Costituzione, diritti e libertà

Elezioni politiche 2018 - La legge elettorale

Il 4 marzo 2018 si sono svolte le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017, che hanno inciso sulla disciplina del sistema elettorale, il Parlamento ha approvato, nel mese di ottobre 2017 (legge n. 165/2017) una nuova legge elettorale, basata - sia per il Senato, sia per la Camera - su un sistema misto di attribuzione dei seggi, per una parte proporzionale e per altra parte maggioritario. Il territorio nazionale è a tal fine suddiviso in collegi uninominali, collegi plurinominali e circoscrizioni.

La determinazione dei collegi elettorali è stata effettuata, sulla base della delega legislativa prevista dalla legge, con il decreto legislativo n. 189 del 2017, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Per l'elezione alla Camera dei deputati sono stati definiti 231 collegi uninominali, cui si aggiunge un collegio in Valle d'Aosta, e 63 collegi plurinominali; per l'elezione al Senato della Repubblica sono stati definiti 115 collegi uninominali, cui si aggiunge un collegio in Valle d'Aosta, e 33 collegi plurinominali. Contemporaneamente alle elezioni politiche, si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali di Lombardia e Lazio.

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Il 4 marzo 2018 si sono tenute le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Contemporaneamente alle elezioni politiche, si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali di Lombardia e Lazio. Gli elementi essenziali del sistema di elezione delle due Camere, la disciplina della campagna elettorale e dei finanziamenti a partiti e candidati sono illustrati nel Manuale elettorale 2018 a cura della Camera dei deputati. I risultati elettorali sono disponibili sul sito del Ministero dell'interno  .

  

Il 28 dicembre 2018, il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti della Camera e del Senato, con proprio decreto  , ha sciolto le Camere. Inoltre, con un distinto decreto, su proposta del Governo, ha indetto le elezioni politiche per il 4  marzo 2018. Lo stesso decreto ha fissato la data della prima riunione delle nuove Camere per il 23 marzo 2018.

Si è votato con il nuovo sistema elettorale di tipo misto, parte proporzionale e parte maggioritario, introdotto dalla legge n. 165 del 2017  .

Il decreto legislativo n. 189 del 2017 ha provveduto a definire i nuovi collegi elettorali.

Sono disponibili i dossier di documentazione con la descrizione e la cartografia di ciascun collegio: 

Piemonte  , Lombardia,   Trentino Alto-Adige,   Veneto,   Friuli-Venezia Giulia   

Liguria,   Emilia-Romagna,   Toscana  , Umbria,   Marche      

Lazio,   Abruzzo e Molise,   Campania,   Puglia,   Basilicata   

Calabria,   Sicilia,   Sardegna    

I principali elementi che caratterizzano il sistema elettorale sono così individuabili:

  • il territorio nazionale è suddiviso, per le elezioni della Camera, in 27 circoscrizioni elettorali (cui si aggiunge la Valle d'Aosta) di dimensione regionale o infraregionale, e, per l'elezione del Senato, in 20 circoscrizioni regionali, corrispondenti alle regioni;
  • 231 seggi, alla Camera, e 109, al Senato, sono assegnati in collegi uninominali, costituiti all'interno delle circoscrizioni, con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato; si aggiunge la Valle d'Aosta che si articola in un collegio uninominale maggioritario per la Camera e uno per il Senato;
  • i restanti seggi sono ripartiti con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti;
  • la ripartizione avviene, innanzitutto, per la Camera a livello nazionale: prima tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento, quindi - per ciascuna coalizione - tra le liste sopra soglia che ne fanno parte. Stabilito quanti seggi spettano a livello nazionale a coalizioni e liste, si procede al riparto proporzionale degli stessi nelle circoscrizioni procedendo - analogamente a quanto avviene a livello nazionale - prima al riparto dei seggi tra liste singole e coalizioni, quindi alla ripartizione dei seggi spettanti a ciascuna coalizione tra le liste che ne fanno parte. Queste operazioni determinano, in ciascuna circoscrizione, i seggi che spettano a ciascuna lista; i seggi sono quindi assegnati nei collegi plurinominali, in proporzione ai voti ottenuti dalle liste stesse nei collegi; al Senato la ripartizione è effettuata, con analoghe procedure, a livello regionale, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 57 Cost.;
  • per le coalizioni è prevista una soglia del 10 per cento dei voti validi su base nazionale, quale requisito di accesso alla ripartizione dei seggi; mentre per le liste, sia singole, sia in coalizione, la soglia è del 3 per cento (previsioni specifiche sono definite per le liste rappresentative di minoranze linguistiche). Solo per il Senato sono ammesse alla ripartizione dei seggi anche le liste che hanno raggiunto il 20 per cento dei voti in almeno una regione;
  • in ciascun collegio plurinominale sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione;
  • l'elettore dispone di un unico voto, valido sia per l'elezione del candidato del collegio uninominale sia per la determinazione della cifra elettorale della lista e, quindi, per l'elezione dei candidati per la parte proporzionale;
  • sono previste disposizioni per favorire il rispetto dell'equilibrio di genere: i candidati nei collegi plurinominali devono essere presentati, in ciascuna lista, in ordine alternato per sesso; inoltre, nel complesso delle candidature presentate dalle liste e dalle coalizioni di liste nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali in qualità di capolista, nessuno dei due generi può essere rappresentato, a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato, in misura superiore al 60 per cento.

