Politiche per il lavoro e previdenziali

Trattamenti pensionistici

La scorsa Legislatura ha visto una duplice linea di intervento del legislatore per quanto attiene i trattamenti pensionistici, concretizzatasi sia attraverso il sostegno dei titolari di pensioni di importo più basso (mediante l'estensione della cd. no tax area per i pensionati e l'incremento della cd. quattordicesima), sia con una serie di interventi legislativi volti a limitare la rivalutazione dei trattamenti pensionistici (attraverso contributi di solidarietà e limitazioni alla rivalutazione automatica) con finalità di contenimento della spesa previdenziale.

apri tutti i paragrafi

Nella scorsa Legislatura il legislatore è intervenuto a sostegno dei titolari di pensioni di importo più basso attraverso l'estensione della cd. no tax area per i pensionati e l'incremento della cd. quattordicesima.

No tax area per i pensionati

L'articolo 1, comma 290, della L. 208/2015   ha modificato l'articolo 13 del TUIR, relativamente alla misura delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cosiddetta no tax area per i pensionati), disponendo un diverso limite di esenzione a seconda dell'età dei pensionati.

Più specificamente, la misura è pari:

- per i soggetti di età inferiore a 75 anni (restando immutata la disciplina nel caso in cui il soggetto abbia un reddito complessivo a 15.000 euro), a:

- 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro; resta fermo che l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;

- 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 528 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 7.750 euro e pari o inferiore a 15.000 euro;

- una quota proporzionale (rispetto ad una base di calcolo pari a 1.255 euro) corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro, qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro e pari o inferiore a 55.000 euro;

-  per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, (sempre restando immutata la disciplina nel caso in cui il soggetto abbia un reddito complessivo a 15.000 euro), a:

-       1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro; resta fermo che l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

-       1.297 euro, aumentata del prodotto tra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 8.000 euro e pari o inferiore a 15.000 euro.

 

Successivamente, l'articolo 1, comma 210,della L. 232/2016   (legge di bilancio per il 2017) ha stabilito una disciplina uniforme per le detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione, estendendo la no tax area a 8.145 euro (soglia di reddito sotto la quale l'ammontare della detrazione compensa per intero l'IRPEF) anche ai pensionati con meno di 75 anni, al fine di allinearla a quella dei lavoratori dipendenti (anche con un effetto indiretto sulle addizionali regionali e comunali IRPEF, che quindi si annullerebbero per i soggetti la cui IRPEF si azzera con l'estensione della no-tax area medesima).

 

La misura è pari a:

  • 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro (l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro);
  • 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 8.000 euro e pari o inferiore a 15.000 euro;
  • una quota proporzionale - rispetto ad una base di calcolo pari a 1.297 euro - corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro, qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro e pari o inferiore a 55.000 euro.

Le detrazioni non spettano, ad ogni modo, per i casi di reddito complessivo superiore a 55.000 euro.

Quattordicesima

L'articolo 1, comma 187, della L. 232/2016   (legge di bilancio per il 2017) interviene sulla disciplina della cd. "quattordicesima", somma introdotta dal 2007 per incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso (articolo 5, commi 1-4, del D.L. 81/2007  ). In particolare, vengono rideterminati (dal 2017) l'importo della somma ed i requisiti reddituali richiesti per averne diritto, prevedendo che la quattordicesima venga erogata non più solamente se il soggetto interessato possieda un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo I.N.P.S. (pari, per il 2016, a 501,89 euro), ma anche, con importi diversi, nei casi in cui il soggetto possieda redditi da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo INPS.

 

 

Con l'obiettivo di limitare l'evoluzione della spesa pensionistica e introdurre elementi di maggiore equità nel sistema, il legislatore di recente è intervenuto ripetutamente con provvedimenti volti al contenimento dei trattamenti pensionistici di maggiore importo, attraverso contributi di solidarietà e limitazioni alla rivalutazione automatica.

Contributo di solidarietà

L'articolo 1, commi 486-487, della L. 147/2013   (legge di stabilità 2014) ha introdotto un contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti (materia peraltro già interessata da precedenti interventi legislativi), secondo le seguenti aliquote:

  • 6% per la parte eccedente l'importo annuo complessivamente superiore a quattordici volte il trattamento minimo I.N.P.S. e fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS;
  • 12% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo I.N.P.S. e fino all'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS;
  • 18% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo l.N.P.S..

Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche per concorrere al finanziamento degli interventi a favore dei cd esodati.

E' stata inoltre stabilita la destinazione a specifici fondi (Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e Fondo di garanzia per la prima casa) dei risparmi derivanti dall'introduzione di un contributo di solidarietà (sempre per il triennio 2014-2016) da parte di Organi costituzionali, Regioni e Province autonome, nell'esercizio della propria autonomia, sui trattamenti pensionistici obbligatori (inclusi i vitalizi) eccedenti determinati limiti.

A fronte dell'introduzione del nuovo contributo di solidarietà, la legge (comma 287) ha altresì stanziato 40 milioni di euro annui, per il biennio 2014-2015, ai fini del rimborso delle trattenute operate in base al contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici di importo elevato, introdotto dall'articolo all'articolo 18, comma 22-bis, del D.L. n. 98/2011  , e successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 116 del 3-5 giugno 2013  .

Nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla questione, con la sentenza 173/2016   la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate tutte le questioni di illegittimità costituzionale sollevate in relazione all'articolo 1, comma 486, della L. 147/2013.

