Politiche per il lavoro e previdenziali

Lavoro autonomo

Nel corso della legislatura sono state approvate diverse misure volte ad agevolare il lavoro autonomo sotto diversi profili (contributivo, fiscale e dei congedi parentali in senso lato e di malattia). Tra gli interventi organici di maggior rilievo vi è la legge n. 81/2017, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale (nonché per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato).

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La legge 81/2017   (collegata alla manovra di finanza pubblica per il 2016) contiene norme per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l' articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

 

Per quanto concerne la tutela del lavoro autonomo, si estende innanzitutto la disciplina sui pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e P.A. (di cui al decreto legislativo n. 231/2002  ) anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e P.A.e tra lavoratori autonomi; si qualificano alcune clausole e condotte come abusive, prevedendo il diritto al risarcimento del danno in capo al committente; si estende ai lavoratori autonomi la disciplina (di cui all' art. 9 della legge 192/1998  ) relativa all' abuso di dipendenza economica; si riconoscono al lavoratore autonomo i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto.
Il provvedimento prevede, poi, quattro deleghe legislative al Governo. La prima prevede la rimessione di alcuni atti pubblici (ad esempio certificazioni o autentiche) alle professioni organizzate in ordini e collegi; la seconda è volta a consentire agli enti di previdenza di diritto privato di attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie; la terza (introdotta nel corso dell'esame in Commissione), al fine di incrementare le prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata INPS (prestazioni di maternità e indennità di malattia), rimette al Governo la possibilità di prevedere un aumento dell'aliquota contributiva; la quarta, infine, riguarda riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali.
Inoltre, viene reso permanente l'istituto della DIS-COLL (l'indennità di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, introdotta dall' articolo 15 del decreto legislativo n.22 del 2015  , attuativo del cd. Jobs Act) per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017, estendendolo anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio (in relazione ai medesimi eventi), a fronte di un incremento dell'aliquota contributiva pari allo 0,51%.
Infine, si prevede l'ampliamento di una serie di benefici fiscali e sociali, relativi alla deducibilità di spese alberghiere e di aggiornamento professionale, al congedo parentale e all'indennità di malattia; l'introduzione di misure per favorire la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici; la costituzione, presso i centri per l'impiego, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo; l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo.

Riduzione dell'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS.

Tra gli interventi legislativi volti ad agevolare il lavoro autonomo sotto il profilo contributivo si segnala la riduzione dell'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi (titolari di posizione fiscale ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto) iscritti alla gestione separata INPS (di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995  ).

Al riguardo, l'articolo 1, comma 204, della L. 208/2015   ha ridotto di un punto percentuale (27% in luogo del 28%), per l'anno 2016, la richiamata aliquota contributiva. Da ultimo, l'articolo 1, comma 165, della L. 232/2016  , è intervenuto ulteriormente in materia, riducendo a regime la citata aliquota contributiva in misura pari al 25%. Per effetto di tale riduzione, l'aliquota per i soggetti richiamati risulta essere minore di quattro punti percentuali (25% in luogo del 29%), per il 2017, e di otto punti percentuali (25% in luogo del 33%) a decorrere dal 2018.

 

Può essere utile ricordare, al riguardo, che la disciplina in materia per il quadriennio 2014-2017 (prevista dall'articolo 10-bis, comma 1, del D.L. 192/2014  , che ha modificato in tal senso l'articolo 1, comma 744, della L. 147/2013  ) prevedeva che l'aliquota contributiva (di cui all'articolo 1, comma 79, della L. 247/2007  ) per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati) fosse pari al 27% per il biennio 2014-2015, al 28% per il 2016 e al 29% per il 2017. A decorrere dal 2018, l'articolo 2, comma 57, della L. 92/2012  , aveva stabilito un'aliquota pari al 33%.

Ulteriori disposizioni

L'articolo 9, comma 1, del D.L. 76/2013   ha esteso l'ambito di applicazione della responsabilità solidale nei contratti di appalto, di cui all'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003  , in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale ed assicurativa, nei confronti dei lavoratori titolari di contratto di lavoro autonomo.

 L'articolo 1, commi da 76 a 84, della L. 190/2014   ha introdotto uno specifico regime agevolato ai fini contributivi di cui possono usufruire i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa (comma 76).