Una diversa disciplina elettorale è prevista per la rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'esterosei senatori e dodici deputati eletti con metodo proporzionale in una apposita "circoscrizione Estero".

Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero anche i cittadini temporaneamente all'estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche, gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia, impegnati nelle missioni internazionali, come previsto dalla legge 52/2015.

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017  , art. 1, comma 1123) ha disposto - per le sole elezioni politiche del 2018 - la riduzione ad un quarto del numero delle sottoscrizioni stabilito dalla legge elettorale (minimo 1.500 e massimo 2.000 per ciascun collegio plurinominale) necessarie per la presentazione delle candidature sia per le elezioni della Camera, sia del Senato. Inoltre, ha previsto l'ammissione di osservatori OCSE allo svolgimento delle votazioni (art. 1, comma 1124).  

Contemporaneamente alle elezioni politiche, si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali di Lombardia   e Lazio  .

La nuova legge elettorale   della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (legge 3 novembre 2017, n. 165) delinea un sistema elettorale misto.

L'assegnazione di 231 seggi alla Camera (cui si aggiunge 1 collegio in Valle d'Aosta) e di 109 seggi al Senato (cui si aggiungono 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige) è effettuata nei collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. L'assegnazione dei restanti seggi avviene, nell'ambito di collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento: sono quindi proclamati eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

Il testo è stato approvato al termine dell'esame svolto dalla I Commissione Affari costituzionali delle proposte di legge presentate da diversi gruppi per la riforma del sistema di elezione della Camera e del Senato.

Nel mese di giugno 2017 la I Commissione aveva approvato un testo, di impianto proporzionale, su cui si è svolta la discussione generale in Assemblea il 6 giugno 2017.
Nella seduta dell'8 giugno 2017, dopo l'approvazione, con votazione segreta, di due identici emendamenti volti a superare la disciplina speciale per il Trentino Alto-Adige, il testo è stato rinviato in Commissione.
Nel mese di settembre 2017 l'esame in Commissione è ripreso ed ha portato alla definizione del nuovo testo approvato dall'Assemblea della Camera il 12 ottobre 2017. 
Nella seduta del 26 ottobre 2017 il Senato ha approvato, nel medesimo testo approvato dalla Camera, il testo di riforma del sistema elettorale del Parlamento.

La legge 165/2017   delinea un sistema elettorale misto secondo la disciplina di seguito illustrata. 

La ripartizione del territorio nazionale

Alla Camera il territorio nazionale è ripartito in 28 circoscrizioni individuate nella Tabella A allegata al testo unico per l'elezione della Camera (DPR 361/1957).

Per alcune circoscrizioni il territorio coincide con quello dell'intera regione, mentre per altre il territorio regionale è ripartito in più circoscrizioni (2 in Piemonte, 4 in Lombardia, 2 in Veneto, 2 in Lazio, 2 in Campania, 2 in Sicilia).

I confini della circoscrizione sono determinati, nella Tabella A, dall'aggregazione di più collegi uninominali previsti dal decreto legislativo n. 535 del 1993 per il Senato (adottato in attuazione della legge n. 276 del 1993).

Ciascuna circoscrizione è suddivisa in collegi uninominali ed in uno o più collegi plurinominali. I 231 collegi uninominali del territorio nazionale sono ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione (cui si aggiunge il collegio uninominale della Valle d'Aosta).

È la legge a stabilire che in Trentino-Alto Adige e in Molise sono costituiti, rispettivamente, 6 e 2 collegi uninominali, individuati nella Tabella A.1 allegata al testo unico per l'elezione della Camera (DPR 361/1957).

Per la assegnazione del restante numero di seggi, con metodo proporzionale, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.

 

Al Senato il territorio nazionale è ripartito in 20 circoscrizioni corrispondenti al territorio di ciascuna regione.

Ciascuna circoscrizione regionale è suddivisa in collegi uninominali ed in uno o più collegi plurinominali. I 109 collegi uninominali del territorio nazionale sono ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione (ad essi si aggiungono 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige); la determinazione dei collegi uninominali – così come quella dei collegi plurinominali - è rimessa alla già illustrata delega legislativa da attuare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, previo parere parlamentare, sulla base dei criteri e dei principi direttivi previsti all'articolo 3.

