato al 31 dicembre 2017 l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione, dalle persone fisiche residenti o domiciliate e dalle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione (modifica dell'art. 48, comma 7, del D.L. 189/16).
Il comma 5 ha prorogato al 31 dicembre 2017 i termini riferiti a rapporti interbancari scadenti dal 24 agosto 2016 o dal 26 ottobre 2016 per le banche insediate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 o per le dipendenze delle banche presenti nei predetti comuni. La proroga ha compreso anche gli atti e le operazioni da compiersi su altra piazza (modifica dell'art. 48, comma 17, del D.L. 189/16).
Il comma 6 ha prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di sospensione dei pagamenti nei comuni colpiti dal sisma del sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 delle rate dei mutui e finanziamenti di qualsiasi genere e dei canoni di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili o beni immobili o mobili strumentali ad attività imprenditoriali, commerciali, artigianali, agricole o professionali (modifica dell'art. 48, comma 1, lettera g), del D.L. 189/16) .
La proroga disposta è limitata alle attività economiche e produttive e per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.
Disposizioni di carattere finanziario (art. 14, commi 8 e 12-ter, art. 11, comma 3)
Il comma 8 ha stanziato, per il 2017, un contributo straordinario di 32 milioni di euro, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, in favore dei Comuni colpiti dagli eventi sismici, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione.
Il comma 12-ter ha recato un contributo compensativo, pari a circa 11 milioni di euro per il 2017, circa 8,3 milioni per il 2018, circa 5,5 milioni per il 2019 e circa 2,8 milioni per il 2020, ai comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.
L'art. 11 comma 3 ha disposto, per l'anno 2017, che quota parte delle somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti destinati al credito di imposta per il cinema (art. 24, comma 1 della legge 183/2011) possa essere destinata, per una quota non superiore a 4 milioni, in favore di attività culturali nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016 (tale quota è stata ripartita secondo le modalità stabilite con il decreto n. 218 del 16 maggio 2017 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo).
Il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8
A seguito degli eventi sismici verificatisi nel mese di gennaio 2017, è stato emanato il D.L. n. 8 del 2017, che ha previsto nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, in massima parte integrando o modificando quanto già stabilito dal D.L. 189/16, introducendo altresì un allegato 2-bis nel D.L. 189/2016, che individua 9 comuni della regione Abruzzo (Barete (AQ), Cagnano Amiterno (AQ), Pizzoli (AQ), Farindola (PE), Castelcastagna (TE), Colledara (TE), Isola del Gran Sasso (TE), Pietracamela (TE) e Fano Adriano (TE)), colpiti dagli eventi sismici successivi al 30 ottobre 2016.
Di seguito sono elencati le principali norme, con i relativi ambiti di intervento, disposte dal D.L. 8/17.
Misure per la ricostruzione privata
L'articolo 1 attribuisce al Commissario straordinario il compito di promuovere un piano per dotare, in tempi brevi, i Comuni interessati dagli eventi sismici di studi di microzonazione sismica di III livello, mentre l'articolo 2 contiene disposizioni per l'affidamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse alle strutture di emergenza.
L'articolo 3, comma 1, interviene in materia di concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, estendendo il contributo del 100 per cento del costo delle strutture, anche agli impianti, oltre che alle finiture interne ed esterne delle medesime strutture (modifica dell'articolo 6 del D.L. 189/16), prevedendo, inoltre, l'applicazione anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati negli altri Comuni delle regioni interessate, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, del contributo previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 189/16.
L'articolo 4 amplia i termini concessi ai privati per la realizzazione degli interventi di immediata esecuzione ammissibili a contribuzione, individuando nel 31 luglio 2017 il termine ultimo entro il quale gli interessati possono adempiere all'obbligo di presentare la documentazione necessaria ai fini della fruizione del contributo per la ricostruzione privata (modifica dell'articolo 8 del D.L. 189/16).
L'articolo 18-ter dispone l'applicazione della procedura prevista dai commi 422-428 della legge di stabilità 2016, relativa alla concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato, per far fronte ai danni causati, al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di gennaio 2017.
L'articolo 18-novies integra la disposizione (dettata dall'art. 13 del D.L. 189/2016) che ha esteso l'applicazione delle modalità e delle condizioni previste dal D.L. 189/2016 agli interventi su immobili, danneggiati o inagibili a seguito degli eventi sismici del 1997-1998, al fine di estenderne l'applicazione anche agli interventi sugli immobili danneggiati/inagibili dalla crisi sismica che ha colpito l'Umbria nel 2009.
L'articolo 18-decies prevede l'applicazione delle procedure dettate dal D.L. 189/16, ai fini della ricostruzione, anche mediante delocalizzazione, degli edifici interessati dai movimenti franosi verificatisi nei territori colpiti dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 (vale a dire nei comuni compresi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2 -bis del D.L. 189/2016) e connessi a tali eventi sismici.
Misure per la ricostruzione pubblica
L'articolo 5 reca disposizioni finalizzate ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2016/2017, in deroga alle disposizioni vigenti sul numero di giorni di lezione necessari e sulla frequenza minima richiesta agli studenti, e, con riferimento agli immobili, prevedere la predisposizione di piani diretti ad assicurare il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa delle attività scolastiche ed educative nell'anno scolastico 2017/2018.
L'articolo 6 interviene sulle funzioni della Conferenza permanente e prevede la costituzione di Conferenze regionali, in luogo delle Commissioni paritetiche
L'articolo 13 prevede che i tecnici professionisti possano essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici in questione attraverso la compilazione della scheda AeDES.
L'articolo 14 consente alle regioni interessate dagli eventi sismici di acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), unità immobiliari ad uso abitativo da utilizzare come soluzione alternativa a quelle attualmente previste per la sistemazione temporanea della popolazione residente in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici. Si prevede, inoltre, la destinazione degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi sismici (art. 18-octies).
