Politiche per il lavoro e previdenziali

Jobs Act: la riforma del mercato del lavoro

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e undecreto correttivo) che intervengono su numerosi ambiti del settore lavoristico.

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La L.183/2014   contiene cinque deleghe legislative, che intervengono su importanti e vasti ambiti del diritto del lavoro:

  •  delega in materia di ammortizzatori sociali, finalizzata a razionalizzare le forme di tutela esistenti, differenziando l'impiego degli strumenti di intervento in costanza di rapporto di lavoro (Cassa Integrazione) da quelli previsti in caso di disoccupazione involontaria (ASpI). Lo scopo è quello di assicurare un sistema di garanzia universale per tutti i lavoratori, con tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, nonché di razionalizzare la normativa in materia d'integrazione salariale;
  • delega in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, avente lo scopo di riordinare la normativa in materia di servizi per il lavoro, per garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politiche attive del lavoro su tutto il territorio nazionale, razionalizzando gli incentivi all'assunzione e all'autoimpiego e istituendo una cornice giuridica nazionale che faccia da riferimento anche per le normative regionali e provinciali. La delega prevede, in particolare, con l'obiettivo di unificare la gestione delle politiche attive e passive, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione (con competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI, con il contestuale riordino degli enti operanti nel settore) e il rafforzamento dei servizi per l'impiego, valorizzando le sinergie tra servizi pubblici e privati; si prevedono, inoltre, la valorizzazione delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche attive per il lavoro e interventi di semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive;
  • delega in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti, per conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese. In particolare, si vuole diminuire il numero di atti amministrativi inerenti il rapporto di lavoro, attraverso specifiche modalità (ad es. l'unificazione delle comunicazioni alle P.A. per gli stessi eventi, l'obbligo di trasmissione di dati tra le diverse amministrazioni, l'abolizione della tenuta di documenti cartacei e la revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino);
  • delega in materia di riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva, finalizzata a rafforzare le opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro e ai riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo, nonché a rendere più efficiente l'attività ispettiva. In particolare, si prevede la redazione di un testo organico di disciplina delle varie tipologie contrattuali (con possibilità di superamento di alcune di esse); la previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio; l'introduzione, anche in via sperimentale, del compenso orario minimo; la ridefinizione della disciplina vigente in materia di mansioni (con la possibilità di "demansionamenti") e controllo a distanza dei lavoratori;
  • delega in materia di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, avente lo scopo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori. A tal fine si prevede, in particolare, l'estensione del diritto alla prestazione di maternità alle lavoratrici madri cd. "parasubordinate"; l'introduzione di un credito d'imposta per le donne lavoratrici, anche autonome, che abbiano figli minori o disabili non autosufficienti (al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo) e l'armonizzazione del regime delle detrazioni (dall'imposta sui redditi) per il coniuge a carico; la promozione del telelavoro; l'incentivazione di accordi collettivi volti a facilitare la flessibilità dell'orario di lavoro e l'impiego di premi di produttività; la possibilità di cessione dei giorni di ferie tra lavoratori per attività di cura di di figli minori; la promozione dell'integrazione dell'offerta di servizi per le cure parentali forniti dalle aziende e dagli enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona.


Per un quadro sintetico sulle deleghe contenute nel Jobs Act, vedi l'apposita infografica

In attuazione del Jobs act sono stati adottati i seguenti decreti legislativi:

  • il D.Lgs. 22/2015 relativo all'introduzione di nuovi ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria;
  • il D.Lgs. 23/2015, sul contratto a tutele crescenti;
  • il D.Lgs. 80/2015, sulla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;
  • il D.Lgs. 81/2015 relativo al riordino dei contratti di lavoro e alla disciplina delle mansioni;
  • il D.Lgs. 151/2015 sulle semplificazioni in materia di lavoro e pari opportunità;
  • il D.Lgs. 150/2015 in materia di politiche attive;
  • il D.Lgs. 149/2015 relativo all'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale;
  • il D.Lgs. 148/2015 sulla riorganizzazione della disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Per una sintesi sul contenuto dei decreti legislativi si rinvia all'approfondimento in calce al paragrafo, mentre per un'analisi più puntuale si rimanda ai dossier allegati in calce ai successivi paragrafi relativi ai singoli provvedimenti.

Per una sintesi del contenuto dei decreti legislativi e per le circolari applicative, si rinvia all'apposita sezione   del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per la verifica circa lo stato di attuazione delle misure e degli interventi previsti dai singoli decreti legislativi attuativi della legge delega in materia di lavoro, si rinvia alla t  abella riepilogativa  .

Per un'analisi degli effetti del jobs act sui contratti di lavoro si rinvia al primo quaderno di monitoraggio   del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nel settembre 2016.

Il D.Lgs. 22/2015   prevede l'introduzione di nuovi ammortizzatori sociali denominati Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), Assegno sociale di disoccupazione (ASdI, fino al 31 dicembre 2017) e Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), a fronte del superamento degli ammortizzatori sociali previgenti (ASpI, mini-ASpI e indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi). Il provvedimento prevede, poi,  in un'ottica di rafforzamento delle politiche attive, l'introduzione del nuovo contratto di ricollocazione.

Il primo D.Lgs. 23/2015  , relativo al contratto a tutele crescenti, introduce una nuova disciplina delle conseguenze dei licenziamenti  illegittimi, individuali e collettivi, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente alla sua entrata in vigore, eliminando ogni possibilità di reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamenti economici e circoscrivendola nel caso di licenziamenti disciplinari. In quest'ultimo caso la reintegrazione del lavoratore sarà possibile solo nel caso di insussistenza del fatto materiale, direttamente dimostrata in giudizio. 

