Giustizia

Nuovi reati

Nella XVII legislatura, insieme a politiche di limitazione della tendenza panpenalistica dell'ordinamento - testimoniate in particolare dalle abrogazioni di reati e dalla depenalizzazione di reati minori - va ricordata, anche sull'onda di emergenti illeciti di particolare allarme sociale, l'introduzione di nuove fattispecie di reato e l'aggravamento di illeciti già esistenti. Sono stati infatti aggiunti al codice penale nuovi delitti - come l'omicidio stradale, il traffico di organi, la tortura, il depistaggio - e riformati importanti istituti come l'intermediazione illecita di lavoro (il cd. caporalato). Pur approvati da un solo ramo del Parlamento devono ricordarsi, infine, i tentativi di riforma della legittima difesa domiciliare e della diffamazione a mezzo stampa.

apri tutti i paragrafi

Nel corso della XVII legislatura si sono giustapposte due tendenze normative diverse e potenzialmente configgenti, che hanno visto da un lato  l'apertura nei confronti della c.d. "giustizia riparativa", per un'ampia serie di fattispecie, nonché le politiche tese a deflazionare il carico giudiziario penale e dall'altro lato un filone di interventi concretizzatasi sia nell'accrescimento della severità nel trattamento di alcuni reati, sia nell'introduzione di nuove fattispecie di reato, legate alla volontà di rispondere ad esigenze scaturite da nuove emergenze criminali.

La recrudescenza di incidenti stradali mortali causati da soggetti sotto l'effetto di alcool o droghe ha indotto il Parlamento all'introduzione (con la  legge n. 41 del 2016  ) nel codice penale del delitto di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi e gravissime. Ferma restando la natura colposa, sono previste tre diverse ipotesi delittuose tutte riconducibili all'omicidio stradale ma di diversa gravità, alle quali corrispondono tre diversi trattamenti sanzionatori, a seconda che vi sia stata mera violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, oppure guida di un veicolo a motore in stato di alterazione da alcool o sotto l'effetto di droghe. Sono inoltre disciplinati i casi in cui l'evento lesivo è provocato da comportamenti pericolosi.  Una disciplina analoga a quella dell'omicidio stradale, in relazione alla graduazione della pena e alle circostanze del reato, è prevista  per le lesioni personali stradali gravi o gravissime.

Riconducibili alla tutela dei diritti fondamentali sono le modifiche al quadro normativo penale finalizzate al contrasto del c.d. caporalato ( legge n. 199 del 2016   ) in risposta all'esigenza di debellare il fenomeno della costante crescita del lavoro irregolare e dello sfruttamento della manodopera agricola. La riforma riguarda dunque la disciplina del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall'art. 603-bis del codice penale, che prevede una fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori del datore di lavoro o dell'intermediario; tali comportamenti violenti o intimidatori sono, invece, considerati come aggravante del reato (e giustificano l'arresto obbligatorio in flagranza del reato). Tra le novità introdotte vanno segnalate: la sanzionabilità anche del datore di lavoro; la previsione, tra gli indici di sfruttamento, della ripetuta corresponsione di retribuzioni palesemente difformi da quelle previste dai contratti collettivi nazionali; la confisca obbligatoria dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza (cd. confisca allargata) e l'assegnazione al Fondo Antitratta dei relativi proventi; l'estensione anche agli enti della responsabilità per il reato di caporalato

Al medesimo filone è riconducibile l'introduzione nel codice penale del delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente (legge n. 236 del 2016  ) che  regola altresì la fattispecie concernente chi organizza o pubblicizza il cd. turismo per il traffico d'organi cioè chi diffonde, anche per via informatica, annunci finalizzati al traffico di organi. Viene, poi, modificato l'art. 416 del codice penale per punire in forma aggravata l'associazione a delinquere non solo nell'ipotesi in cui sia finalizzata al traffico di organi umani da essere vivente, ma anche da persona defunta. 