L'articolo 20-bis destina alle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici scolastici situati nelle zone sismiche a maggiore pericolosità (zone sismiche 1 e 2), nonché alla progettazione degli interventi di adeguamento antisismico, le risorse di cui all'art. 1, commi 161 e 165, della L. 107/2015, prevedendo che almeno il 20% di tali risorse venga destinato agli enti locali che si trovano nelle quattro regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (vedi anche l'art. 41 del decreto-legge n. 50 del 2017). A tale scopo, con il D.M. 8 agosto 2017 , emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono state accertate economie pari a 105,1 milioni di euro.
Specifiche disposizioni riguardano la realizzazione di ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese, che, al fine di assicurare la continuità del culto, prevedono la possibilità per i proprietari, possessori o detentori delle chiese, ovvero per le diocesi, situate nei comuni di cui all'art. 1 del D.L. 189/2016, di procedere – contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene – all'effettuazione di ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle strutture ecclesiali, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali. (art. 1, co. 2-sexies).
Misure per le imprese
Sono estesi all'anno 2017 i finanziamenti concessi dall'articolo 24 del D.L. n. 189/2016 per gli interventi, dal medesimo articolo previsti, a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici intervenuti a far data dal 24 agosto 2016, che attualmente sono previsti per il solo anno 2016 (art. 3, comma 1-undecies).
Sono introdotte agevolazioni per favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché le imprese che svolgono attività agrituristica, insediate da almeno 6 mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del D.L. n. 189/2016. I contributi sono concessi nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l'anno 2017 a condizione che le imprese in questione abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente (art. 7-bis). Criteri, procedure, e modalita' di concessione ed erogazione sono stabiliti con il decreto 11 agosto 2017 .
Sono previste specifiche misure per l'agricoltura, tra l'altro, autorizzando la spesa di 20.942.300 di euro, per il 2017, in favore del comparto bovino, ovino e suino delle regioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, e la spesa di 2 milioni di euro per il settore equino nelle medesime zone (articolo 15). E' stato, altresì, previsto un contributo per la riduzione degli interessi maturati nell'anno 2017, conseguenti alla proroga delle rate delle operazioni di credito agrario, in favore delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità del mese di gennaio 2017 (comma 4-bis dell'articolo 15). La disposizione si applica nel limite di un milione di euro per l'anno 2017.
L'articolo 15-bis è finalizzato ad introdurre agevolazioni procedurali per l'accesso ai contratti di sviluppo da parte dei progetti nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
L'articolo 18-quater estende agli investimenti effettuati dalle imprese nei comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno, che è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.
Misure in materia ambientale
L'articolo 7 affida ai Presidenti delle Regioni i compiti di gestione dei rifiuti e delle macerie, nonché contiene norme per la gestione dei materiali da scavo, anche allo scopo di consentire di operare in deroga alla normativa vigente, e il loro trasporto ai siti di deposito.
Ulteriori disposizioni prevedono:
- l'esclusione, anche per l'esercizio finanziario 2017, dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente (articolo 7-ter);
- la possibilità, alle imprese con sede nei Comuni colpiti dalla crisi sismica di dichiarare, alle autorità competenti, la mancata presentazione del modello unico di dichiarazione (MUD), in ragione della perdita dei dati necessari causata dagli eventi sismici (art. 11, comma 01);
- la sospensione dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018 dell'applicazione dell'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica (cd. ecotassa) (articolo 11-bis);
- la proroga fino al 31 dicembre 2017 della scadenza del 30 aprile 2017, per la presentazione del modello unico di dichiarazione (MUD), relativo alla raccolta dei rifiuti dell'anno precedente (2016), per i soggetti obbligati alla presentazione del medesimo MUD e ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici oggetto del decreto-legge (art. 11, comma 01).
Misure in materia sociale
L'articolo 10 autorizza, per l'anno in corso, la concessione, a fronte di requisiti di accesso modificati, della misura nazionale di contrasto alla povertà denominata SIA, al fine di migliorare le condizioni di vita, economiche e sociali, della popolazione dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016. In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il decreto 26 luglio 2017 .
L'articolo 12 estende, per il 2017, l'operatività della Convenzione tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria del 23 gennaio 2017, relativamente alla misura di sostegno al reddito introdotta per il 2016 in favore di determinati lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi sismici che hanno riguardato le suddette regioni a far data dal 24 agosto 2016.
Misure riguardanti il personale
L'articolo 18 (modificando alcuni articoli del D.L. 189/2016) prevede il potenziamento del personale (già dipendente di regioni, province , comuni ed altre amministrazioni regionali o locali) utilizzato per le attività di ricostruzione nei territori interessati dal sisma.
Inoltre, reca disposizioni relative all'ufficio del Soprintendente speciale, prevedendo sia l'incremento delle unità di personale della segreteria tecnica di progettazione, sia la costituzione di apposita contabilità speciale.