In particolare, il comma 77 aveva stabilito che i contribuenti esercenti attività d'impresa che rientrassero nel regime fiscale forfetario introdotto potessero fruire anche di un regime agevolato ai fini contributivi nel quale fosse esclusa l'applicazione della contribuzione previdenziale minima (ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della L. 233/1990  ), e adottando una modalità di calcolo dei contributi basati su una percentuale del reddito dichiarato. In sostanza, si prevedeva l'applicazione, per l'accredito della contribuzione, della procedura disposta dall'articolo 2, comma 29, della L. 335/1995  , di fatto parificando la disciplina per il calcolo e versamento dei contributi per i richiamati soggetti a quella prevista per gli iscritti alla Gestione separata I.N.P.S. (per i quali l'importo contributivo va rapportato in dichiarazione dei redditi sulla base dell'imponibile dichiarato nell'esercizio). Il richiamato comma 29 ha infatti stabilito, per i soggetti iscritti alla Gestione separata I.N.P.S., che il contributo da versare sia applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'I.R.P.E.F., quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

Successivamente, l'articolo 1, comma 111, lettera d), della L. 208/2015   e intervenuta sul regime agevolato ai fini contributivi delineato dalla legge di stabilità per il 2015 per i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa. In sostanza la norma (riscrivendo totalmente l'articolo 1, comma 77, della L. 190/2014  ) ha previsto, in luogo dell'esclusione dell'applicazione della contribuzione previdenziale minima contributiva, l'applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali (rispetto quindi a quanto dovuto senza agevolazioni dai contribuenti che utilizzano il normale regime IVA) fermo restando il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione Separata INPS (di cui all'articolo 2, comma 29, della L. 335/1995  ).

 Con l'articolo 1, comma 204, della L. 208/2015  , è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile, con riferimento ai tempi e ai luoghi, del lavoro subordinato a tempo indeterminato, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

Di seguito le principali novità introdotte nel corso della legislatura in materia di congedi per i lavoratori autonomi, suddivise per tipologia di indennità (e di beneficiario), derivanti dal combinato disposto del D.Lgs. 80/2015  , della relativa circolare applicativa dell'INPS 128/2016, nonché della L. 81/2017  .

Congedo di paternità

Gli articoli 5 e 15 del D.Lgs. 80/2015   (in materia di conciliazione vita-lavoro, attuativo del cd. Jobs act) hanno modificato, rispettivamente, gli articoli 28 e 66 del D.Lgs. 151/2001   (Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) prevedendo che:

  • il padre lavoratore può usufruire del congedo di paternità per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, anche se la madre è una lavoratrice autonoma (con diritto all'indennità di maternità);
  • in caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono, nonché di affidamento esclusivo del bambino al padre, al padre lavoratore autonomo o libero professionista è riconosciuta l'indennità cui hanno diritto le lavoratrici autonome e le libere professioniste, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre o per la parte residua.

Come specificato nella circolare INPS 128/2016, "anche per i padri lavoratori autonomi, analogamente a quanto previsto per le lavoratrici autonome, non sussiste obbligo di astensione dal lavoro nei periodi indennizzati a titolo di indennità di paternità".

La misura dell'indennità di paternità è calcolata sulla base alle stesse regole previste per quella di maternità, quindi è pari all'80% di un importo giornaliero individuato a seconda dell'attività autonoma svolta.

Congedo di maternità

Lavoratrici autonome

L'art. 16, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 80/2015   ha esteso alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca, il diritto all'indennità di maternità anche nel caso di adozione e affidamento con le stesse regole e condizioni previste per le altre lavoratrici e sulla base di idonea documentazione.

Tale indennità spetta anche al padre adottivo o affidatario lavoratore autonomo per i periodi non fruiti dalla madre lavoratrice (dipendente o autonoma), in caso di morte o grave infermità della stessa, di abbandono del minore o di affidamento esclusivo del bambino al padre.