Al Senato i collegi plurinominali sono costituiti dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto.

I collegi elettorali sono stati determinati, sulla base dei criteri e principi direttivi di delega legislativa previsti dalla legge, con il decreto legislativo n. 189 del 2017, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 

La presentazione delle liste e delle candidature

Ciascun partito o gruppo politico organizzato che intende presentarsi alle elezioni – sia alla Camera sia al Senato - è tenuto a   depositare il proprio contrassegno e ad indicare la propria denominazione presso il Ministero dell'interno nei termini previsti; contestualmente al deposito del contrassegno deve essere altresì depositato il programma elettorale, nel quale viene dichiarato il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica.

Il nuovo art. 14 del d.P.R. n. 361/1957 prevede che il partito o gruppo politico organizzato è tenuto a depositare il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza previsti dalla legge: il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato; il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni.

Si stabilisce inoltre che, in apposita sezione del sito Internet del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che ha presentato le liste sono pubblicati in maniera facilmente accessibile: il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito; lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza; il programma elettorale, con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica.

Sia alla Camera sia al Senato i partiti o i gruppi politici organizzati possono presentarsi come lista singola o in coalizione. La coalizione è unica a livello nazionale ed è disciplinata dal nuovo art. 14-bis. I partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi uninominali.

Sia alla Camera sia al Senato, in ogni collegio plurinominale, ciascuna lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine numerico. Il numero dei candidati della lista non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro.

In sede di presentazione della lista sono indicati tutti i candidati nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale; ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità.

La lista - sia alla Camera sia al Senato - deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Per le elezioni politiche 2018 tali sottoscrizioni sono state ridotte ad un quarto.

E' prevista inoltre che il Governo, entro sei mesi, definisca le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste.

Nel caso di liste collegate in coalizione, queste presentano il medesimo candidato nei collegi uninominali, ad eccezione delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute che possono presentare separatamente il proprio candidato; in ogni caso, nella lista e nei manifesti, un riquadro più ampio ricomprende tutte le liste collegate.

Il Ministero dell'interno è tenuto a mettere a disposizione sul proprio sito internet il fac-simile dei moduli per il deposito delle liste e degli altri documenti necessari.

 

Le pluricandidature e la rappresentanza di genere

Sia alla Camera sia al Senato nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di 5 collegi plurinominali, a pena di nullità dell'elezione. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando il limite di 5.

Non può essere, infine, candidato alla Camera o al Senato il candidato nella circoscrizione Estero.

Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale.

Sono previste specifiche disposizioni per garantire la rappresentanza di genere.

In primo luogo, a pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, sia della Camera sia del Senato, i candidati devono essere collocati secondo un ordine alternato di genere.

Al contempo, alla Camera è previsto che nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Inoltre, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di tali prescrizioni.

Al Senato le medesime previsioni sono stabilite a livello regionale e spetta all'Ufficio elettorale regionale assicurare il rispetto delle medesime.

 

La modalità di espressione del voto

Per quanto riguarda le modalità di espressione del voto, ciascun elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda, recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista o, nel caso di liste collegate in coalizione, i contrassegni di tali liste, con a fianco i nominativi dei candidati – da due a quattro - nel collegio plurinominale.

Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono comunque validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale; nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale. Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale.

L'articolo 59-bis specifica altresì che se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo. Resta in ogni caso fermo che ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni del testo unico, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.

Sono previste altresì nuove disposizioni che attengono alla fase dello spoglio delle schede e del relativo scrutinio; le schede elettorali dovranno essere provviste di un tagliando anti-frode con codice progressivo alfanumerico.

 

L'attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti

Come già ricordato, nei collegi uninominali il seggio è assegnato al candidato che consegue il maggior numero di voti validi; in caso di parità è eletto il più giovane per età.

Per i seggi da assegnare alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali, alla Camera il riparto avviene a livello nazionale, con metodo proporzionale, tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento.

La soglia per accedere al riparto dei seggi è pari al 3% dei voti validi a livello nazionale per le liste singole ed al 10% dei voti validi a livello nazionale per le coalizioni, a condizione che almeno una lista della coalizione abbia conseguito il 3% dei voti validi a livello nazionale (la soglia per le liste infra-coalizione è in ogni caso pari al 3% dei voti validi a livello nazionale anche qualora la coalizione non avesse raggiunto la soglia del 10%). Per le coalizioni non vengono in ogni caso computati i voti conseguiti dalle liste che non hanno superato la soglia dell'1% dei voti validi.

Specifiche disposizioni garantiscono le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tale minoranze: la soglia prevista è in tal caso pari al 20% a livello regionale o aver eletto almeno due candidati nei collegi uninominali (art. 83 TU Camera; art. 17 TU Senato).