In particolare, si prevede:
- l'applicazione delle disposizioni in materia di comandi o distacchi e per l'assunzione di personale a tempo determinato anche agli enti parco nazionali (nei limiti di un contingente massimo di 15 unità) il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nei comuni interessati dal sisma;
- l'incremento, fino a ulteriori 20 unità, della segreteria tecnica di progettazione dell'ufficio del Soprintendente speciale nel limite di un milione di euro annui per il quinquiennio 2017-2021; oltre a ciò si autorizza il medesimo ufficio ad operare per le attività connesse alla messa in sicurezza, al recupero e alla ricostruzione del patrimonio culturale, attraverso apposita contabilità speciale dedicata alla gestione dei fondi relativi alla realizzazione di interventi in conto capitale;
- che, nell'ambito delle unità di personale aggiuntive rispetto alla dotazione di personale impiegato in attività emergenziali prevista per il funzionamento del Commissario straordinario (di cui all'articolo 50, comma 2, del D.L. 189/2016), si aumentino (da 50 a 100) le unità di personale da individuare tra le amministrazioni pubbliche;
- una specifica procedura per disciplinare le modalità di erogazione dei trattamenti economici fondamentali ed accessori del personale pubblico (dirigenziale e non) assegnato alla struttura del Commissario, nonché delle spese di funzionamento della struttura stessa (esclusivamente a carico, dal 1° gennaio 2017, della contabilità speciale del Commissario (di cui all'articolo 4, comma 3, del D.L. 189/2016);
- che, relativamente all'entità delle risorse utilizzate per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni del medesimo articolo 50 (oltre alle risorse già previste dallo stesso articolo), agli eventuali maggiori oneri si debba far fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale relativa al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro annui per il biennio 2017-2018;
- la possibilità di stipulare apposite collaborazioni (per garantire il controllo della struttura commissariale della ricostruzione privata) con la Guardia di Finanza ed i Vigili del fuoco;
- che il numero di unità ulteriori da assumere con contratto a tempo determinato da parte dei Comuni e delle Province sia pari a 700, aumentando corrispondentemente le risorse finanziarie destinate allo scopo;
- la soppressione del limite massimo (pari a 5 contratti) di collaborazioni che ogni Comune interessato può stipulare (fermo restando il limite massimo generale pari a 350 contratti);
- la facoltà, per le pubbliche amministrazioni che abbiano visto la chiusura (deliberata con specifica ordinanza e legata a situazioni di grave stato di allerta derivante da calamità naturali di tipo sismico o meteorologico) di propri uffici, situati nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza, di verificare la sussistenza di altre modalità lavorative da parte dei propri dipendenti (compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile), prevedendo altresì specifici recuperi dei giorni od ore lavorate in caso di impedimento al lavoro;
- che i presidenti delle Regioni interessate operino in qualità di vice commissari per gli interventi individuati nel D.L. 189/2016, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal medesimo D.L. 189. A tale scopo, è costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione.
Misure in materia fiscale
L'articolo 11 modifica la disciplina relativa agli adempimenti e ai versamenti tributari: in particolare, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari prevista dal D.M. 1° settembre 2016 è prorogata fino al 30 novembre 2017. Fino allo stesso termine del 30 novembre 2017 sono conseguentemente sospesi i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.
La ripresa della riscossione dei tributi sospesi fino al 30 novembre 2017, incluse le ritenute alla fonte non operate dai sostituti d'imposta su richiesta degli interessati (c.d. busta pesante), avviene entro il 16 dicembre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il versamento delle ritenute non operate può essere disciplinato, con decreto del Ministro dell'economia da emanarsi entro il 30 novembre 2017.
Alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori è attribuita la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato per il pagamento dei tributi sospesi fino al 30 novembre 2017 e di quelli dovuti nell'anno 2018. I soggetti che chiedono il finanziamento per il pagamento dei tributi devono restituire la quota capitale a partire dal 1° gennaio 2020 (dal 1 gennaio 2021 per i finanziamenti richiesti per pagare i tributi dovuti nel 2018) in cinque anni, secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
Ulteriori norme prevedono:
- l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla P.A. fino al 31 dicembre 2017 da parte delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma, in esecuzione di ordinanze del Commissario straordinario;
- la proroga, dal 28 febbraio al 30 giugno 2017, del termine per emanare ordinanze sindacali di sgombero di fabbricati, propedeutiche ad usufruire delle agevolazioni fiscali (esclusione base imponibile Irpef e Ires, esenzione Imu e Tasi fino alla ricostruzione);
- la proroga, dal 31 marzo al 21 aprile 2017, del termine per presentare o per integrare la dichiarazione necessaria ad accedere alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016. Di conseguenza è posticipato dal 31 maggio al 15 giugno 2017 il termine per l'invio della comunicazione al debitore, da parte dell'agente della riscossione, relativa all'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, delle singole rate, nonché al giorno e al mese di scadenza di ciascuna di esse. Tali proroghe riguardano la generalità dei soggetti interessati, e non solo quelli residenti nelle zone colpite dal sisma. Si chiarisce, inoltre, che ai fini dell'accesso alla procedura di definizione agevolata non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi, anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale.
Ulteriori disposizioni
Ulteriori disposizioni riguardano:
- l'assegnazione all'Azienda per il diritto allo studio univrsitario di Teramo di un contributo di 3 miioni di euro per il 2017 per la realizzazione della nuova residenza studentesca, al fine di contrastare lo spopolamento studentesco a causa degli eventi sismici (art. 5, comma 2-ter);
- il potenziamento delle misure per la legalità e la trasparenza (articolo 8);
- le funzioni del direttore dei lavori, che non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici (quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico) con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti in materia di unioni civili, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa (art. 9);
- la possibilità di applicare, per un anno, al sindaco e agli assessori dei comuni colpiti dagli eventi sismici con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da una ordinanza sindacale una zona rossa, l'indennità di funzione per la classe di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e 30.000 abitanti, in luogo della indennità prevista per la classe demografica di appartenenza (articolo 9-bis);
- la predisposizione di un piano straordinario di erogazione dei farmaci (da presentare al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA) da parte delle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (art. 10-bis);
- l'adozione delle misure per sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016 (articolo 11-ter);
- il differimento di ulteriori due anni, fissandolo al 13 settembre 2020, del termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155 del 2012, di riforma della geografia giudiziaria (art. 16);
- l'applicazione delle norme sul rinvio d'ufficio delle udienze processuali -civili e amministrative - nonché quelle recanti il rinvio e la sospensione di numerosi termini processuali penali (articolo 17);
- la proroga, per 36 mesi dalla data di conversione del decreto legge, per il riordino della rete ospedaliera (articolo 17-bis);
- l'autorizzazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della protezione civile (art. 19), e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unità cinofile (articolo 19-bis);
- la destinazione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione di beni culturali, agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 (articolo 21-ter);
- l'anticipazione delle risorse, nel limite di 300 milioni di euro, necessarie a garantire l'immediata operatività delle iniziative a favore delle aree colpite dal sisma del centro Italia, a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (art. 20-ter).
