Giustizia

Candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati

Non ha concluso l'iter parlamentare in XVII legislatura, nonostante la prolungata navette tra Camera e Senato, una proposta di legge che, colmando alcuni vuoti normativi, disciplinava le condizioni per l'accesso dei magistrati agli incarichi elettivi e di governo, tanto nazionali quanto locali, nonché il loro ricollocamento nei ruoli di provenienza al termine del mandato o dell'incarico. La Camera dei deputati, il 30 marzo 2017, ha approvato una proposta di legge

Il provvedimento, già approvato dal Senato nel marzo 2014, è stato modificato dalla Camera nel marzo 2017 ed ha interrotto l'iter legislativo al Senato per il sopraggiungere dello scioglimento delle Camere (cfr. A.S. 116 e abb.-B  ).

Candidablità e incarichi di governo

In primo luogo il progetto di legge disciplinava la candidabilità e l'assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali - oltre che nel Parlamento Europeo e nel Parlamento nazionale - da parte dei magistrati. In particolare, prevedeva che i magistrati non possano essere candidati alle elezioni europee, politiche, regionali e alla carica di consigliere delle province autonome, nonché alla carica di sindaco e consigliere metropolitano, se prestino servizio o lo abbiano prestato nei 5 anni precedenti l'accettazione della candidatura presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale.

Quanto alle altre elezioni amministrative, per la carica di sindaco, di consigliere comunale o di consigliere circoscrizionale, i magistrati non possono essere candidati se prestano servizio o lo hanno prestato nei 5 anni precedenti l'accettazione della candidatura presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente nel territorio della provincia in cui è compreso il comune. Questa disposizione opera anche in riferimento all'assunzione dell'incarico di assessore comunale.

La disposizione sull'incandidabilità si applica a tutti i magistrati – ordinari, amministrativi, contabili e militari – e riguarda anche i magistrati collocati fuori ruolo.

Non sono in ogni caso candidabili i magistrati togati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa da almeno sei mesi.

In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, e nel caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale o comunale, non sono candidabili i magistrati che non siano in aspettativa all'atto di accettazione lla candidatura.

Le disposizioni sull'incandidabilità e sull'obbligo di aspettativa non si applicano se i magistrati hanno cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari (ad esempio, per pensionamento o dimissioni) da almeno 2 anni.

Obbligo di aspettativa

Il progetto di legge introduceva inoltre il divieto di assumere incarichi di governo nazionali, regionali o locali, per i magistrati che non siano collocati in aspettativa.

Gli incarichi di governo nazionali sono quelli di Presidente del Consiglio, vicepresidente del consiglio, ministro, viceministro e sottosegretario di Stato. Gli incarichi di governo territoriali sono quelli di assessore regionale e comunale.

E' previsto che il magistrato, durante il mandato elettivo (tanto nazionale quanto regionale), e durante lo svolgimento di incarichi di governo (tanto nazionali, quanto regionali), debba essere collocato in aspettativa in posizione di fuori ruolo. L'aspettativa è computata a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

Quanto al trattamento economico, la proposta di legge prevedeva che il magistrato conservasse il trattamento economico in godimento in magistratura, senza possibile cumulo con altra indennità; era fatta peraltro salva l'opzione per la corresponsione della sola indennità di carica.

Autocertificazione e verifica

Quanto all'accertamento dell'insussistenza di cause di incandidabilità agli organi elettivi, è richiesto che l'atto di accettazione della candidatura da parte del magistrato debba essere corredato da una dichiarazione sostitutiva (cd. autocertificazione) nella quale l'interessato attesta l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità di cui alla legge in commento, resa ai sensi della normativa vigente (art. 46 DPR n. 445/2000). Sono fatte salve le violazioni di natura penale.

La disposizione riprendeva la disciplina attualmente prevista per le altre cause di incandidabilità dal testo unico in materia di incandidabilità (D.Lgs. n. 235 del 2012  ). L'accertamento dell'incandidabilità era svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione.