Al Senato l'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata con metodo proporzionale e avviene a livello regionale.

La soglia per accedere al riparto dei seggi è – come per la Camera – pari al 3% dei voti validi a livello nazionale per le liste singole ed al 10% dei voti validi a livello nazionale per le coalizioni, a condizione che almeno una lista della coalizione abbia conseguito il 3% dei voti validi a livello nazionale o il 20% dei voti validi in una regione (la soglia per le liste infra-coalizione è in ogni caso pari al 3% dei voti validi a livello nazionale o al 20% dei voti validi in almeno una regione, anche qualora la coalizione non avesse raggiunto la soglia del 10%). Per le coalizioni non vengono in ogni caso computati i voti conseguiti dalle liste che non hanno superato la soglia dell'1% dei voti validi (fatta salva la soglia del 20% regionale).

Al Senato accedono infatti al riparto dei seggi nella regione le liste - singole o coalizzate - che hanno conseguito almeno il 20% dei voti validi espressi almeno in una regione o, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche nelle regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tale minoranze, che hanno eletto almeno due candidati nei collegi uninominali della circoscrizione regionale.

Al termine delle operazioni degli uffici elettorali, in cui viene determinato il numero di seggi spettanti alle coalizioni e alle liste, singole e coalizzate, sono proclamati eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

Sono altresì specificate le modalità con cui si procede, sia alla Camera sia al Senato, alla proclamazione degli eletti in caso di esaurimento della lista presentata nel collegio plurinominale.

Per la sola Valle d'Aosta, dove è attribuito un seggio alla Camera e un seggio al Senato, sono previste disposizioni speciali per l'elezione in entrambi i rami del Parlamento: è infatti costituito un unico collegio uninominale, sia per l'elezione alla Camera sia al Senato, dove è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

 

Disposizioni transitorie e finali ed entrata in vigore

Il testo reca alcune disposizioni transitorie e finali:

  • in materia di esonero delle sottoscrizioni per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge;
  • relativamente ai tempi per esercitare l'opzione per il voto degli italiani temporaneamente all'estero;
  • in relazione ai requisiti di elettorato passivo per la circoscrizione Estero;
  • in ordine ai soggetti abilitati all'abilitazione delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste.

Il decreto legislativo n. 189 del 2017    reca la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per ogni circoscrizione elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, circoscrizioni determinate dagli articoli 1 e 2 della legge n. 165 del 2017  .

Per l'elezione alla Camera dei deputati sono definiti 231 collegi uninominali, cui si aggiunge un collegio in Valle d'Aosta, e 63 collegi plurinominali; per l'elezione al Senato della Repubblica sono definiti 115 collegi uninominali, cui si aggiunge un collegio in Valle d'Aosta, e 33 collegi plurinominali.

Le Tabelle A.1 e A.2 e le Tabelle B.1 e B.2 allegate allo schema di decreto legislativo recano l'elenco dei collegi uninominali e plurinominali con l'indicazione dei comuni ricompresi nel relativo territorio. Ciascun collegio è individuato da un codice alfanumerico e indica il nome del comune con la maggiore ampiezza demografica.

Ai fini della definizione dei collegi uninominali e plurinominali il Governo si è avvalso, come previsto dalla legge n. 165 del 2017, del supporto tecnico di una Commissione di esperti, presieduta dal Presidente dell'ISTAT, che – come riportato nella relazione illustrativa - ha formulato una proposta motivata di definizione di tutti i collegi elettorali trasmessa al Governo il 22 novembre 2017.

L'Esecutivo ha quindi trasmesso lo schema di decreto legislativo alle competenti Commissioni parlamentari che ne hanno avviato l'esame nella seduta del 24 novembre 2017, concludendo il relativo iter nelle sedute del 7 dicembre 2017 con un parere favorevole con osservazioni sullo schema trasmesso al Parlamento (A.G. 480  ). I pareri delle Commissioni parlamentari sono stati integralmente recepiti dal Governo nella stesura del testo definitivo del provvedimento (decreto legislativo n. 189 del 2017), fatta eccezione per le osservazioni riguardanti i collegi delle circoscrizioni Campania e Sardegna per le ragioni esposte nella relazione trasmessa alle Camere, come previsto dall'art. 4 della legge n. 165/2017. 

Per approfondimenti sullo schema di decreto:

Nella seduta del 4 maggio 2015 il Parlamento aveva approvato, in via definitiva, una disciplina elettorale per la Camera dei deputati (legge 6 maggio 2015, n. 52   ), che superava la precedente disciplina, vigente dal 2005 e su cui era intervenuta la Corte costituzionale con la pronuncia n. 1 del 2014.