Limitazioni alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici

Si ricorda che nel nostro ordinamento il meccanismo di rivalutazione delle pensioni è definito dall'articolo 34, comma 1, della L. 448/1998  , il quale ha disposto (a decorrere dal 1° gennaio 1999) che esso si applichi, per ogni singolo beneficiario, in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti pensionistici corrisposti a carico delle diverse gestioni previdenziali. L'aumento della rivalutazione automatica dovuto viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo.

Dal 2001 l'articolo 69, comma 1, della L. 388/2000   ha suddiviso la perequazione in tre differenti fasce all'interno del trattamento pensionistico complessivo, disponendo l'erogazione della rivalutazione in misura piena (cioè al 100%) per le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, al 90% per le pensioni di importo comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo e al 75% per le pensioni di importo a cinque volte il trattamento minimo.

 

Successivamente, l'articolo 18, comma 3, del D.L. 98/2011   ha previsto, per il biennio 2012-2013, limitazioni alla rivalutazione automatica sui trattamenti pensionistici nei seguenti termini:

  • la rivalutazione non è concessa per i trattamenti pensionistici di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS;
  • per gli stessi trattamenti, la rivalutazione opera, nella misura del 70%, nella fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo;
  • con un'apposita clausola di salvaguardia, si prevede che, nel caso in cui i trattamenti sottoposti al blocco siano superati, per effetto della rivalutazione, dai trattamenti non sottoposti al blocco della rivalutazione (verosimilmente quelli di importo fino a 5 volte il trattamento minimo o comunque di poco inferiori a tale limite), la rivalutazione sia attribuita fino a concorrenza del limite incrementato di questi ultimi per effetto della rivalutazione automatica.

In materia è quindi intervenuto, nel quadro degli interventi per il contenimento della spesa previdenziale, l'articolo 24, comma 25, del D.L. 201/2011   (cd. riforma Fornero), che (abrogando l'articolo 18, comma 3, del D.L. 98/2011  , che aveva previsto, per il biennio 2012-2013, la limitazione alla rivalutazione automatica sui trattamenti pensionistici di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS. Per tali trattamenti pensionistici la rivalutazione non era concessa - con esclusione della fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo, per la quale la rivalutazione era comunque applicata nella misura del 70%) ha disposto il blocco dell'indicizzazione (sempre per il biennio 2012-2013) per le pensioni di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, adeguando pienamente quelle di importo complessivo fino a tre volte il richiamato trattamento minimo (e cioè 1.442,99 euro lordi per il 2012).

All'inizio della XVII Legislatura è intervenuto l'articolo 1, comma 483, della L. 147/2013   (legge di stabilità 2014), il quale ha previsto che per il triennio 2014-2016 (periodo successivamente esteso anche al 2017 e 2018 dall'articolo 1, comma 286, della L. 208/2015  ) la rivalutazione dei trattamenti pensionistici debba operare nei seguenti termini:

  • 100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS;
  • 95% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento;
  • 75% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo;
  • 50% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo;
  • 40% nel 2014 e 45% per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS.

 

Sulla materia è quindi intervenuta la Corte costituzionale, che con la sentenza n. 70/2015   ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25, del D.L. 201/2011  , nella parte in cui ha disposto la rivalutazione automatica, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

 

A seguito di tale sentenza è stato emanato il Decreto-Legge 65/2015  , il quale ha introdotto una nuova disciplina della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativamente al biennio 2012-2013, al fine di garantire una rivalutazione parziale e retroattiva ("nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale") dei trattamenti ricompresi tra tre e sei volte il minimo INPS, confermando sostanzialmente il blocco biennale sui trattamenti superiori a 6 volte il minimo INPS.

Più precisamente, ai sensi del D.L. 65/2015  , la perequazione automatica è stata riconosciuta:

  • per il biennio 2012-2013 nella misura del:

-          40% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da tre a quattro volte il trattamento minimo INPS;

-          20% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da quattro a cinque volte il trattamento minimo INPS;

-          10% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da cinque a sei volte il trattamento minimo INPS.

  • per il biennio 2014-2015, nella misura del 20% di quanto stabilito per il 2012 e 2013 per le pensioni di importo complessivo da tre a sei volte il trattamento minimo INPS;
  • a decorrere dal 2016, nella misura del 50% di quanto stabilito per il 2012 e 2013 per le pensioni di importo complessivo da tre a sei volte il trattamento minimo INPS.

Lo stesso D.L. 65/2015   ha inoltre specificato che la rivalutazione riconosciuta per il biennio 2014-2015 in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale debba intendersi riferita agli importi pensionistici come rivalutati ai sensi della normativa vigente (ossia, per il triennio 2014-2016 - successivamente esteso anche al 2017 e 2018 dall'articolo 1, comma 286, della L. 208/2015   -, dell'articolo 1, comma 483, della L. 147/2013  ) per il medesimo biennio, e che nella valutazione dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento per ogni singolo beneficiario (ossia sulla base di calcolo della rivalutazione) si debba sempre tenere conto degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.

Si ricorda, infine, che l'articolo 3, commi 3-sexies e 3-septies, del D.L. 244/2016  ,  ha differito al 1° gennaio 2018 (in luogo del 1° gennaio 2017) il termine di decorrenza per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai ratei dei trattamenti pensionistici corrisposti nel 2015