Da ultimo, si prevede l'istituzione di un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto « Casa Italia », anche a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le aree del Centro Italia nel 2016 e nel 2017, al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici (art. 18.bis). Viene precisato che l'istituzione del predetto dipartimento avviene ferme restando le attribuzioni disciplinate dalla normativa vigente in capo al Dipartimento della Protezione civile e delle altre amministrazioni competenti in materia.
Le norme contenute nel decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
Di seguito sono esaminati gli articoli del D.L. 50 del 2017 (cd. manovrina) che hanno previsto ulteriori interventi, a favore delle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.
Risorse per la ricostruzione pubblica e privata (artt. 41-42, 43-bis, 46-octies e 52-quinquies)
L'articolo 41 prevede uno stanziamento di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 (comma 1), per il finanziamento degli interventi necessari a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 previsti nell'ambito del decreto-legge. Si prevede, inoltre, l'istituzione di un Fondo per accelerare le attività di ricostruzione, con una dotazione pari a 461,5 milioni di euro per l'anno 2017, 687,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 669,7 milioni di euro per l'anno 2019 (comma 2), da destinare a interventi di ricostruzione nei comuni di cui all'articolo 1 del D.L. n. 189 del 2016 e nei comuni delle zone a rischio sismico 1, nonché a piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici (comma 3) e all'acquisto e alla manutenzione dei mezzi occorrenti per il soccorso alla popolazione civile (comma 4).
E' stato inoltre previsto di destinare una ulteriore quota delle risorse del Fondo, fino a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, all'Istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia (INGV) per le attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale (comma 4-bis).
Con l'articolo 41-bis, modificato dall'art. 17-quater del D.L. 148/17, è stato istituito il Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, per l'erogazione di contributi ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 del territorio nazionale per la copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi sono assegnati ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019. (vedi i Decreti del 21 luglio 2017, G.U. 179/17, e del 13 dicembre 2017, G.U. 300/17).
Con l'articolo 42 è incrementato di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e di 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici (art. 4 del D.L. 189/16, modificato dall'art. 1, comma 1-bis, lettere a) e b) del D.L. 8/17), verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Per consentire l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle predette aree, viene inoltre autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017.
L'articolo 43-bis ha recato disposizioni volte a favorire l'effettuazione di investimenti connessi alla ricostruzione da parte degli enti locali colpiti ed, a tale scopo, assegna agli enti locali interessati – vale a dire quelli colpiti dai sismi dell'agosto 2016, dell'ottobre 2016 e del gennaio 2017 – spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali previsti dall'articolo 10 della legge n.243 del 2012, in misura pari alle spese sostenute per tali investimenti.
L'articolo 46-octies ha modificato ed integrato le disposizioni recate dall'art. 20-ter del D.L. 8/2017 che consentono un'anticipazione di risorse (a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 181/87), da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE). In particolare, si modifica la procedura per la concessione delle anticipazioni e si incrementa da 300 a 500 milioni l'importo massimo delle risorse anticipabili.
Viene inoltre imposto l'obbligo al Dipartimento della protezione civile di presentare al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2018 la situazione delle spese sostenute per realizzare gli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma.
Con l'articolo 52-quinquies, al fine dell'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, è sospeso il versamento delle rate relative agli anni 2015 e 2016 del corrispettivo della concessione - previsto dalla vigente Convenzione - da parte della società concessionaria Strada dei Parchi.
Interventi per le imprese e in materia di adempimenti e versamenti tributari (artt. 43, 43-quater-46, 46-ter)
L'articolo 43 ha previsto, attraverso diverse modifiche all'art. 48 del D.L.189/16, alcune proroghe di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese (commi 1 e 2). Inoltre è prorogato dal 16 dicembre 2017 al 16 febbraio 2018 il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà avvenire la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati, limitatamente ai soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori.
A favore di tali soggetti diversi è prevista inoltre la possibilità di versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018 (comma 3).
L'articolo 43-quater ha consentito ai contribuenti residenti nei territori colpiti, titolari di redditi di lavoro dipendenti e assimilati, di effettuare la dichiarazione dei redditi presentando il modello 730/2017 "senza sostituto", anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, ottenendo così il rimborso direttamente dall'Agenzia delle entrate (modifica dell'art. 48 del D.L.189/16).
L'articolo 44, comma 1, ha prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2019, il periodo entro il quale le imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici che effettuano investimenti possono beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi (articolo 18-quater, comma 1, del D.L. 8/17).
L'articolo 44, comma 1-bis ha incrementato le risorse disponibili per l'erogazione dei contributi che potranno essere concessi alle imprese del settore turistico, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché alle imprese che svolgono attività agrituristica, per la ripresa economica e produttiva nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016. In particolare, per il 2017, l'importo viene elevato a 33 milioni di euro; per il 2018 vengono stanziati 13 milioni di euro (modifica dell' art. 20-bis, comma 1, del D.L. 189/16).
L'articolo 45 autorizza il Commissario straordinario per la ricostruzione ad erogare ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 una compensazione della perdita del gettito della TARI fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 (modifica dell'art. 48 del D.L. 189/16).
L'articolo 45-bis dispone l'erogazione ai comuni colpiti da eventi sismici del 90% del Fondo di solidarietà comunale (FSC) al fine di far fronte ai problemi di liquidità.
L'articolo 46-ter introduce per i comuni modalità di determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica derogatorie rispetto alla normativa vigente, prevedendo che per i versamenti fino al quarto trimestre 2018 sia assunto come riferimento il valore della raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2015.
L'articolo 46 istituisce una zona franca urbana a favore delle imprese, che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subìto, a causa degli eventi sismici, la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento, circoscritta al periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016 e parametrata al corrispondente periodo del 2015. Con la circolare 4 agosto 2017, n. 99473, del MISE sono stati definiti le modalita' e i termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana istituita (Comunicato relativo alla circolare 4 agosto 2017, n. 99473 , pubblicato sulla G.U. 192/17). Successivamente, con il decreto direttoriale 7 dicembre 2017 sono stati approvati gli elenchi, riportati negli allegati 1 e 2 al decreto stesso, delle imprese e dei titolari di reddito da lavoro autonomo ammessi alle agevolazioni previste per la zona franca urbana (Comunicato del MISE pubblicato nella G.U. 297/17 e Comunicato del MISE pubblicato nella G.U. 32/18 ).