Il sistema elettorale per la Camera dei deputati, che non ha mai trovato applicazione in una competizione elettorale essendo stato applicabile dal 1° luglio 2016 al novembre 2017, quando è stata approvata una nuova riforma elettorale (legge n. 165/2017) si basava sui seguenti elementi, tenuto conto altresì della sentenza n. 35 del 2017   della Corte costituzionale:

  • la suddivisione del territorio nazionale in 20 circoscrizioni elettorali, corrispondenti alle regioni, divise a loro volta (ad esclusione di Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige) in complessivi 100 collegi plurinominali;
  • l'assegnazione a ciascun collegio di un numero di seggi compreso tra tre e nove;
  • la previsione di disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, nelle quali sono costituiti collegi uninominali; per il Trentino-Alto Adige, inoltre, tre seggi sono assegnati con sistema proporzionale;
  • l'attribuzione dei seggi alle liste su base nazionale;
  • la definizione di una soglia del 3 per cento dei voti validi, su base nazionale, quale requisito di accesso alla ripartizione dei seggi (previsioni specifiche sono definite per le liste rappresentative di minoranze linguistiche);
  • l'attribuzione di 340 seggi alla lista che ottiene almeno il 40 per cento dei voti validi su base nazionale; nel caso in cui nessuna lista abbia raggiunto il 40% dei voti validi il premio di maggioranza non viene attribuito e resta ferma la prima attribuzione (proporzionale) dei seggi;
  • l'esclusione della possibilità per le liste di collegarsi in coalizione;
  • la ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni, dopo la loro attribuzione alle liste in sede nazionale, avviene in misura proporzionale al numero di voti che ciascuna lista ha ottenuto in ciascuna circoscrizione; segue quindi la ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali in cui si articolano le circoscrizioni, anche in tal caso in misura proporzionale al numero di voti ottenuto da ciascuna lista;
  • la previsione, ai fini della presentazione delle liste nei collegi plurinominali per i partiti o i gruppi politici organizzati, del deposito presso il Ministero dell'interno dello statuto;
  • l'articolazione delle liste elettorali con un candidato capolista e un elenco di candidati; all'elettore è consentito esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso (cd. "doppia preferenza di genere"), tra quelli che non sono capolista: sono quindi proclamati eletti dapprima i capolista, successivamente, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;
  • la previsione del divieto di candidature in più collegi, neppure di altra circoscrizione, ad eccezione dei capolista, che possono essere candidati, al massimo, in 10 collegi; la Corte costituzionale ha in proposito accolto (sentenza 35/2017) la questione di legittimità costituzionale relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d'elezione. A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità, "sopravvive comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio previsto dall'ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione, dell'art. 85 del D.P.R. n. 361 del 1957";
  • l'introduzione di previsioni volte a promuovere le pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive: in particolare, i candidati devono essere presentati - in ciascuna lista - in ordine alternato per sesso; al contempo, i capolista dello stesso sesso non possono essere più del 60 per cento del totale in ogni circoscrizione; nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, inoltre, nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento;
  • la previsione di disposizioni per consentire ai cittadini temporaneamente all'estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche di votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero nonché agli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia, impegnati nelle missioni internazionali, di votare secondo le modalità che saranno definite di intesa tra i ministri competenti.

La legge n. 52/2015 prevedeva che, qualora nessuna lista avesse raggiunto la soglia del 40 per cento, si sarebbe svolto un turno di ballottaggio tra le due liste che avessero ottenuto il maggior numero di voti. Sarebbero stati quindi attribuiti 340 seggi alla lista che fosse risultata vincitrice dopo il ballottaggio. Di tale previsione è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dalla Corte con la richiamata sentenza n. 35 del 2017.

 

La suddivisione del territorio nazionale

Il primo elemento che caratterizzava il nuovo sistema elettorale è la suddivisione del territorio nazionale in 20 circoscrizioni elettorali ripartite nell'insieme in 100 collegi plurinominali (ad eccezione di Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, per cui sono previste disposizioni particolari) (art. 1 del TU). Le 20 circoscrizioni corrispondono al territorio delle Regioni (Tabella A legge 52/2015).

Si ricorda che il sistema di ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni è espressamente indicato dall'art. 56, quarto comma, della Costituzione: fatti salvi i 12 seggi da attribuire nella circoscrizione Estero, si divide per 618 il numero degli abitanti della Repubblica, come risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione, e si distribuiscono i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

L'assegnazione del numero di seggi spettante a ciascuna circoscrizione è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi elettorali. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica che dispone l'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione. Salvo quanto disposto per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione vengono assegnati in collegi plurinominali nei quali è attribuito un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a nove (art. 3 TU).

La determinazione dei collegi plurinominali è stata definita dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, sulla base della delega contenuta nell'art. 4 della legge 52/2015. Il decreto legislativo individua l'articolazione dei collegi nella Tabella A allegata al medesimo decreto.