 

Lavoratrici iscritte alla Gestione separata

Per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata presso l'INPS, non iscritte ad altre forme obbligatorie di previdenza, l'articolo 13 del D.Lgs. 80/2015   (con l'introduzione dei nuovi articoli 64-bis e 64-ter al D.Lgs. 151/2001  ) ha previsto:

  • che il diritto all'indennità di maternità spettante alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata in caso di adozione e affidamento venga corrisposto per i cinque mesi successivi all'ingresso effettivo del minore in famiglia, secondo condizioni e modalità stabilite con decreto interministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 59, comma 16, della L. 449/1997  , in materia di entità del contributo dovuto per gli iscritti alla Gestione separata INPS;
  • l'estensione del principio della automaticità dell'indennità di maternità, che spetta anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente.

Infine, l'art. 13 della L. 81/2017  (sul lavoro autonomo) ha disposto che le lavoratrici iscritte alla Gestione separata (e non iscritte ad altre forme obbligatorie) possono fruire del trattamento di maternitàa prescindere (per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi) dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa (come già previsto per le lavoratrici autonome – cfr. circ. INPS 128/2016).

Congedo parentale

L'art. 8, commi da 4 a 8, della L. 81/2017  modifica, dal 2017, la disciplina del congedo parentale per le lavoratrici ed i lavoratoriautonomi iscritti alla Gestione separata I.N.P.S., non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico, estendendone la durata e l'arco temporale entro il quale esso può essere fruito.

Si prevede, in particolare:

  • il prolungamento della durata del congedo parentale da 3 mesi (come precedentemente previsto) a 6 mesi;
  • la possibilità di fruire del congedo parentale non solo entro il primo anno di vita del bambino (come precedentemente previsto), ma fino al terzo anno di vita del bambino;
  • l'introduzione di un tetto massimo di6 mesi di congedo complessivamente fruibile dai genitori (anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza);
  • l'applicazione delle nuova disciplina anche ai casi di adozione e affidamento preadottivo.

Congedo vittime violenza di genere

L'art. 1, commi 241 e 242, della L. 232/2016  (legge di bilancio per il 2017) ha estes o anche alle lavoratrici autonome il diritto di usufruire del congedo per le donne vittime di violenza di genere  , sempre per un periodo massimo di tre mesi, con diritto a percepire una indennità giornaliera dell'80 per cento del salario minimo.

 

Voucher baby-sitting

L'articolo 1, comma 283, della L. 208/2015   (Stabilità 2016) ha esteso alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici la misura sperimentale (prorogata fino al 2018 dalla Legge di bilancio 2017) che prevede la possibilità, per la madre lavoratrice dipendente o titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di richiedere, in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia.