Le misure contenute nel D.L. 20 giugno 2017, n. 91
Il decreto-legge 91/2017 (D.L. "Mezzogiorno") contiene diverse misure in favore dei territori colpiti.
In particolare, l'articolo 11-bis dispone, modificando l'art. 18-bis del D.L. 189/16, misure urgenti per garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018 nelle aree colpite dagli eventi sismici, mentre l'articolo 15-octies, comma 1, reca un'interpretazione autentica dell'articolo 18-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 189/16, in materia di istituzione di ulteriori posti di personale scolastico nei territori colpiti.
L'articolo 15-quater disapplica talune sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti dei comuni interessati dagli eventi sismici.
L'articolo 16-sexies contiene una serie di disposizioni per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree colpite dagli eventi sismici, a partire dalla proroga (fino al 28 febbraio 2018) della durata dello stato di emergenza (comma 2, primo e secondo periodo), conseguentemente è stato disposto un innalzamento delle anticipazioni delle risorse del Fondo di solidarietà europeo fino a 700 milioni di euro (modifica dell'art. 20-ter del D.L. 8/17).
Ulteriori norme contenute nell'art. 16-sexies riguardano: la proroga del termine ultimo per la presentazione della documentazione per gli interventi di immediata esecuzione (comma 1, che modifica l'art. 8 del D.L. 189/16); l'incremento del volume di anticipazioni che possono essere disposte dal Ministero dell'economia e delle finanze (comma 2, terzo periodo), che sono destinate anche al finanziamento delle operazioni di gestione delle macerie (comma 3, che modifica l'art. 28 del D.L. 189/16); la modifica delle modalità di utilizzo del "Fondo per l'accelerazione della ricostruzione" (istituito e finanziato dall'art. 41 del D.L. 50/2017), per l'acquisto o la manutenzione di mezzi per il soccorso alla popolazione (comma 5); l'esenzione dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali, dall'imposta di registro o di bollo, per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili ricevuti per successione da persone fisiche (comma 6, che modifica l'art. 48 del D.L. 189/16).
L'articolo 16-septies modifica in particolare l'art. 43-bis, comma 1, del D.L. 50/17, al fine di inserire il miglioramento della dotazione infrastrutturale e il recupero degli immobili e delle strutture destinati ai servizi per la popolazione tra le tipologie di investimento che gli enti locali colpiti dalla crisi sismica possono effettuare attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, nell'ambito dei patti nazionali previsti dall'art. 10 della L. 243/2012.
L'articolo 16-bis reca disposizioni intese a finanziare, con un contributo di 250 milioni di euro (50 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025) a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A, gli interventi di ripristino e messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 in conseguenza dei danni provocati dagli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017.
Le norme contenute nel D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
Il D.L. 148/17 ha introdotto principalmente una serie di integrazioni e modifiche a diverse disposizioni presenti nel D.L. 189/2016, in particolare, con l'art. 2-bis, commi 1-29, che disciplina altresì ulteriori misure in favore delle popolazioni interessate dai predetti eventi.
Disposizioni per la ricostruzione
Un primo gruppo di norme dell'art. 2-bis riguarda, tra l'altro, la copertura degli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione (comma 1, che modifica l'art. 2 del D.L. 189/16), l'istruttoria per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi (comma 2, che modifica l'art. 3 del D.L. 189/16) e la perimetrazione di centri e nuclei di particolare interesse e la concessione dei contributi per interventi già eseguiti e conclusi (comma 3, che modifica l'art. 5 del D.L. 189/2016).
Per quanto riguarda l'avvio dei lavori di immediata esecuzione per la riparazione di edifici con danni lievi, l'intervento viene condizionato alla presentazione della CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata), mentre viene fissato al 31 marzo 2018 il termine per la compilazione e la trasmissione della scheda AEDES da parte dei tecnici professionisti incaricati (comma 4, che modifica l'art. 8 del D.L. 189/2016, e comma 5), e viene modificata la procedura per l'individuazione degli aggregati edilizi nei centri storici , assegnando il termine previsto ad un provvedimento del Commissario straordinario (comma 7, che modifica l'art. 11 del D.L. 189/16).
Sono disciplinati altresì gli interventi di realizzazione di immobili in assenza di titolo abilitativo eseguiti, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017, per impellenti esigenze abitative (comma 6, che inserisce nuovo art. 8-bis del D.L. 189/16).
Viene introdotta una articolata disciplina per la concessione dei contributi agli interventi sugli immobili ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione, ricompresi nella Regione Abruzzo е già danneggiati dal sisma del 2009 (comma 8, che modifica l'articolo 13 del D.L. 189/2016).
Con riguardo alla ricostruzione pubblica, si modifica in più punti la disciplina recata dall'articolo 14 del D.L. 189/16, che dispone in merito alla procedura per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, nonché dei beni del patrimonio culturale, al fine di modificare l'elenco degli interventi agevolabili e il contenuto degli atti di pianificazione necessari a dare attuazione alla programmazione degli interventi (commi 9 e 10).
Un secondo gruppo di norme provvede ad integrare l'elenco dei soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali, in particolare: sono inclusi tra i soggetti attuatori le Regioni (che possono svolgere tale funzione direttamente o anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione), le Diocesi, secondo determinate modalità, e l'Agenzia del demanio (comma 11, che modifica l'art. 15 del D.L. 189/2016).
Sono integrate inoltre le competenze della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali (comma 12, che modifica l'art. 16 del D.L. 189/2016) e viene modificata la disciplina riguardante l'individuazione della centrale unica di committenza per i soggetti attuatori (comma 13, che modifica l'art. 18 del D.L. 189/2016).