 
Presentazione delle candidature nei collegi

La legge 52/2015 modificava anche la disciplina relativa alla presentazione delle candidature per le parti riguardanti, in particolare, la sottoscrizione delle firme, la compilazione delle liste, l'introduzione di disposizioni a tutela della parità di genere, nonché i limiti alla possibilità di candidature plurime.

La nuova disciplina (art. 18-bis TU) prescriveva, ai fini della presentazione delle liste, la sottoscrizione da parte di almeno 1.500 e non più di 2.000 elettori.

Era confermata la norma che prevede - in caso di scioglimento della Camera che anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni - la riduzione alla metà del numero di sottoscrizioni necessarie. Resta fermo, inoltre, che nessuna sottoscrizione è richiesta (art. 18-bis, comma 2, TU):

  1. per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali;
  2. per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime ele- zioni per la Camera o per il Senato.

Un diverso regime delle sottoscrizioni è previsto per la presentazione delle candidature nella circoscrizione Estero e nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino–Alto Adige.

È altresì prevista una disposizione speciale in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni, limitata alle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge (art. 2, comma 36, legge 52/2015): per queste, infatti, l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni si applica anche ai partiti o ai gruppi politici costi- tuiti in gruppo parlamentare in almeno una delle Camere al 1° gennaio 2014.

La legge innova anche la disciplina vigente della compilazione delle liste.

In particolare, la lista deve essere composta da un candidato capolista e da un elenco di candidati presentati in ordine numerico.

L'art. 19 TU, come novellato, conferma che nessun candidato può essere incluso, come già oggi, in liste con diversi contrassegni (nello stesso o in altro collegio), mentre consente ai soli candidati capolista di essere inclusi in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, fino ad un massimo di dieci collegi. Come di è detto, la Corte costituzionale ha in proposito accolto (sentenza del 25 gennaio 2017) la questione di legittimità costituzionale relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d'elezione. A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità, "sopravvive comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio previsto dall'ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione, dell'art. 85 del DPR n. 361 del 1957.

Il mancato rispetto dei vincoli posti è sanzionato, in ogni caso, con la nullità dell'elezione.

Il numero di candidati di ogni lista non può essere inferiore alla metà e non superiore al totale dei seggi assegnati al collegio plurinominale.

Inoltre, sono introdotte tre prescrizioni finalizzate a garantire l'equilibrio nella rappresentanza di genere (art. 18-bis, comma 3, TU).

Tali prescrizioni stabiliscono che:

  • nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arro- tondamento all'unità superiore;
  • nella successione interna delle liste nei collegi, i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere;
  • nel numero complessivo di candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione, non può esservi più del 60 per cento dei candidati dello stesso sesso, con arrotondamento aritmetico.

Il mancato rispetto di ciascuno dei vincoli introdotti a tutela della parità di genere comporta la sanzione della inammissibilità della lista.

È altresì previsto (art. 18, comma 3-bis, TU) che sia allegato alla lista un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile.

Riguardo alla verifica della regolarità delle candidature, la legge 52/2015 ha introdotto ulteriori meccanismi di controllo sulle nuove disposizioni in materia di rappresentanza di genere (art. 18-bis TU) e di limiti alle candidature plurime (art. 19, comma 1, TU e art. 22 comma 1, numero 6-bis, TU).

 

Espressione del voto

Ogni lista era composta da un candidato capolista e da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico (art. 18, comma 3, TU).

Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e il nominativo del candidato capo- lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza; in caso di espressione della seconda preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo, a pena di nullità della seconda preferenza (art. 4, comma 2, TU).

Per quanto riguarda le modalità di espressione del voto, la legge prevede che ogni elettore dispone di un unico voto, che si esprime tracciando un segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni (art. 58, comma 2, TU).

 

Attribuzione dei seggi

Possono accedere, in base alla legge, alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi, salve le disposizioni particolari per la Valle d'Aosta ed il Trentino-Alto Adige (art. 1, comma 1, lettera e) legge 52/2015).

I seggi alle liste sono attribuiti su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. Sono attribuiti 340 seggi nel caso in cui una lista ottenga, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi (premio di maggioranza).

Il meccanismo di trasformazione dei voti in seggi, la c.d. formula elettorale, è disciplinato dagli articoli 83 e 83-bis del TU.

L'art. 83 contiene le norme relative alle operazioni a carico dell'Ufficio centrale nazionale per l'assegnazione dei seggi alle liste a livello nazionale e nelle circoscrizioni, mentre l'art. 83-bis disciplina le operazioni a carico dell'Ufficio centrale circoscrizionale per l'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali.