Deducibilità delle spese nel lavoro autonomo
Gli articoli 8 e 9 della legge n. 81 del 2017   (c.d. jobs act degli autonomi) hanno modificato la disciplina relativa alla deducibilità delle spese nel lavoro autonomo, intervenendo sull'articolo 54, comma 5, del TUIR.
In particolare l'articolo 8, comma 1, interviene sulla disciplina delle deduzioni dal reddito di lavoro autonomo, prevedendo che tutte le spese ( vitto, alloggio, viaggio, trasporto, ecc.) relative all'esecuzione dell'incarico di lavoro conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Pertanto i valori corrispondenti a tali spese sono irrilevanti per il professionista; i costi sono deducibili per il committente in base alle ordinarie regole applicabili alla categoria di reddito.
Si prevede, inoltre, che le spese di vitto e di alloggio sostenute dal lavoratore autonomo nell'esercizio dell'incarico e addebitate analiticamente al committente non sono sottoposte alle soglie di deducibilità ordinariamente previste (limite di deducibilità del 75 per cento, nel limite del 2 per cento del reddito di lavoro autonomo professionale).
Si ricorda che la disposizione in esame è stata oggetto di recenti interventi da parte del legislatore. In particolare con l'articolo 10 del D.Lgs. n. 175 del 2014   (semplificazioni fiscali e dichiarazione precompilata, in attuazione della delega fiscale) è stato previsto che le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande ( vitto e alloggio) acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Con tale norma è stato sostituito il precedente sistema con il quale si richiedeva, ai fini della deducibilità, la fatturazione delle prestazioni da parte del professionista e la sua consegna al committente. Con l'articolo 7- quater del D.L. n. 193 del 2016   tale meccanismo è stato esteso anche alle prestazioni di viaggio e trasporto acquistate direttamente dal committente.
L'articolo 9 dispone che sono integralmente deducibili ai fini Irpef dal reddito di lavoro autonomo, nel limite di 10.000 euro all'anno, le spese sostenute per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno.
Si ricorda che la norma previgente prevedeva la deducibilità nella misura del 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno.
Sono integralmente deducibili, nel limite di 5.000 euro all'anno, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.
Le spese in argomento sono quelle sostenute per il pagamento di servizi specialistici per il lavoro e le politiche attive del lavoro offerti dai soggetti accreditati di cui al D.Lgs. n. 150 del 2015   (agenzie del lavoro) e consistenti nell'assistenza prestata al lavoratore autonomo per il suo inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.
Sono altresì integralmente deducibili (senza indicazione di limiti) gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.
Entrambe le modifiche (previste dagli articoli 8 e 9) si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
Il regime forfetario agevolato
La legge di stabilità per il 2015 ( legge n. 190 del 2014  , articolo 1, commi 54-89) ha istituito per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale un nuovo regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l' aliquota del 15 per cento, senza limiti di tempo. All'interno del nuovo regime è prevista una specifica disciplina di vantaggio per coloro che iniziano una nuova attività: in tal caso l'aliquota è del 5 per cento e può essere utilizzata per cinque anni.
Per accedere al nuovo regime agevolato che costituisce il regime "naturale" per chi possiede i requisiti (illustrati nella circolare 10/E   del 2016 da parte dell'Agenzia delle entrate), sono previste delle soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata. Tali soglie, a seguito delle modifiche previste dalla legge di stabilità 2016, variano da 25.000 a 50.000 euro. Le spese sostenute nell'esercizio dell'attività non sono analiticamente deducibili, ad eccezione dei contributi previdenziali, ma sono previsti dei forfait da applicare ai ricavi ( coefficienti di redditività) che variano a seconda dei diversi tipi di attività. Sono previsti inoltre dei vantaggi sul versante degli adempimenti, che sono fortemente semplificati (es. esonero dalle comunicazioni per lo spesometro, black list e dichiarazioni d'intento), nonché per il regime contributivo.
Possono accedere al regime forfetario anche coloro che sostengono spese per il personale nel limite massimo di 5 mila euro. Possono accedervi anche coloro che effettuano cessioni all'esportazione; il D.L. n. 193 del 2016   (art. 7- sexies) ha previsto, tuttavia, che le cessioni all'esportazione sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l'esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto ministeriale da emanare. Tra i requisiti per l'accesso il limite degli investimenti in beni strumentali non è più calcolato sugli acquisti effettuati nel triennio precedente ma sul valore degli stessi alla fine dell'esercizio precedente (stock ), che non deve superare i 20 mila euro. Nel calcolo dei beni strumentali non rilevano i beni immobili.
Per poter beneficiare del regime di vantaggio per le nuove attività (aliquota al 5 per cento per cinque anni) è necessario che:
  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, un'attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti per il regime forfetario.
La l egge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi 111-113) ha modificato tale disciplina, allargandone il perimetro di applicabilità. In particolare sono state aumentate di 10.000 euro le soglie dei ricavi per accedere al regime (per le attività professionali l'aumento è di 15.000 euro). La disciplina di vantaggio con aliquota forfetaria al 5 per cento può essere utilizzata per cinque anni. Possono accedere al regime forfettario i lavoratori dipendenti e i pensionati con una attività in proprio, nel rispetto dei valori soglia dei ricavi e dei compensi stabiliti per ciascun settore, a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o assimilato ovvero da pensione non abbia superato nell'anno precedente i 30.000 euro. E' stato modificato il calcolo per la contribuzione dovuta a fini previdenziali: in luogo dell'esclusione dell'applicazione della contribuzione previdenziale minima (alla quale quindi è possibile nuovamente accedere), si prevede l'applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali.
La legge n. 190 del 2014   (articolo 1, comma 88) prevede che coloro che al 31 dicembre 2014 rientravano nel previgente regime dei minimi con aliquota al 5 per cento possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. Si ricorda, inoltre, che il D.L. n. 192 del 2014   (decreto milleproroghe: articolo 10, comma 12-undecies) ha consentito ai soggetti in possesso dei requisiti di avvalersi per l'anno 2015 dello stesso regime fiscale di vantaggio per i contribuenti "minimi", in deroga a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2015.