Altre disposizioni specifiche riguardano i controlli svolti da ANAC (commi 14 e 15, che modificano l'art.32 del D.L. 189/16), i contributi per le prestazioni tecniche (comma 16, che modifica l'art. 34 del D.L. 189/2016), e la disciplina per la costituzione di un fondo di incentivazione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici (previsto dall'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016), con la ripartizione delle relative risorse (commi 18-19).
Con l'art. 2, comma 7-bis, è stato invece precisato che l'indicazione delle imprese affidatarie dei lavori di ricostruzione deve avvenire dopo l'approvazione definitiva del progetto da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione (tale disposizione è stata successivamente abrogata dall'art. 1, comma 742, della legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), a decorrere dal 1° gennaio 2018)
Disposizioni di carattere finanziario
L'art. 2-bis ha previsto inoltre che il termine di sospensione di mutui e finanziamenti a favore delle attività economiche e produttive nonché dei mutui "prima casa" sia prorogato, modificando l'articolo 14, comma 6, del D.L. 244/16, al 31 dicembre 2018, o fino al 31 dicembre 2020 all'interno delle "zone rosse" (commi 21-22).
È altresì differita al 31 maggio 2018, la sospensione dei termini di pagamento delle "bollette" (acqua, gas, telefonia) (comma 24).
Riprendono invece a decorrere dal 1° giugno 2018 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione (comma 26, che modifica l'art. 11, comma 2 del D.L. 8/17).
L'articolo 2, comma 7, ha prorogato al 31 maggio 2018 il termine previsto all'articolo 48, comma 13, del D.L. 189/16, relativo agli adempimenti e ai pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione, per i territori colpiti dagli eventi sismici.
L'articolo 10, con una novella al comma 1 dell'articolo 20-ter del decreto-legge 8/17, eleva da 700 milioni di euro a 1 miliardo di euro l'anticipazione di risorse a carico del Fondo di rotazione (di cui alla L. 183/1987), nelle more dell'accredito dei contributi a carico del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002, come modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014.
Ulteriori disposizioni
L'art. 2-bis consente inoltre a Comuni e Province il rinnovo fino al 31 dicembre 2018 dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa (comma 20, che modifica l'art. 50-bis del D.L. 189/16). Si dispone in merito ai trattamenti economici del personale assegnato alla struttura del Commissario straordinario (comma 17, che modifica l'art. 50 del D.L. 189/16), si prevede la stipula di convenzioni tra Comuni, finalizzate allo svolgimento delle mansioni della segreteria comunale (comma 27).
Si dispone inoltre sulla possibilità di concedere contributi, non solo a proprietari e usufruttuari, ma anche ai titolari di altri diritti reali di godimento (comma 28, che modifica l'art.6, comma 2 del D.L. 189/16) e si disciplina in materia di indennità di funzione degli amministratori locali (comma 29, che modifica l'art. 44 del D.L. 189/16).
L'art. 17-quater del D.L. 148/2017 ha modificato l'art. 41-bis del D.L. 50/2017, che ha istituito il Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva di opere pubbliche nelle zone a rischio sismico, al fine di rifinanziarlo e di ampliarne il campo di applicazione.
Le misure previste nella legge di bilancio 2018 (L. 205/17)
Misure per gli enti locali
Con l'integrazione disposta all'art. 1 del D.L. 148/17, si differisce al mese di novembre 2018 il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017, al fine di consentire agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D.L. 193/16, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefìci derivanti dalla suddetta definizione agevolata, (commi 1127 e 1128).
Con una modifica all'articolo 44 del D.L. 189/16, si stabilisce che in ciascun anno del periodo 2018-2021 è determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari per l'anno in corso, da assegnare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio), da ripartire tra le regioni in misura proporzionale e comunque non superiore all'importo delle quote capitale annuali sospese . Gli spazi finanziari sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici (comma 792).
Si modifica l'art. 17-bis del D.L. 8/17, al fine di prorogare (da 36 mesi a 48 mesi), la deroga relativa ai previsti standard di assistenza ospedaliera, per i comuni individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/16 (comma 1152).
Si prevede il trasferimento delle strutture abitative d'emergenza (SAE) al patrimonio indisponibile dei Comuni colpiti, attraverso la stipula di accordi (ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, che disciplina gli accordi tra pubbliche amministrazioni) tra i medesimi Comuni, le Regioni, l'Agenzia del Demanio e il Dipartimento della protezione civile (comma 750).
Si stabilisce, con una modifica all'articolo 44, comma 1, del D.L. 189/16, che il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 dei mutui concessi ai Comuni colpiti è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento (comma 735). Si modifica inoltre il termine previsto dall'art. 48, comma 12-ter del D.L. 189/16 relativo alla riscossione da parte dell'Agenzia dell'IMU(ora prevista a decorrere da giugno 2018, in luogo di febbraio 2018), per le somme anticipate dal commissario straordinario, a causa del mancato gettito da parte degli enti locali determinato dalla sospensione dei versamenti tributari ai medesimi enti locali (comma 736, lett. b).
Distacchi e assunzioni di personale
Viene incrementata di 4 milioni di euro (elevandola da 16 a 20 milioni di euro) la spesa massima che, in base all'art. 3, comma 1, sesto periodo, del D.L. 189/2016, può essere utilizzata (comma 739):
- per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione;
- o per l'assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati.
Si consente inoltre alle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, di procedere, negli anni 2018 e 2019, ad assunzioni di personale a tempo determinato, anche mediante proroghe di contratti in essere, in deroga alla normativa vigente, purché nel limite massimo imposto dalle disposizioni dell'Unione europea.
A tal fine, per i predetti anni, la percentuale di spesa, sostenuta per tali finalità nel 2009 e prevista nel limite del 50 per cento (di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/10), viene aumentata al 70 per cento. I relativi oneri derivanti dall'applicazione della disposizione medesima risultano a carico dei bilanci regionali delle citate regioni (comma 757).