Ricollocamento dei magistrati

Il progetto disciplinava poi il ricollocamento in ruolo dei magistrati che si fossero candidati alle elezioni o che avessero svolto incarichi di governo. In particolare, disciplinava il ricollocamento in ruolo dei magistrati che si fossero candidati alle elezioni europee, politiche, regionali o amministrative, senza essere eletti. La disposizione – che si applica ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari (e dunque non anche alla magistratura onoraria) - stabilisce che:

  • i magistrati sono ricollocati nel ruolo di provenienza;
  • i magistrati ricollocati per 2 anni possono svolgere esclusivamente funzioni giudicanti. Sono infatti escluse le funzioni inquirenti. Il principio peraltro non si applica ai magistrati delle giurisdizioni superiori, che possono tornare all'ufficio di provenienza.

Sono poi stabilite alcune regole per l'individuazione della sede presso la quale potranno svolgere le funzioni giudicanti collegiali.

Era inoltre regolato il ricollocamento in ruolo dei magistrati che avessero svolto il mandato elettorale al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo. Si aprono per il magistrato che non abbia maturato l'età per il pensionamento obbligatorio 4 possibilità, tra le quali il magistrato deve scegliere entro 60 giorni dalla cessazione del mandato elettorale. Se la scelta non viene effettuata nel rispetto di questi termini, il magistrato si considera cessato dall'ordine giudiziario per dimissioni.

Le opzioni offerte al magistrato sono le seguenti:

a) ricollocamento nel ruolo di provenienza e conseguente esercizio delle funzioni giudiziarie. In questo caso,

  • i magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello, nonché presso le rispettive procure generali, e i magistrati della procura nazionale antimafia, possono essere ricollocati nell'ufficio di provenienza. Non potranno però ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per 3 anni;
  • tutti gli altri magistrati potranno essere ricollocati presso gli uffici della Corte di cassazione e della procura generale, se avranno i requisiti di carriera richiesti; in alternativa potranno essere ricollocati in un ufficio di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui è ricompresa la circoscrizione elettorale in cui sono stati eletti. Per 3 anni non potranno ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi né svolgere funzioni inquirenti o giudicanti monocratiche, tanto civili quanto penali, anche in caso di trasferimento di ufficio (vincolo delle funzioni giudicanti collegiali);

b) inquadramento nell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto precisato dalle norme di attuazione;

c) inquadramento in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, che dovrà essere disciplinato dal regolamento attuativo;

d) prepensionamento, con contribuzione volontaria interamente a suo carico. Tale opzione, che impone il rispetto del limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico anticipato, è possibile solo se alla pensione mancano al massimo 5 anni di servizio.

E' disciplinato anche il ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano svolto incarichi di Governo nazionale e locale. Il progetto equipara, ai fini del ricollocamento in ruolo, il magistrato che cessa da uno degli incarichi di governo nazionale al magistrato che cessa dal mandato parlamentare nazionale o europeo, rinviando per il ricollocamento alle 4 opzioni.

Ai fini del ricollocamento in ruolo, le funzioni di assessore regionale o comunale sono equiparate a quella del Presidente della regione, dei consiglieri regionali, del sindaco metropolitano e del sindaco.

Quanto al ricollocamento in ruolo dei magistrati responsabili di uffici di diretta collaborazione o nominati in Autorità o commissioni di vigilanza, la riforma prevede il ricollocamento nell'ufficio di provenienza, anche in soprannumero, e circoscrive in un anno la durata del divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi.

Il ricollocamento dei magistrati che abbiano svolto il mandato elettorale negli enti territoriali (Presidente di regione o consigliere regionale; presidente della provincia o consigliere provinciale; sindaco metropolitano o consigliere metropolitano; consigliere comunale o circoscrizionale) dovrà rispettare i seguenti limiti, validi per 3 anni dal ricollocamento:

  • è escluso il ricollocamento in un ufficio giudiziario del distretto di corte d'appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale;
  • sono escluse le funzioni inquirenti;
  • sono escluse le funzioni giudicanti monocratiche, anche in caso di trasferimento ad altro ufficio (vincolo delle funzioni giudicanti collegiali);
  • sono esclusi gli incarichi direttivi e semidirettivi.