In base alle previsioni del TU, una volta individuate le liste ammesse al riparto dei voti, l'Ufficio centrale nazionale procede ad una prima ripartizione provvisoria e temporanea di assegnazione dei seggi alle liste sulla base dei voti ottenuti (art. 83, comma 1, n. 4), TU) al fine di verificare il conseguimento di 340 seggi da parte della lista maggioritaria. Per effettuare questa prima ripartizione proporzionale il metodo previsto è quello dei quozienti interi e dei più alti resti.

Il quoziente di ripartizione si ottiene dividendo il totale delle cifre elettorali delle liste ammesse per il numero di seggi da attribuire: la parte intera del risultato di tale divisione costituisce il quo- ziente elettorale nazionale. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente così individuato è contenuto nella rispettiva cifra elettorale nazionale. I seggi eventualmente non attri- buiti con i quozienti interi sono assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti. In caso di parità di resti i seggi sono assegnati alle liste con la maggior cifra elettorale nazionale e in caso di ulteriore parità, a sorteggio.

Successivamente, l'Ufficio centrale nazionale valuta l'eventuale assegnazione del premio di maggioranza verificando, in primo luogo, se la cifra elettorale nazionale della lista maggioritaria corrisponde ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi. Nel caso in cui la lista maggioritaria abbia effettivamente ottenuto il 40 per cento dei voti, l'Ufficio verifica se tale lista, in base alla ripartizione provvisoria effettuata, abbia conseguito almeno 340 seggi:

  • qualora li abbia conseguiti, è confermata l'assegnazione dei seggi risultante dalla suddetta ripartizione;
  • qualora non li abbia conseguiti, alla lista maggioritaria viene attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi; i restanti seggi sono ripartiti tra le altre liste con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti.

Completata l'assegnazione dei seggi alle liste a livello nazionale, l'Ufficio procede alla ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni (come previsto dall'art. 83, comma 1, n. 8)). La ripartizione è effettuata in misura proporzionale al numero di voti che ciascuna lista ha ottenuto in una determinata circoscrizione, con l'obiettivo di far sì che ciascuna circoscrizione ottenga al termine, come somma di tutti i seggi in essa  assegnati a tutte le liste, il totale dei seggi ad essa spettanti ai sensi dell'art. 56 della Costituzione. Il sistema di ripartizione fra le circoscrizioni richiama in gran parte quello introdotto dalla legge n. 270 del 2005.

Successivamente, gli uffici centrali circoscrizionali procedono all'ulteriori ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali (art. 83-bis TU).

 

Proclamazione degli eletti

Sono quindi proclamati eletti, in base alla legge, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima, i capilista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Come già ricordato, la Corte costituzionale ha in proposito accolto (sentenza del 25 gennaio 2017) la questione di legittimità costituzionale relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d'elezione. A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità, "sopravvive comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio previsto dall'ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione, dell'art. 85 del DPR n. 361 del 1957".

L'articolo 86 disciplina l'attribuzione dei seggi rimasti vacanti per qualsiasi causa, anche sopravvenuta: tali seggi sono attribuiti nel medesimo collegio plurinominale al primo dei candidati non eletti secondo la graduatoria delle preferenze della medesima lista. Qualora la lista abbia esaurito i candidati si procede con le modalità previste dall'art. 84 in caso di incapienza delle liste (commi 1 e 2).

È altresì disciplinata l'attribuzione dei seggi vacanti nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige: nel caso si tratti di collegi uninominali si procede ad elezioni suppletive; nel caso in cui si tratti di uno dei seggi attribuiti con metodo proporzionale in Trentino-Alto Adige, il seggio è assegnato al primo dei candidati non eletti nell'ordine progressivo di lista (commi 3 e 3-bis).

 

Il voto nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige

La nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati conteneva disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige.

Il principio della specialità è enunciato all'articolo 2 del TU: la circoscrizione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale (comma 1), mentre nella regione Trentino-Alto Adige sono costituiti otto collegi uninominali (comma 1-bis). Nelle due circoscrizioni il sistema di elezione è uninominale maggioritario, con una quota proporzionale in Trentino-Alto Adige, in base alla quale sono attribuiti tre seggi.

I candidati nei collegi uninominali sono collegati a liste presentate a livello nazionale. Il collegamento candidato-lista determina la connessione tra le due circoscrizioni ‘speciali' e il restante territorio nazionale.

I voti espressi nei collegi uninominali, infatti - oltre a determinare l'elezione del candidato uninominale - sono computati in sede nazionale per la determinazione della lista maggioritaria e per la determinazione delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi. Quei medesimi voti - dal momento che hanno già dato luogo alla elezione di un candidato nella circoscrizione - non sono peraltro considerati ai fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.