Si dispone, novellando l'art. 15-bis, co. 6, lett. b), del D.L. 189/2016 , l'assunzione a tempo indeterminato, da parte del Mibact, del personale di supporto reclutato per il potenziamento dell'Ufficio del Soprintendente speciale– già reclutato per un periodo di 5 anni, a decorrere dal 2017 – prevedendo altresì che, decorsi 5 anni dal 2017, lo stesso può essere assegnato ad altro ufficio del medesimo Ministero (comma 312). Si stabilisce la copertura dei relativi oneri nel limite massimo di 1 milione di euro annui (comma 313).
Ricostruzione privata
Si stabilisce, modificando l'art. 6, comma 13, ultimo periodo, del D.L. 189/2016, che il beneficiario dei contributi per la ricostruzione privata è tenuto alla presentazione della documentazione relativa agli esiti della procedura concorrenziale, attivata per la selezione dell'impresa esecutrice dei lavori, in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo (comma 740). Conseguentemente, viene abrogata la lettera d) del comma 1 dell'art. 12 del D.L. 189/2016, al fine di escludere l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori dall'elenco dei documenti che devono essere obbligatoriamente allegati all'istanza di concessione dei contributi (comma 741, lettera a), e viene abrogata la disposizione contenuta nel comma 7-bis dell'art. 2 del D.L. 189/2016 (recentemente introdotta dal D.L. 148/2017 (vedi supra), secondo cui l'indicazione dell'impresa esecutrice, da parte del beneficiario dei contributi in questione, avviene a seguito dell'approvazione definitiva del progetto da parte degli USR (comma 742).
Si integra inoltre il comma 3 dell'art. 12 del D.L. 189/2016, al fine di garantire che gli USR siano tenuti ad acquisire e verificare la documentazione relativa all'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori prima di trasmettere al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo (comma 741, lettera b).
Viene modificato quanto disposto dall'art. 13, comma 6, del D.L. 189/2016, al fine di consentire al Commissario straordinario di provvedere, con propria ordinanza, alla concessione di contributi (nel limite massimo complessivo di 6 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili) agli immobili già danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria, del 2009, alle condizioni e secondo le modalità previste (comma 754).
Aiuti alle imprese e zona franca urbana
Con la riscrittura dei commi 1 e 2 dell'art. 20 del D.L. 189/2016, in cui si disciplina la concessione di contributi alle imprese danneggiate dal sisma o che realizzano o abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori colpiti, si prevede un'unica procedura di erogazione per tutte le richieste di contributo, riconoscendo priorità alle imprese con sede o unità locali ubicate nei territori colpiti e che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici (comma 743).
Con diverse modifiche all'art. 24 del D.L. 189/2016, che disciplina una serie di interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), viene cancellato il finanziamento dedicato a sostenere la nascita, nei territori colpiti, di nuove imprese e nuovi investimenti nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo, (mediante la concessione a MPMI di finanziamenti agevolati, a tasso zero, da rimborsare in 8 anni, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 600.000 euro), per dirottare tali risorse interamente (e non per "almeno il 70%" delle risorse, come era previsto) al riavvio delle MPMI già presenti nei territori colpiti e danneggiate dagli eventi sismici (comma 744).
Si modifica inoltre la disciplina per la concessione delle agevolazioni fiscali alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca urbana (ZFU) istituita dall'art. 46 del D.L. 50/2017. In particolare, le imprese collocate nei territori dei comuni di cui all'allegato 2 del D.L. 189/2016 (cioè dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016), le agevolazioni si applicano anche qualora la riduzione del fatturato del 25% si sia verificata nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 (comma 745). Si prevede che l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica (contemplato dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 46 del D.L. 50/17) spetta anche ai titolari di imprese individuali o familiari che hanno subito la riduzione tendenziale del 25% nel fatturato dell'ultimo quadrimestre del 2016 (comma 746).
Si prevede, inoltre, con una modifica all'art. 48, comma 11 del D.L. 189/16, che i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo possono effettuare i versamenti sospesi, a seguito degli eventi sismici succedutisi dal mese di agosto 2016, in 24 rate mensili a decorrere dal 31 maggio 2018 (comma 736, lett. a).
Si proroga dall'anno d'imposta 2017 fino all'anno d'imposta 2018 il beneficio relativo all'esenzione, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES), dei redditi da fabbricati inagibili, insistenti nei territori colpiti (comma 736, lettera c) .
Ricostruzione pubblica
Si prevede di circoscrivere alle chiese, nonché agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la possibilità di ricevere i contributi per la ricostruzione pubblica, purché siano di interesse-storico artistico, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004 e purché siano utilizzati per esigenze di culto (comma 751).
Conseguentemente, si modifica anche l'art. 15, comma 1, lettera e), del D.L 189/16 (articolo oggetto di recente modifica da parte dell' art. 2-bis, comma 11, D.L. 148/17), che attribuiva alle diocesi la qualifica di soggetti attuatori per gli interventi di ricostruzione pubblica sugli immobili in loro proprietà di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea per gli appalti, al fine di chiarire che le diocesi sono soggetti attuatori limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 14 del D.L. 189/2016 (comma 755).
Con una modifica all'art. 50, comma 9, del D.L. 189/16, si consente al Commissario straordinario di stipulare apposite convenzioni, ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attività istruttorie, con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (INVITALIA), estendendo anche alla ricostruzione pubblica, le attività di controllo sulla ricostruzione privata previste con le convenzioni stipulate con il Corpo della guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 753).
Si prevede che i Comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189 del 2016, assegnatari di finanziamenti per adeguamento sismico di edifici scolastici, continuano ad usufruire dei suddetti finanziamenti anche nel caso di accertata inagibilità dell'edificio a seguito degli eventi sismici e della conseguente collocazione in siti diversi delle scuole. L'edificio oggetto del finanziamento può avere una diversa destinazione pubblica e non può essere alienato prima di 20 anni (comma 737).