All'esito di un lungo e complesso iter parlamentare, con la legge n. 110 del 2017   sono stati introdotti nell'ordinamento i reati di tortura e di istigazione alla tortura. L'art. 613-bis del codice penale  punisce con la reclusione da quattro a dieci anni "chiunque, con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa"; la punibilità è condizionato dal fatto che l'illecito sia commesso con più condotte ovvero comporti un trattamento inumano o degradante per la dignità della persona. La nuova disposizione presuppone, quindi, che debba sussistere un nesso di causalità tra l'azione illecita e le acute sofferenze fisiche o il verificabile trauma psichico. Il delitto di tortura solo parzialmente ricalca la definizione del delitto adottata dalla Convenzione ONU del 1984 sulla tortura che individua l'illecito come reato proprio del pubblico ufficiale, realizzabile a forma libera, ovvero con qualsiasi modalità. ll delitto deve essere commesso o mediante "una pluralità di condotte" (ossia più atti di violenza o minaccia) oppure in modo tale  tale da comportare un "trattamento inumano e degradante per la dignità della persona" e la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio dell'autore del reato è nell'art. 613-bis un'aggravante del reato; ulteriori aggravanti sono introdotte in ragione della gravità delle lesioni inflitte nonché in caso di morte come conseguenza della tortura.

Tra gli interventi più significativi, realizzati in campo penale trova spazio la riforma degli ecoreati (legge n. 68 del 2015  ) che interviene sui beni giuridici fondamentali della tutela dell'ambiente e della salute. L'introduzione nel codice penale di nuove figure delittuose, tra cui le principali sono l'inquinamento ambientale e il disastro ambientale, punibili anche a titolo di colpa segna una netta discontinuità rispetto all'assetto previgente del diritto penale ambientale, imperniato su fattispecie contravvenzionali di condotta, che si limitavano a sanzionare l'immissione nell'ambiente di sostanze pericolose oltre la soglia fissata dalla legge, non annoverando alcuna fattispecie adeguata a reprimere le condotte produttive di un danno per il bene protetto. La legge conferma le contravvenzioni previste dal Codice dell'ambiente ma aggiunge ulteriori fattispecie, aventi natura di delitto, incentrate sulla produzione di un danno ambientale (tra cui, disastro ambientale e traffico di materiale radioattivo). Una disciplina per l'estinzione degli illeciti ambientali (sia penali che amministrativi) è introdotta nel Codice dell'ambiente mentre anche per tale tipo di illeciti è prevista la responsabilità amministrativa degli enti.

Per una verifica tecnica dell'attuazione della legge n. 68 del 2015, si segnala il dossier   del Servizio per il controllo parlamentare della Camera dei deputati.

L'obiettivo di creare uno strumento rafforzato, capace di garantire la linearità e la trasparenza sia della fase procedimentale che processuale penale, spesso minate dalle frodi e dagli ostacoli frapposti alle indagini e al processo dai pubblici ufficiali o dagli incaricati di pubblici servizi ha indotto il Parlamento all'approvazione della legge n. 133 del 2016  , con cui è stato introdotto nel codice penale il reato di frode in processo penale e depistaggio. La legge sostituisce, anzitutto, l'art. 375 del codice penale (fino ad allora relativo alle circostanze aggravanti dei delitti di falsità processuale) per punire con la reclusione da 3 a 8 anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio  che compia specifiche azioni volte ad impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale. La legge, oltre a prevedere numerose aggravanti se lo sviamento della giustizia avviene nei processi per strage, mafia e associazioni sovversive, ha novellato anche l'art. 374 del codice penale punendo più severamente anche il privato cittadino che si renda colpevole di alterazione della scena del crimine, delle cose o delle persone per ingannare il giudice o il perito nei processi civili e amministrativi. 