Gruppo di settore

Valore soglia dei ricavi

Coefficiente di redditività

Industrie alimentari e delle bevande

45.000

40%

 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

50.000

40%

 

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

40.000

40%

 

Commercio ambulante di altri prodotti

30.000

54%

 

Costruzioni e attività immobiliari

25.000

86%

 

Intermediari del commercio

25.000

62%

 

Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione

50.000

40%

 

Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi

30.000

78%

 

Altre attività economiche

30.000

67%

 

Il nuovo regime fiscale agevolato sostituisce i regimi "di favore" vigenti, ovvero il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (con aliquota al 10 per cento), il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (i previgenti "minimi" con aliquota al 5 per cento), il regime contabile agevolato (per gli "ex minimi").
 
Agevolazioni IRAP e "cuneo fiscale"
La legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 70 a 72 della legge n. 208 del 2015  ) ha esentato da IRAP i soggetti che operano nel settore agricolo, le cooperative di piccola pesca ed i loro consorzi, e le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, a decorrere dal 2016.
Il medesimo provvedimento (commi 123 e ss.gg.) ha elevato gli importi deducibili dall'IRAP in favore di alcuni soggetti di minori dimensioni, rafforzando le deduzioni in favore delle società in nome collettivo e in accomandita semplice (ed equiparate) e delle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché delle persone fisiche e delle società semplici esercenti arti e professioni.
Si chiarisce (comma 125) che non sussiste autonoma organizzazione ai fini Irap per i medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione ove percepiscano, per l'attività svolta presso dette strutture, più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività, svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
Si ricorda inoltre che la legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 20 e ss.gg. della legge n. 190 del 2014  ) ha disposto l'integrale deducibilità dall'IRAP del costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato, eccedente le vigenti deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili allo stesso costo. L'agevolazione opera in favore di taluni soggetti sottoposti a imposta e decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. In sostanza, ove la sommatoria delle deduzioni – analitiche o forfetarie – previste dall' articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997   risulti inferiore al costo del lavoro, spetta un'ulteriore deduzione fino a concorrenza dell'intero importo dell'onere sostenuto.
Di conseguenza sono state ripristinate, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le originarie misure delle aliquote IRAP, che erano state ridotte del 10 per cento per effetto dell' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66  : esse tornano ad essere dunque pari al 3,9 per cento (aliquota ordinaria), al 4,20 per cento (aliquota applicata ai concessionari pubblici), al 4,65 per cento (banche) e al 5,9 per cento (assicurazioni). Per salvaguardare i soggetti che hanno versato l'acconto IRAP, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, secondo il criterio previsionale (e cioè computando le minori aliquote "intermedie", fissate dal decreto-legge n. 66/2014  ) vengono fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni di riduzione delle aliquote. Il recupero della minore imposta versata a titolo di acconto IRAP, calcolato in ragione delle menzionate minori aliquote, avverrà in sede di saldo relativo al suddetto periodo d'imposta.
Il medesimo provvedimento ( articolo 1, comma 21 della legge n. 190 del 2014  ) attribuisce un credito d'imposta IRAP ai soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti nell'esercizio della propria attività. Il credito d'imposta è pari al 10 per cento dell'imposta lorda determinata secondo le regole generali ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Con la circolare n. 22/E   del 9 giugno 2015 l'Agenzia delle entrate ha chiarito alcuni punti in merito alla deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il documento di prassi, inoltre, risponde alle domande sul credito d'imposta previsto per i contribuenti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti e scioglie i dubbi su public utilities e società che ricorrono a contratti di somministrazione.
La legge di stabilità 2016 ( articolo 1, comma 73 della legge n. 208 del 2015  ) ha esteso la deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile IRAP, nel limite del 70 per cento, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nei due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.
Si ricorda comunque che l' articolo 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68   consente dal 2013 alle regioni a statuto ordinario di ridurre le aliquote IRAP fino ad azzerarle.
Nel solco delle agevolazioni IRAP si inquadrano anche i seguenti interventi, succedutesi nel tempo:
  • l'applicazione a regime delle deduzioni IRAP per l'incremento di base occupazionale (articolo 1, comma 132 della legge n. 147 del 2013  , legge di stabilità 2014): in particolare, viene prevista la possibilità, per i soggetti passivi IRAP, di dedurre il costo del personale, ove stipulino contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato ad incremento d'organico a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014;
  • l'elevazione delle deduzioni (articolo 1, commi 484 e 485 della legge n. 228 del 2012  , legge di stabilità 2013) per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e quelle operanti in favore dei contribuenti di minori dimensioni. In particolare, è stato innalzato da 4.600 a 7.500 euro l'importo deducibile, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta di riferimento da parte del soggetto passivo IRAP. Viene altresì innalzato da 10.600 a 13.500 euro l'importo deducibile per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni. E' poi elevato da 9.200 a 15.000 euro l'importo massimo deducibile per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, elevando altresì tale importo da 15.200 a 21.000 euro se tali lavoratori sono di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni. Infine, sono stati innalzati gli importi deducibili complessivamente dall'IRAP in favore dei soggetti di minori dimensioni, ovvero quelli con base imponibile non superiore a 180.999,91 euro, diversi dalle Pubbliche amministrazioni.
  • relativamente al rapporto tra IRAP e imposte sui redditi, l'articolo 2 del D.L. 201 del 2011   aveva reso integralmente deducibile ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF), a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, la quota di IRAP dovuta relativa al costo del lavoro. Il medesimo provvedimento ha altresì incrementato le agevolazioni IRAP per l'assunzione di lavoratrici e giovani di età inferiore ai 35 anni; tale disposizione è stata adeguata, da parte delle citate norme della legge di stabilità 2015, all'ulteriore abbassamento dell'imposizione sul lavoro a tempo indeterminato.
Tali interventi si inquadrano nell'alveo delle misure adottate al fine di ridurre il cd. cuneo fiscale, ovvero la differenza tra l'onere del costo del lavoro e il reddito effettivo percepito dal prestatore d'opera o lavoratore.
 