Ricostruzione della carriera

La proposta di legge, inoltre, demandava a un regolamento, adottato dal Presidente del consiglio dei ministri, la disciplina del ricollocamento dei magistrati nell'Avvocatura dello Stato. Demandava a un ulteriore regolamento ministeriale la disciplina del nuovo ruolo autonomo del Ministero della giustizia nel quale inquadrare i magistrati che optino per questa forma di ricollocamento.

Magistratura onoraria

Quanto alla incandidabilità e ai presupposti per l'assunzione di incarichi di governo da parte dei magistrati onorari, viene esclusa la candidabilità del giudice onorario nelle elezioni europee, politiche e amministrative (compresa l'elezione a suffragio universale alla carica di sindaco metropolitano e a quella di consigliere metropolitano) nelle circoscrizioni elettorali comprese, anche in parte, nel distretto di Corte d'appello nel quale esercitano le funzioni o hanno esercitato le funzioni nei 12 mesi antecedenti l'accettazione della candidatura.

Al di fuori del distretto di Corte d'appello nel quale esercita le funzioni, il magistrato onorario potrà invece candidarsi liberamente, e potrà anche continuare a svolgere la propria attività durante la campagna elettorale. I magistrati onorari, infatti, non essendo pubblici dipendenti, non godono del diritto al collocamento in aspettativa.

In caso di elezione si applicheranno le disposizioni vigenti sull'incompatibilità con le funzioni di giudice onorario.

Quanto alle conseguenze per il magistrato onorario derivanti dall'accettazione della candidatura, dal mandato elettivo e dall'assunzione di incarichi di governo nazionale o locale, la proposta di legge esclude che per i successivi 3 anni (dalle elezioni, se non si è stati eletti, ovvero dalla cessazione dell'incarico elettivo o di governo) il magistrato onorario possa svolgere funzioni:

  • nel distretto di Corte d'appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale;
  • nel distretto di Corte d'appello nel quale esercitava le funzioni alla data di accettazione della candidatura o dell'incarico di governo.

Disciplina transitoria

Sul ricollocamento dei magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge, si trovino a svolgere un mandato elettivo o un incarico di governo, alla cessazione del mandato o dell'incarico, si apre la scelta tra le 4 possibilità previste a regime dalla riforma, con alcuni aggiustamenti volti a graduare il primo impatto della nuova disciplina. In particolare, il ricollocamento nei ruoli della magistratura ordinaria avrà come limiti:

  • l'obbligatorio esercizio di funzioni giudicanti collegiali per 3 anni;
  • il divieto di ricoprire incarichi direttivi e semidirettivi per 2 anni (sono 3 a regime).

Nel regime transitorio non opera però il divieto di ricollocamento nel distretto di Corte d'appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale. Inoltre, è consentito il ricollocamento del magistrato che ne abbia i requisiti presso gli uffici della Corte di cassazione, della procura generale e della procura antimafia.

In alternativa al ricollocamento nei ruoli della magistratura, i magistrati potranno essere inquadrati nell'Avvocatura dello Stato, in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia ovvero optare per il prepensionamento, con contribuzione volontaria interamente a loro carico.

Sanzioni disciplinari

La proposta di legge introduceva infine sanzioni disciplinari a carico dei magistrati ordinari e amministrativi che avessero accettato una candidatura o un incarico di governo in violazione della nuova legge. E' integrata l'elencazione delle sanzioni applicabili, prevedendosi una sanzione non inferiore alla perdita di anzianità per almeno 2 anni a carico del magistrato che accetta la candidatura a parlamentare europeo, parlamentare nazionale, consigliere regionale, comunale o circoscrizionale, ovvero che accetta un incarico di governo nazionale, regionale o locale in violazione di disposizioni di legge.

Alla scadenza della XVII legislatura il provvedimento era in corso di esame, in seconda lettura, presso le Commissioni riunite Affari costituzionale e Giustizia del Senato.