L'attività parlamentare
Nella seduta del 1° settembre 2016 delle Commissioni Riunite (VIII Camera e 13a Senato) si è svolta l'audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri sugli eventi sismici del 24 agosto 2016 e sulle politiche di prevenzione antisismica. Successivamente, in data 8 settembre, la Commissione Ambiente della Camera ha svolto l'audizione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sullo stato degli interventi di protezione civile nelle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto scorso e sul passaggio dalla gestione dell'emergenza alla fase della ricostruzione.
Nella seduta del 15 settembre 2016 l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle politiche di prevenzione antisismica e sui modelli di ricostruzione a seguito di eventi sismici. Nell'ambito dell'indagine, si è svolta l'audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'audizione del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni colpiti dal sisma.
Nella seduta del 21 settembre 2016, le Commissioni riunite 1a (Affari costituzionali) e 13a (Ambiente) del Senato hanno svolto l'audizione del Capo Dipartimento della Protezione Civile sugli interventi di protezione civile conseguenti agli eventi sismici del 24 agosto . Nella stessa data, la 13a Commissione del Senato ha deliberato la richiesta di assegnazione di un affare sulle politiche di prevenzione del rischio sismico e idrogeologico sul territorio nazionale, finalizzato ad approfondire le problematiche connesse alla prevenzione di tali rischi sul territorio nazionale.
Durante la seduta della Camera dei deputati del 28 settembre 2016 sono state discusse congiuntamente (e approvate per parti separate) alcune mozioni (1/01344 ; 1/01358 ; 1/01359 ; 1/01360 ; 1/01361 ; 1/01362 ; 1/01366 e 1/01367 ) concernenti iniziative a favore delle popolazioni e dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, nonché per la prevenzione dei rischi derivanti dai terremoti. Nella medesima seduta è stata approvata la risoluzione n. 6-00260 per l'impiego di risorse restituite dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato per la ricostruzione dei territori e il sostegno delle popolazioni colpite dal sisma.
Nella seduta del 29 settembre 2016, l'Assemblea del Senato, al termine della discussione di numerose mozioni sul progetto "Casa Italia" per il miglioramento sismico del patrimonio edilizio nazionale proposto dal Governo, ha approvato l'ordine del giorno G3 , che contiene una serie di impegni al Governo, tra cui quello di orientare la procedura di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto attorno a cinque imperativi chiave (tra cui spicca quello di perseguire la "qualità massima ed efficienza degli interventi, con il massimo rispetto possibile dell'identità dei luoghi e degli edifici, evitando di dislocare le nuove costruzioni in zone nuove e di disgregare le comunità locali") e quello di dare continuità per tre anni al meccanismo di incentivazione dell'ecobonus per le ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche, anche per gli adeguamenti e consolidamenti sismici, cambiando e semplificando i criteri e i meccanismi vigenti, prevedendo norme specifiche per i soggetti incapienti, nonchè quello di riferire al Parlamento, con cadenza semestrale, sullo stato della ricostruzione, con particolare riferimento alle risorse economiche e strumentali impegnate.
In seguito ai nuovi eventi sismici, nella seduta della Camera del 9 novembre 2016 si è svolta l'informativa urgente del Presidente del Consiglio dei ministri .
Successivamente, il 19 dicembre, una delegazione della Commissione Ambiente della Camera ha svolto una missione nelle zone colpite, al fine di acquisire elementi di informazione sulla gestione dell'emergenza e sulle prospettive della ricostruzione. La relazione sugli esiti della missione del 19 dicembre 2016 è stata allegata al resoconto della seduta del 24 gennaio 2017.
Nella seduta dell'Assemblea del Senato del 25 gennaio 2017 si sono invece tenute le comunicazioni del Presidente del Consiglio sulla situazione di emergenza nel Centro-Italia, in cui sono stati forniti, tra l'altro, elementi in relazione alle nuove scosse del 18 gennaio 2017.
Nel corso dell'audizione del 20 settembre 2017 svolta presso l'VIII Commissione Ambiente, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha presentato la relazione sullo stato dell'attività del Dipartimento , illustrando, tra l'altro, l'attività effettuata nelle zone colpite dal terremoto del Centro Italia 2016-2017(vedi, in particolare, l'allegato 1 (Rapporto di attività inerente la gestione emergenziale conseguente agli eventi sismici che hanno interessato i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016); la nota1 (Sisma centro Italia - Monitoraggio dello stato di attuazione); la nota 2 (Sisma centro Italia - Simulazione tempi di consegna SAE).
Gli interventi dell'UE
Nel mese di dicembre 2016, è stata erogata una prima tranche di aiuti dal Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE ), pari ad un versamento di 30 milioni di euro. Successivamente, la Commissione europea ha trasferito all'Italia il contributo economico di 1,2 miliardi di euro del citato FSUE, approvato il 13 settembre 2017 dal Parlamento europeo a favore delle zone dell'Italia centrale colpite dal sisma (Decisione (UE) 2017/1599 ).
Per informazioni sulle risorse trasferite si veda inoltre il Comunicato stampa della Protezione civile del mese di novembre 2017 .
Si ricorda inoltre che con il Regolamento (UE) 2017/1199 del 4 luglio 2017 è stato introdotto un tasso di cofinanziamento dell'Ue fino al 95% per le operazioni di ricostruzione in seguito a catastrofi naturali. Il testo approvato prevede che:
- sia possibile stabilire un asse prioritario separato con un tasso di cofinanziamento fino al 95 % (rispetto al 100% che era originariamente contenuto nella proposta di regolamento);
- l'importo stanziato per le operazioni in questione non superi il 5 % dello stanziamento totale del FESR in uno Stato membro per il periodo di programmazione 2014-2020;
- le spese per le operazioni nell'ambito di questo asse prioritario sono ammissibili dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale.
Con la decisione UE 2017/1003 del 13 giugno 2017 la Commissione ha inoltre ammesso l'importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dai terremoti che si sono verificati in Italia in agosto e in ottobre 2016.