L'assegnazione dei seggi della quota proporzionale in Trentino-Alto Adige (arti- colo 93-quater, commi 4-7) avviene in modo differente in relazione all'attribuzione o meno del premio di maggioranza; in conformità alle determinazioni dell'Ufficio centrale nazionale:

  • se il premio di maggioranza non è attribuito - in quanto la lista maggioritaria con l'assegnazione proporzionale ha già ottenuto almeno 340 seggi - i seggi sono attribuiti proporzionalmente, con il metodo d'Hondt;
  • se il premio di maggioranza è attribuito alla lista maggioritaria i seggi sono assegnati per due terzi alla lista maggioritaria e il restante terzo è ripartito tra le liste di minoranza.

L'assegnazione avviene comunque sulla base dei voti ottenuti dalle liste, previo scorporo parziale dei voti ottenuti dai candidati uninominali collegati.

La disciplina del voto nelle due circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta è contenuta nel Titolo VI del TU, agli articoli da 92 a 93-quater.

Altre disposizioni sono inserite nel testo di legge laddove è stata ritenuta necessaria un'esplicitazione delle modalità di computo dei voti e dei seggi.

 

Il voto nella circoscrizione estero

La legge 52/2015 ha introdotto specifiche disposizioni relative al voto dei cittadini all'estero. In particolare, è estesa la possibilità di esercitare il voto per corrispondenza - previsto per i cittadini residenti all'Estero - anche ai cittadini non residenti all'Estero ma che vi si trovano temporaneamente per un periodo di almeno tre mesi (nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale) per motivi di lavoro, studio o cure mediche (art. 2, commi 37 e 38, legge 52/2015). A tal fine, è stata modificata la legge 27 dicembre 2001, n. 459 che reca le norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

Viene quindi previsto che i cittadini temporaneamente fuori dall'Italia – ed i familiari conviventi – che intendono votare all'estero devono esercitare un'opzione (art. 4-bis, comma 2, legge 459/2001), mediante l'invio di una richiesta, redatta in carta libera e sottoscritta dall'elettore, corredata da alcuni documenti e valida per la singola consultazione, che dovrà pervenire al comune di iscrizione elettorale entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Il voto viene espresso per corrispondenza e gli elettori votano i candidati della circoscrizione Estero. Le procedure elettorali sono in gran parte analoghe a quelle vigenti per i cittadini residenti all'Estero.

Per gli elettori appartenenti alle forze armate ed alle forze di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali (art. 2, comma 5) le modalità di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi, a cura del ministero della difesa, sono definite di intesa tra i ministeri degli affari esteri, della difesa e dell'interno.

Si ricorda infine che, in base alla norma di chiusura recata all'art. 50 alla legge 352 del 1970 sui referendum costituzionali e di iniziativa popolare, per tutto ciò che non è disciplinato da tale legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del dPR 361/1957 nonché, per i cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (legge 459/2001).

Alcune modifiche alla disciplina del procedimento elettorale ed alla normativa per le elezioni comunali sono state oggetto di una proposta di legge   approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 febbraio 2017, il cui iter al Senato non si è concluso prima della fine della legislatura.

Il provvedimento era volto a modificare alcuni aspetti del procedimento elettorale c.d. di contorno: relativamente agli arredi elettorali, all'ufficio elettorale di sezione, ai casi di esclusione dalla carica di membro dell'ufficio elettorale (presidente, scrutatore, segretario). Un'altra parte di disposizioni era volta a consentire l'esercizio del diritto di voto per i  referendum  e per l'elezione dei membri del Parlamento europeo in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale nel caso in cui l'elettore vi si trovi per motivi di studio, lavoro o cure mediche. Alcune norme disponevano infine il divieto di assunzione di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai Comuni o alle Regioni interessati.

Sono state altresì oggetto di discussione presso la I Commissione alcune modifiche alla disciplina delle elezioni comunali. L'esame si è concluso con il mandato a riferire in senso favorevole sul testo unificato, definito al termine dell'esame in sede referente, volto a modificare il sistema elettorale dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti eliminando l'incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e assessore.

In particolare, era prevista, per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, l'elezione a sindaco al primo turno – senza necessità dunque di procedere al ballottaggio – del candidato che consegue il 40 per cento più uno dei voti validi, in luogo della maggioranza assoluta (ossia 50 per cento più uno dei voti validi) attualmente richiesta.

Si interveniva inoltre sulla disciplina del premio di maggioranza nell'elezione dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, garantendo in ogni caso alla lista o al gruppo di liste collegato al candidato proclamato sindaco il 60 per cento dei seggi del consiglio comunale.

  Secondo la disciplina vigente, invece, in caso di elezione del sindaco al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate viene assegnato il 60 per cento dei seggi, a condizione che abbia ottenuto il 40 per cento dei voti validi; in caso di elezione del sindaco al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate viene assegnato il 60 per cento dei seggi. Non si procede all'attribuzione del premio di maggioranza nel caso in cui altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato al primo turno il 50 per cento dei voti validi.