Dopo un complesso e travagliato iter, il Parlamento ha inoltre introdotto nell'ordinamento giuridico italiano l'aggravante di negazionismo (legge n. 115 del 2016  ), in relazione al reato di cui all'art. 3 della legge 654/1975 (propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, o istigazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)  così attribuendo rilevanza espressa a tale diniego quale peculiare forma di lesione della dignità umana. Il perimetro dell'aggravante non è circoscritto alla sola negazione della Shoah ma, coerentemente con i trend legislativi europei, contempla altresì quella dei crimini di guerra e contro l'umanità previsti dallo Statuto della Corte Penale Internazionale. Con l'art. 5 della legge n. 167 del 2017   (Legge europea 2017)  si è specificato che - oltre la negazione - può costituire aggravante speciale anche la minimizzazione in modo grave o l'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Tra le principali questioni trattate nel corso della XVII legislatura, che non si sono tradotte in provvedimenti conclusi definitivamente, va segnalata la proposta di riforma della legittima difesa. Si tratta di un tema che ha impegnato il Parlamento per più legislature e che è stato oggetto di forti contrasti tra le forze politiche, divise sostanzialmente tra una impostazione securitaria e una maggiormente garantista. Nel maggio 2017, la Camera ha approvato in prima lettura un provvedimento (S. 2816) che riformava detta disciplina novellando gli articoli 52 e 59 del codice penale, relativi alla legittima difesa domiciliare e alle circostanze del reato. La legittima difesa, era intesa, nei casi di violazione di domicilio, quale reazione ad un'aggressione commessa in tempo di notte nonchè la reazione a seguito dell'introduzione di estranei nel domicilio sia con violenza alle persone o alle cose sia con minaccia o inganno. Tale modifica era integrata da un ulteriore intervento sul codice penale, relativo alle circostanze del reato, cui era aggiunta la previsione che, nella legittima difesa domiciliare, è sempre esclusa la colpa della persona legittimamente presente nel domicilio che usa un'arma legittimamente detenuta contro l'aggressore, in presenza della simultanea presenza di due condizioni: a) l'errore è conseguenza di un grave turbamento psichico causato dalla persona contro cui è diretta la reazione; b) detta reazione avviene in situazioni che comportano un pericolo attuale per la vita, per l'integrità fisica o per la libertà personale o sessuale

Ulteriori temi, concernenti più specificamente l'introduzione di nuove fattispecie delittuose, che sono stati ampiamente dibattuti, concernono:

  • la riforma del delitto di diffamazione a mezzo stampa (S. 1119-B). Scopo del provvedimento era quello di disciplinare organicamente l'intera materia, andando ad intervenire sulla legge sulla stampa (L. n. 47 del 1948), nonché sui codici penale e di procedura penale, civile e di procedura civile. Architrave della riforma era l'eliminazione della pena detentiva per il diffamante nonché l'equiparazione della disciplina tra testate cartacee e on line;
  • l'introduzione nel codice penale del nuovo delitto di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili (art. 643-bis), finalizzato a reprimere in maniera più efficace l'odioso fenomeno delle truffe in danno di anziani(S. 2909),. l'inserimento nel codice penale del reato di furto di materiale da infrastrutture energetiche, di trasporto e di telecomuncazione, attualmente punito come aggravante del furto, con la finalità di contrastare il frequente fenomeno dei furti di rame nei pressi di infrastrutture ferroviarie e industriali Effetto fondamentale dell'introduzione del nuovo reato era che la determinazione della pena da parte del giudice venisse sottratta al bilanciamento delle circostanze (S. 2559);
  • l'introduzione nel codice penale, tra i delitti contro la personalità interna dello Stato, la propaganda del regime fascista e nazifascista (S. 2900);
  • l'inserimento nel codice penale di nuovi delitti contro il patrimonio culturale (A.S. 2864). In particolare, il provvedimento aveva previsto numerosi nuovi reati in luogo di aggravanti di fattispecie esistenti. Come più ampiamente descritto nel dossier del Servizio studi del Senato, il provvedimento prevedeva anche un'aggravante da applicare a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici, avesse cagionato un danno di rilevante gravità oppure fosse commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale; veniva, poi, stabilita la possibilità di una riduzione di pena in caso di ravvedimento operoso e si prevedevano ipotesi di confisca obbligatoria;
  • la riforma dei criteri di priorità nelle demolizioni di opere abusive, nonché degli ordini di rimessione in pristino in caso di abusi edilizi su beni paesaggistici. Come specificato nel dossier sul provvedimento A.C.1994-B, confermando l'attuale sistema del doppio binario che vede la competenza sia delle autorità amministrative che dell'autorità giudiziaria, la proposta dettava disposizioni in materia di priorità nelle demolizioni di manufatti abusivi in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio quando la demolizione non è stata ancora eseguita; negli ordini di rimessione in pristino in caso di abusi edilizi su beni paesaggistici.

Infine, nonostante il tema del contrasto all'omofobia sia stato affrontato dai lavori parlamentari a partire dalla XV legislatura, non ha concluso il suo iter una proposta di legge di iniziativa parlamentare (A.S. 1052) che dettava disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. Il provvedimento inseriva tra le condotte di istigazione, violenza e associazione finalizzata alla discriminazione anche quelle fondate sull'omofobia o sulla transfobia.