Il D.lgs. 80/2015  , in materia di conciliazione tra tempi di cura, di vita e di lavoro  introduce misure per la tutela della maternità delle lavoratrici e per favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori, attraverso una serie di modifiche al Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (di cui al D.Lgs. 151/2001).

Il D.Lgs. 81/2015   in materia di contratti di lavoro e disciplina delle mansioni, contiene una disciplina organica dei contratti di lavoro, raccogliendo in un unico testo disposizioni  contenute in diverse fonti normative (fra cui il decreto legislativo n. 66 del 2000 sul lavoro a tempo parziale, il decreto legislativo 368 del 2001 sul lavoro a tempo determinato, il decreto legislativo n. 276 del 2003 sulla somministrazione di lavoro, il lavoro a progetto, il lavoro accessorio e il lavoro intermittente, nonché il decreto legislativo n. 167 del 2011 sull'apprendistato). Per quanto riguarda la disciplina delle mansioni sono state apportate modificazioni all'articolo 2103 del codice civile. L'intervento normativo è diretto essenzialmente a semplificare la disciplina sul tema, sia tramite interventi diretti su singole disposizioni, sia tramite la riscrittura e la conseguente abrogazione, in tutto o in parte, di testi normativi riguardanti specifiche tipologie contrattuali. Infine, il provvedimento mira a chiarire il contenuto di alcune disposizioni oggetto di dubbi interpretativi, dando copertura legislativa ad alcuni consolidati orientamenti giurisprudenziali, nonché a introdurre modifiche formali e di drafting.

Il D.Lgs. 148/2015   sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro concerne la disciplina degli strumenti di tutela del reddito operanti in costanza di rapporto di lavoro (cioè cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, contratti di solidarietà e fondi di solidarietà bilaterali). Al fine di razionalizzare la normativa in materia, attualmente disseminata in molteplici testi normativi, le disposizioni concernenti gli strumenti di tutela del reddito in costanza di lavoro sono state riunificate all'interno del provvedimento in esame, con contestuale abrogazione di tutte le disposizioni che attualmente regolano la materia.
Per un raffronto tra il testo trasmesso per il parere parlamentare (AG 179) e il decreto legislativo pubblicato in Gazzetta ufficiale si veda il relativo testo a fronte  .

Il D.Lgs. 149/2015   in materia di attività ispettiva   reca norme volte alla razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso l'adozione di misure di coordinamento ovvero l'istituzione (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente) dell'Ispettorato nazionale del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.
Per un raffronto tra il testo trasmesso per il parere parlamentare (AG 178) e il decreto legislativo pubblicato in Gazzetta ufficiale si veda il relativo testo a fronte  .

Il D.Lgs. 150/2015   in materia di servizi per il lavoro e politiche attive contiene norme volte alla individuazione dei soggetti che costituiscono la rete dei servizi per le politiche del lavoro, affidandone il coordinamento alla nuova Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), alla definizione dei principi comuni alle politiche attive (che prevedono, tra l'altro, l'introduzione dell'assegno di ricollocazione) e al riordino degli incentivi all'occupazione.
Per un raffronto tra il testo trasmesso per il parere parlamentare (AG 177) e il decreto legislativo pubblicato in Gazzetta ufficiale si veda il relativo testo a fronte  .

Il D.Lgs. 151/2015   relativo alle semplificazioni in materia di lavoro e pari opportunità detta norme volte a razionalizzare e semplificare le procedure e gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese, alla revisione del regime delle sanzioni, all'inserimento mirato delle persone con disabilità, alla semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.
Per un raffronto tra il testo trasmesso per il parere parlamentare (AG 176) e il decreto legislativo pubblicato in Gazzetta ufficiale si veda il relativo testo a fronte  .

Il D.Lgs. 185/2016   contiene disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi nn. 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015.

In particolare, prevede:

  • una maggiore tracciabilità dei voucher nell'ambito del lavoro accessorio, stabilendo che la comunicazione debba essere inoltrata all'Ispettorato nazionale almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione e debba indicare anche il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione (i committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni);
  • che l'apprendistato di alta formazione e ricerca possa essere attivato anche prima dell'approvazione delle discipline regionali (in mancanza delle quali trova applicazione il DM 12 ottobre 2015);
  • che i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, stipulati sotto la vigenza del D.Lgs. 167/2011 e ancora in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 185/2016, possono essere prorogati fino ad un anno, qualora alla scadenza l'apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale;
  • il riconoscimento alle imprese operanti in un'area di crisi complessa (che presentino un piano di recupero occupazionale con percorsi di politiche attive, concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori) di una proroga della Cassa integrazione guadagni straordinaria fino ad un massimo di 12 mesi;
  • il potenziamento della NASpI (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) per i lavoratori stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali che, ricorrendo determinate condizioni, viene aumentata di un mese fino ad un massimo di 4 mesi;
  • che, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre, per il 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento, anche in deroga a quanto disposto dal DM 1° agosto 2014, n. 83473 (ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, cofinanziati dai Fondi strutturali europei), destinandole preferibilmente alle aree di crisi complessa;
  • il ripristino del contributo a carico dello Stato per il finanziamento della CIG;
  • che i contratti di solidarietà difensivi possano essere trasformati in espansivi a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata;
  • che, con riferimento agli accordi conclusi in sede governativa entro il 31 luglio 2015, nei casi di rilevante interesse strategico nazionale che comportino pesanti ricadute in termini occupazionali e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo del contratto di solidarietà, possa essere concessa la proroga del trattamento per un periodo massimo di 24 mesi;
  • l'estensione ai consulenti del lavoro della possibilità di procedere alla trasmissione della comunicazione telematica per conto dei lavoratori dimissionari.