Microcredito
Il decreto Ministero dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176   disciplina il microcredito, in attuazione dell' articolo 111, comma 5, del D.Lgs. n. 385 del 1993   (TUB). Nell'attività di microcredito rientra il finanziamento finalizzato a sostenere l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.
Sono esclusi i finanziamenti ai lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni ovvero con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità.
 
Rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero
La legge di bilancio 2017 ( legge n. 232 del 2016  ) ha introdotto, ai commi da 148 a 159, una serie di agevolazioni fiscali e finanziarie volte ad attrarre investimenti esteri in Italia. Tra l'altro, si interviene sugli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero, rendendo strutturale la misura che consente di abbattere, per un determinato periodo di tempo, la base imponibile a fini IRPEF e IRAP in favore dei predetti soggetti.
Il comma 150 ha esteso l'ambito applicativo e la misura delle agevolazioni, di carattere temporaneo, che spettano ai lavoratori altamente qualificati o specializzati che rientrano in Italia secondo l'articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015  . In particolare sono ammessi alla detassazione parziale anche i redditi di lavoro autonomo.
 
Abolizione degli studi di settore e introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
L' articolo 7-bis del decreto-legge n. 193 del 2016   ha previsto l'abolizione degli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto ministeriale (non ancora emanato), indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.
La disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale è stata integrata dall'articolo 9- bis del decreto-legge n. 50 del 2017  .
L'istituzione di indici sintetici di affidabilità fiscale ha l'obiettivo esplicito di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte del contribuente. Si intende inoltre migliorare la collaborazione tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, utilizzando forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali. Gli indici riguardano gli esercenti attività di impresa, arti o professioni e sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta; in sostanza, essi rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono - su una scala da 1 a 10 - il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente. Tale grado di affidabilità rileva anche ai fini dell'accesso al regime premiale.
 
Equiparazione dei liberi professionisti alle piccole e medie imprese
L'articolo 1, comma 821 della legge di stabilità 2016 ( L. n. 208/2015  ) ha disposto che i Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/UE e dal Regolamento UE n. 1303/2013, ed espressamente individuati, dalle Linee d'azione per le libere professioni, del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni.